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Document 32006E0031

Posizione comune 2006/31/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2006 , che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia

GU L 19 del 24.1.2006, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 270M del 29.9.2006, p. 64–64 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/31/oj

24.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/38


POSIZIONE COMUNE 2006/31/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1) al fine di attuare le misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 22 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/902/PESC (2) che proroga la posizione comune 2004/137/PESC per 12 mesi, in conformità della risoluzione 1579(2004) dello stesso.

(3)

Alla luce degli sviluppi in Liberia il 20 dicembre 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1647(2005) che proroga le misure restrittive imposte sulle armi e sugli spostamenti della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per ulteriori 12 mesi e che proroga le misure restrittive imposte sui diamanti e sul legname della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza per ulteriori 6 mesi.

(4)

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/137/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate a decorrere dal 23 dicembre 2005, in applicazione della risoluzione 1647(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Le misure imposte dagli articoli 1 e 2 della posizione comune 2004/137/PESC si applicano per ulteriori 12 mesi, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

2.   Le misure imposte dagli articoli 3 e 4 della posizione comune 2004/137/PESC si applicano per ulteriori 6 mesi, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Essa si applica dal 23 dicembre 2005 fino al 22 dicembre 2006.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)   GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.

(2)   GU L 379 del 24.12.2004, pag. 113.


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