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Document 32005R1912
Council Regulation (EC) No 1912/2005 of 23 November 2005 amending Regulation (EC) No 527/2003 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain wines imported from Argentina which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999
Regolamento (CE) n. 1912/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999
Regolamento (CE) n. 1912/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999
GU L 307 del 25.11.2005, p. 1–1
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 355–355
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229
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25.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2005 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003 (2) autorizza l’importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti a pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria. L’autorizzazione scade il 30 settembre 2005. |
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(2) |
Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e Mercosur, di cui fa parte l’Argentina, sono attualmente in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche e trattamenti enologici rispettivi nonché la protezione delle indicazioni geografiche. |
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(3) |
Per agevolare il proseguimento dei negoziati, è opportuno prorogare la deroga che consente l’aggiunta di acido malico ai vini prodotti in Argentina e importati nella Comunità fino all’entrata in vigore dell’accordo che scaturirà dai summenzionati negoziati, e comunque al massimo fino al 31 dicembre 2006. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data «30 settembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 1).