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Document 32005R2184
Commission Regulation (EC) No 2184/2005 of 23 December 2005 amending Regulations (EC) No 796/2004 and (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
GU L 347 del 30.12.2005, pp. 61–69
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 319M del 29.11.2008, pp. 408–416
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
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30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/61 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2184/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 1 e l’articolo 145, lettere c), l), m), n), p) e r),
considerando quanto segue:
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(1) |
In seguito all’introduzione dei regimi di sostegno per il cotone, l’olio d’oliva e il tabacco nel regime di pagamento unico è necessario modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande e le misure di controllo relative a tali regimi di aiuto. È altresì opportuno chiarire alcuni aspetti delle disposizioni dello stesso regolamento. |
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(2) |
Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 appare necessario chiarire il concetto di «parcella agricola» precisando che viene fatto riferimento ad una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore. È necessario tuttavia che tale definizione, letta in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3 dello stesso regolamento, indichi chiaramente che sulla stessa superficie continua di terreno possono essere coltivati prodotti appartenenti a gruppi di prodotti diversi qualora lo permettano i diversi regimi di aiuto. In tal caso la stessa superficie dovrebbe essere considerata come costituita da più parcelle agricole. |
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(3) |
Date le peculiarità delle parcelle olivicole è necessario adottare per esse un’apposita definizione. |
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(4) |
A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, per del regolamento (CE) n. 796/2004, la mancata osservanza di vari obblighi in materia di condizionalità che rientrano tutti nello stesso campo di condizionalità, ai sensi dell’articolo 2, punto 31, dello stesso regolamento, è considerata un unico caso di infrazione ai fini della fissazione delle sanzioni applicabili. Occorre chiarire che la mancata osservanza degli obblighi dei singoli agricoltori in merito alla manutenzione dei terreni investiti a pascolo permanente, di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento, rientra nello stesso campo di condizionalità del rispetto delle «buone condizioni agronomiche e ambientali». È a tal fine opportuno adattare le rispettive definizioni. |
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(5) |
È opportuno che i dati specifici relativi alla produzione di cotone, di olio di oliva e di tabacco siano indicati tutti nella domanda unica. |
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(6) |
Agli agricoltori sono forniti i moduli prestampati di domanda e il materiale grafico. Qualora il materiale prestampato non sia esatto, gli agricoltori hanno l’obbligo di indicare le dimensioni esatte della superficie, ma ciò è molto difficile nel caso delle dimensioni della superficie risultante dalla modifica dell’ubicazione degli olivi. Per quanto riguarda l’obbligo di indicare ogni modifica dell’ubicazione degli olivi, si ritiene sufficiente che l’agricoltore trasmetta alla competente autorità le informazioni necessarie per ricalcolare le dimensioni esatte della superficie che ne risulta. |
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(7) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni relative alla domanda unica nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. È opportuno che tale deroga si applichi anche nel caso in cui nel regime di pagamento unico siano introdotti elementi nuovi. |
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(8) |
È opportuno estendere i controlli incrociati da eseguire sulle domande uniche a determinati controlli particolari relativi alle condizioni che l’agricoltore è tenuto rispettare per la domanda di pagamento specifico per il cotone. |
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(9) |
Un errore frequente che emerge dai controlli incrociati è una lieve sovradichiarazione della superficie agricola totale all’interno di una parcella di riferimento. Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza definita a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È opportuno tuttavia dare all’agricoltore la facoltà, in certi casi, di ricorrere contro questa decisione. |
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(10) |
Per garantire l’efficacia dei controlli sul regime di aiuto per il tabacco, previsto al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno prevedere che durante i controlli in loco sia fornito un campione di controllo. |
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(11) |
Dall’esperienza è emerso che si possono apportare alcune modifiche al campione minimo da selezionare per i controlli in loco per gli agricoltori che presentano domanda di pagamento per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
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(12) |
Per quanto riguarda i pagamenti dell’aiuto per il tabacco previsto dal titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è necessario prevedere un campione di controllo per la selezione delle imprese di prima trasformazione da sottoporre a controllo in loco nella fase della prima trasformazione e del condizionamento. |
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(13) |
Poiché le disposizioni relative alla selezione del campione previste dal regolamento (CE) n. 796/2004 non riguardano esclusivamente gli agricoltori, appare opportuno modificare l’articolo 27 del medesimo regolamento. |
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(14) |
È necessario che gli elementi da prendere in considerazione nell’analisi del rischio all’atto della selezione dei campioni di controllo per l’esecuzione dei controlli in loco siano estesi ai nuovi regimi di aiuto che dovranno essere sottoposti a controllo in virtù del regolamento (CE) n. 796/2004. |
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(15) |
È opportuno che la relazione di controllo da stendere dopo ogni controllo in loco contenga le informazioni pertinenti relative agli oliveti. |
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(16) |
Date le peculiarità dei regimi di aiuto per il cotone, l’olio di oliva e il tabacco, di cui al titolo IV, capitoli 10 bis, 10 ter e 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno adottare disposizioni specifiche in materia di controllo. |
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(17) |
Data l’introduzione di organizzazioni interprofessionali riconosciute nella filiera della produzione di cotone, è opportuno adottare condizioni specifiche per i controlli in loco. |
