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Document 32005R1912

Regolamento (CE) n. 1912/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

GU L 307 del 25.11.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 355–355 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1912/oj

25.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003 (2) autorizza l’importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti a pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria. L’autorizzazione scade il 30 settembre 2005.

(2)

Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e Mercosur, di cui fa parte l’Argentina, sono attualmente in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche e trattamenti enologici rispettivi nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

(3)

Per agevolare il proseguimento dei negoziati, è opportuno prorogare la deroga che consente l’aggiunta di acido malico ai vini prodotti in Argentina e importati nella Comunità fino all’entrata in vigore dell’accordo che scaturirà dai summenzionati negoziati, e comunque al massimo fino al 31 dicembre 2006.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data «30 settembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)   GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 1).


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