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Document 32006D0062

2006/62/CE: Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2006 , che consente ai paesi destinatari della politica europea di vicinato ed alla Russia di beneficiare del programma per l’assistenza tecnica e lo scambio d’informazioni (TAIEX)

GU L 32 del 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 270M del 29.9.2006, p. 102–103 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/80


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che consente ai paesi destinatari della politica europea di vicinato ed alla Russia di beneficiare del programma per l’assistenza tecnica e lo scambio d’informazioni (TAIEX)

(2006/62/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel campo degli aiuti di preadesione, la gestione centralizzata indiretta si è rivelata negli anni passati uno strumento valido, specie riguardo alle attività dell’Ufficio per l’assistenza tecnica e lo scambio d’informazioni (TAIEX).

(2)

Come indicato nel documento di strategia adottato dalla Commissione nel maggio 2004, la politica europea di vicinato (PEV) intende condividere i vantaggi dell’allargamento dell’Unione europea del 2004 con i paesi limitrofi e avvalersi di alcuni degli strumenti utilizzati e dell’esperienza acquisita durante il processo di allargamento per avvicinare all’UE i paesi partner, al fine di ottenere una graduale integrazione economica e una maggiore cooperazione politica. I paesi interessati dalla politica europea di vicinato dovrebbero pertanto poter beneficiare del programma TAIEX.

(3)

In occasione del 15o vertice UE-Russia, tenutosi il 10 maggio 2005, le due parti hanno adottato alcune tabelle di marcia per la creazione di quattro spazi comuni tra l’UE e la Russia, che fissano obiettivi analoghi a quelli della PEV, vale a dire intensificare la cooperazione e perseguire la convergenza normativa e il ravvicinamento legislativo verso standard più elevati.

(4)

La Russia potrà beneficiare dei finanziamenti che verranno messi a disposizione dal futuro strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

(5)

L’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito «il regolamento finanziario»), autorizza l’esecuzione del bilancio comunitario in modo centralizzato indiretto e ne stabilisce le condizioni specifiche, purché l’atto di base del programma preveda tale possibilità.

(6)

Occorre armonizzare l’assistenza fornita dal programma TAIEX. È pertanto necessario che la presente decisione segua lo stesso approccio del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore dei paesi dell’Europa centrale e orientale (PHARE) (3), del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (CARDS) (4), e del regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all’assistenza finanziaria preadesione per la Turchia (5).

(7)

Parte delle azioni previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (6), rientrano nel campo d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). Tali parti non sono prese in considerazione dalla presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione intende consentire ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e partenariato (ENPI) ed alla Russia, specie quelli che hanno avviato un piano d’azione o delle tabelle di marcia, di beneficiare dell’aiuto prestato dal TAIEX, il quale fornirà un’assistenza tecnica mirata per aiutare i paesi partner a capire ed elaborare la legislazione connessa ai piani d’azione, nonché ad attuarla e farla rispettare.

Articolo 2

Ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (7), e del regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000, la Commissione può, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario, decidere di affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d’esecuzione di bilancio derivanti dalla presente decisione, all’organismo che mette in atto il programma TAIEX a norma del regolamento (CEE) n. 3906/1989, del regolamento (CE) n. 2666/2000 e del regolamento (CE) n. 2500/2001.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle azioni attuate nel quadro del regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 che rientrano nell’ambito del trattato Euratom.

Articolo 4

Le attività autorizzate dalla presente decisione sono finanziate dalla linea di bilancio 19 06 01 «Assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale» e dalla connessa linea di bilancio 19 01 04 07 per le spese amministrative, nonché dalla linea di bilancio 19 08 02 01 «MEDA (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali dei paesi terzi mediterranei)» e della connessa linea di bilancio 19 01 04 06 per le spese amministrative.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

(4)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(5)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.

(6)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

(7)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005.


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