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Document 32006D0028

    2006/28/CE: Decisione della Commissione, del 18 gennaio 2006 , relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini [notificata con il numero C(2006) 43] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 19 del 24.1.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 88–89 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32019R2035

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/28(1)/oj

    24.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 19/32


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 gennaio 2006

    relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini

    [notificata con il numero C(2006) 43]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/28/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

    viste le domande presentate dagli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alcuni Stati membri, in virtù del regolamento (CE) n. 1760/2000, hanno richiesto una proroga a sei mesi del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini, qualora gli animali vengano tenuti in determinate condizioni di allevamento e qualora le difficoltà naturali caratteristiche dell’area, nonché il comportamento altamente aggressivo degli animali, rendano difficoltoso se non addirittura pericoloso apporre i marchi auricolari entro 20 giorni dalla nascita dell’animale.

    (2)

    La proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini dovrebbe essere concessa in presenza di dette circostanze, a condizione tuttavia che siano rispettate alcune ulteriori condizioni. In particolare si dovrebbero scongiurare ripercussioni negative sulla qualità delle informazioni trasmesse dalla base dati relativa ai bovini nonché lo spostamento di animali cui non sono stati applicati marchi auricolari.

    (3)

    La presente proroga è applicabile solo alle aziende singolarmente autorizzate dallo Stato membro interessato in base a criteri chiaramente definiti.

    (4)

    Giacché le misure previste dalla presente decisione si applicano a tutti gli Stati membri, è opportuno abrogare la decisione 98/589/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa ad una proroga del termine previsto per l'apposizione di marchi auricolari su taluni bovini del patrimonio zootecnico spagnolo (2), che prevede disposizioni specifiche per la Spagna.

    (5)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Autorizzazione alla proroga del termine per l'apposizione dei marchi

    Gli Stati membri possono autorizzare le aziende a prorogare a sei mesi il termine massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 per l'apposizione di marchi auricolari ai vitelli di vacche nutrici non usate per la produzione di latte, premesso che siano rispettate le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

    Articolo 2

    Requisiti per la concessione di autorizzazioni

    1.   Gli Stati membri possono concedere le autorizzazioni di cui all’articolo 1, se sono certi che siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    l’azienda pratica l’allevamento all’aperto e le vacche nutrici vengono allevate in maniera estensiva;

    b)

    l’area in cui vengono tenuti gli animali è caratterizzata da considerevoli svantaggi naturali, e conseguentemente i contatti fisici con gli esseri umani sono ridotti;

    c)

    gli animali non sono abituati a contatti regolari con gli esseri umani e si comportano in maniera fortemente aggressiva;

    d)

    una volta apposti i marchi auricolari ciascun vitello può essere chiaramente assegnato alla rispettiva madre.

    2.   Gli Stati membri possono fissare criteri supplementari, segnatamente per restringere le autorizzazioni di cui all’articolo 1 a particolari aree geografiche o a specifiche razze vaccine.

    3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione se applicano la presente direttiva e la informano di qualsiasi criterio supplementare previsto in virtù del paragrafo 2.

    Articolo 3

    Apposizione dei marchi

    Presso le aziende autorizzate in virtù dell’articolo 1 l’apposizione dei marchi auricolari avviene al più tardi quando il vitello:

    raggiunge l’età di sei mesi,

    viene separato dalla madre,

    lascia l’allevamento.

    Articolo 4

    Base dati informatizzata

    1.   L’autorità competente inserisce nella base dati informatizzata relativa ai bovini, di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000, le autorizzazioni concesse in virtù dell’articolo 1 della presente decisione, specificando gli allevamenti cui sono concesse.

    2.   Nel comunicare la nascita di ciascun animale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, i detentori forniscono all’autorità competente le informazioni relative a tutti gli animali cui, in virtù della presente direttiva, non sono stati ancora apposti i marchi auricolari.

    3.   Gli animali cui, al momento di comunicarne la nascita, non sono stati apposti i marchi auricolari, vengono inseriti dall’autorità competente nella base dati informatizzata relativa ai bovini come animali privi di marchio.

    Articolo 5

    Controlli

    L’autorità competente svolge almeno una visita d’ispezione annuale presso ciascuna azienda cui è stata concessa un’autorizzazione in virtù dell’articolo 1. L’autorizzazione viene revocata qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.

    Articolo 6

    Abrogazione

    La decisione 98/589/CE è abrogata.

    Articolo 7

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 283 del 21.10.1998, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 1999/520/CE (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 72).


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