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(18) |
A norma dell’articolo 110 duodecies, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la concessione dell’aiuto per il tabacco è subordinata alla condizione che il tabacco greggio provenga da una zona di produzione determinata e sia consegnato sulla scorta di un contratto di coltivazione. L’aiuto per la produzione di tabacco può essere versato solo dopo un controllo delle consegne volto ad accertare l’effettiva realizzazione delle operazioni. La prassi seguita da vari Stati membri è quella di effettuare i controlli sul luogo di consegna del tabacco anziché sul luogo in cui il tabacco è trasformato. Per prevenire le irregolarità è opportuno specificare i controlli da effettuare in tali luoghi e le condizioni per il trasferimento del tabacco greggio. |
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(19) |
Per garantire l’efficacia dei controlli nella fase della prima trasformazione e del condizionamento, è necessario che il tabacco greggio sia posto sotto controllo al momento in cui l’agricoltore lo consegna all’impresa di prima trasformazione. Per questo motivo è necessario che sia il tabacco comunitario che quello originario dei paesi terzi rimangano sotto controllo sino al termine della prima trasformazione e del condizionamento. |
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(20) |
Per quanto riguarda la base di calcolo delle superfici dichiarate, nonché delle riduzioni e delle esclusioni, è necessario adottare disposizioni particolari per tener conto delle peculiarità delle domande presentate nell’ambito dei regimi di aiuto per il tabacco e il cotone. |
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(21) |
È necessario adottare disposizioni specifiche per l’erogazione di pagamenti supplementari nel caso dell’attuazione facoltativa di tipi specifici di agricoltura e di produzione di qualità. |
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(22) |
Rientrano nel regime dei pagamenti diretti anche i regimi di aiuti che non sono stabiliti dai titoli III o IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, ma sono elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. La condizionalità si applica quindi anche a tali aiuti ed è opportuno sottoporre a campionamento anche le domande di aiuto presentate per questi regimi. |
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(23) |
Date le peculiarità del regime di aiuto per il cotone e il tabacco, di cui al titolo IV, capitoli 10 bis e 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare sanzioni specifiche. |
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(24) |
Dall’esperienza emerge la necessità di chiarire e precisare le informazioni che devono essere comunicate alla Commissione. |
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(25) |
L’articolo 171 bis sexies del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3) stabilisce le procedure di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali di agricoltori che producono cotone di cui all’articolo 110 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno prevedere le disposizioni applicabili qualora l’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi più i criteri stabiliti. |
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(26) |
È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004. |
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(27) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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2) |
l’articolo 12 è modificato come segue:
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3) |
all’articolo 13 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «10. Nel caso di una domanda di aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca:
11. Nel caso di una domanda di aiuto per gli oliveti, di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica indica, per ogni parcella olivicola, il numero e l’ubicazione nella parcella:
12. Nel caso di una domanda di aiuto il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca:
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che l’informazione di cui alla lettera c) possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 15 maggio dell’anno successivo al raccolto.» |
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4) |
all’articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «La deroga di cui al primo comma si applica anche nel primo anno in cui nel regime di pagamento unico sono inseriti nuovi settori e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.» |
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5) |
l’articolo 24 è modificato come segue:
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6) |
all’articolo 26, il paragrafo 1 è modificato come segue:
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7) |
l’articolo 27 è così modificato:
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8) |
all’articolo 28, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
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9) |
all’articolo 30, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione di misurazione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L’autorità competente può definire una tolleranza di misurazione non superiore a:
La tolleranza di cui al primo comma non si applica alle parcelle olivicole la cui superficie è espressa in ettari SIG olivi, conformemente ai punti 2 e 3 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.» |
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10) |
dopo l’articolo 31 è inserito il seguente articolo: «Articolo 31 bis Controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, per quanto riguarda l’aiuto specifico per il cotone previsto dal titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, verificano il rispetto dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni, l’elenco dei soci e la tabella di cui all’articolo 110 sexies del medesimo regolamento.» |
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11) |
nella sezione II del capitolo II del titolo III è inserita la seguente sottosezione: «Sottosezione II ter Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per il tabacco Articolo 33 ter Controlli delle consegne 1. Per quanto riguarda le domande di aiuto per il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono controllate tutte le consegne. Ogni consegna è autorizzata dall’autorità competente, la quale deve essere precedentemente informata in modo da poter identificare la data della consegna. Nel corso del controllo l’autorità competente accerta l’avvenuta autorizzazione della consegna. 2. Se la consegna è effettuata ad un centro d’acquisto riconosciuto di cui all’articolo 171 quater duodecies del regolamento (CE) n. 1973/2004, dopo il controllo il tabacco non trasformato può lasciare il centro d’acquisto soltanto per essere trasferito allo stabilimento di trasformazione. Dopo i controlli, il tabacco è raggruppato in quantitativi distinti. Il trasferimento di tali quantitativi allo stabilimento di trasformazione è autorizzato per iscritto dall’autorità competente, che deve essere stata precedentemente informata in modo da poter identificare esattamente il mezzo di trasporto utilizzato, il tragitto, l’ora di partenza e di arrivo, nonché i quantitativi distinti di tabacco trasportati. 3. All’atto del ricevimento del tabacco nello stabilimento di trasformazione, il competente organismo di controllo accerta, in particolare tramite pesatura, che la consegna sia effettivamente costituita dai quantitativi distinti controllati nei centri d’acquisto. L’autorità competente può stabilire le condizioni specifiche ritenute necessarie per il controllo delle operazioni. Articolo 33 quater Assoggettamento a controllo e verifiche nella fase di prima trasformazione e condizionamento 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che il tabacco greggio sia posto sotto controllo al momento in cui l’agricoltore lo conferisce all’impresa di prima trasformazione. L’assoggettamento del tabacco greggio a controllo garantisce che il tabacco non venga sottratto al controllo prima del completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco greggio possa essere presentato più volte al controllo. 2. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco sono intesi a verificare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 171 quater ter del regolamento (CE) n. 1973/2004, relative in particolare ai quantitativi di tabacco greggio da controllare in ciascuna impresa, distinguendo tra tabacco greggio prodotto nella Comunità e tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi. A tal fine, i controlli suddetti comportano:
3. I controlli ai sensi del presente articolo sono realizzati nel luogo di trasformazione del tabacco greggio. Le imprese interessate comunicano per iscritto agli organismi competenti da cui dipendono, entro un termine fissato dallo Stato membro, i luoghi in cui avverrà la trasformazione. A questo scopo, gli Stati membri possono specificare altre informazioni che le imprese di prima trasformazione sono tenute a comunicare agli organismi competenti. 4. I controlli previsti dal presente articolo sono sempre effettuati senza preavviso.» |
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12) |
l’articolo 38 è sostituito dal seguente: «Articolo 38 Disposizioni speciali relative ai pagamenti supplementari Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e i pagamenti supplementari previsti dagli articoli 119 e 113 del medesimo regolamento, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo. Nel caso in cui non sia opportuno applicare tali disposizioni a causa della struttura del regime di aiuti di cui trattasi, gli Stati membri prevedono controlli che garantiscano un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente titolo.» |
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13) |
all’articolo 44, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull’1 % degli agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali detta autorità di controllo è responsabile.» |
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14) |
l’articolo 50 è modificato come segue:
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15) |
l’articolo 51 è modificato come segue:
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16) |
l’articolo 52 è modificato come segue:
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17) |
dopo l’articolo 54 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 54 bis Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per il tabacco Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che il tabacco non è stato trapiantato sulla parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 20 giugno dell’anno del raccolto:
Tuttavia, le riduzioni ed esclusioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma non si applicano se l’agricoltore è in grado di giustificare il ritardo, con soddisfazione dell’autorità competente, come previsto dall’articolo 171 quater quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004. Se si riscontra che la parcella su cui è coltivato il tabacco è diversa dalla parcella indicata nel contratto di coltivazione, l’aiuto da versare all’agricoltore nell’anno in corso è ridotto del 5 %. Articolo 54 ter Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 171 bis septies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, l’agricoltore perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Inoltre, l’aiuto per il cotone per ettaro ammissibile ai sensi dell’articolo 110 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del medesimo regolamento.» |
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18) |
l’articolo 63 è sostituito dal seguente: «Articolo 63 Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e i pagamenti supplementari previsti dagli articoli 119 e 113 del medesimo regolamento, gli Stati membri prevedono riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste dal presente titolo.» |
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19) |
all’articolo 64, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora, nel caso di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la persona interessata non riprenda la produzione entro il termine fissato per la presentazione della domanda, il quantitativo di riferimento individuale determinato è considerato pari a zero. In tal caso, la domanda di aiuto della persona interessata per l’anno in questione è respinta. Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell’anno civile successivo a quello dell’accertamento.» |
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20) |
all’articolo 76, il paragrafo 1 è modificato come segue:
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Articolo 2
Nel regolamento (CE) n. 1973/97, il testo dell’articolo 171 bis sexies è sostituito dal seguente:
«Articolo 171 bis sexies
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:
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a) |
raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 10 000 ettari fissato dal Stato membro e rispondente ai criteri di riconoscimento di cui all’articolo 171 bis e comprendono almeno un’impresa di sgranatura; |
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b) |
realizzano azioni specifiche destinate in particolare a:
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c) |
hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare:
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Tuttavia, per il 2006 gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2006.
2. Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio al mancato rispetto dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni idonee.
Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento a norma del primo comma perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2005 (GU L 314 del 30.11.2005, pag. 10).
(3) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2182/2005 (Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale).