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Document 32004R0664

    Regolamento (CE) n. 664/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che fissa misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

    GU L 104 del 8.4.2004, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/664/oj

    32004R0664

    Regolamento (CE) n. 664/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che fissa misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0106 - 0107


    Regolamento (CE) n. 664/2004 della Commissione

    del 7 aprile 2004

    che fissa misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Il titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattierocaseari e l'apertura di contingenti tariffari(1) stabilisce disposizioni specifiche relative al riconoscimento dei richiedenti di titoli di importazione. Occorre adottare misure transitorie per permettere agli operatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito "nuovi Stati membri") di poter fruire di titoli di importazione a decorrere dalla data di adesione di questi paesi all'Unione europea.

    (2) È opportuno che per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 gli operatori dei nuovi Stati membri possano richiedere titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 2535/2001 senza previo riconoscimento, comprovando la propria qualità di operatore commerciale e la regolarità nel tempo dell'attività svolta. A tal fine è opportuno che i richiedenti dei nuovi Stati membri possano considerare come attività commerciale non solo gli scambi con la Comunità ma anche quelli con tutti i paesi terzi. Occorre permettere a detti operatori di scegliere come anno di riferimento per l'attività commerciale il 2002 invece del 2003, se possono comprovare che nel 2003, a causa di circostanze eccezionali, non sono stati in grado di importare o di esportare i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari. È necessario che le autorità dei nuovi Stati membri trasmettano alla Commissione entro il 15 maggio 2004 un elenco che comprenda tutti gli operatori ammissibili. Per agevolare l'identificazione dei richiedenti e il trasferimento dei titoli, occorre specificare i dati da trasmettere per ciascun operatore. È inoltre opportuno che gli operatori ammissibili dei nuovi Stati membri possano acquistare titoli di importazione.

    (3) Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è opportuno che il riconoscimento degli operatori dei nuovi Stati membri sia subordinato alla presentazione entro il 1o giugno di una domanda, corredata della documentazione e delle informazioni necessarie, o all'inclusione nell'elenco degli operatori ammissibili da trasmettere alla Commissione entro il 15 maggio 2004.

    (4) È pertanto necessario prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga al titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e nella Slovacchia (di seguito "i nuovi Stati membri") possono richiedere titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 senza previo riconoscimento da parte delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti.

    2. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001 gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono richiedere titoli di importazione per i contingenti di cui al primo paragrafo solo nello Stato membro in cui sono stabiliti.

    Le richieste di titoli sono ammissibili solo se il richiedente allega i seguenti documenti:

    a) la prova di aver importato e/o esportato nel 2003 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata, nell'ambito di almeno quattro operazioni distinte;

    b) documenti e informazioni che comprovino in misura sufficiente la sua identità e la sua qualità di operatore, in particolare:

    i) la documentazione contabile e/o fiscale dell'azienda, rispondente alla vigente normativa nazionale e, se previsti dalla normativa nazionale;

    ii) il numero di partita IVA;

    iii) il numero di iscrizione nel registro delle imprese.

    Per quanto riguarda la lettera a) del secondo comma, l'anno di riferimento è il 2002 se l'importatore interessato può comprovare di non essere stato in grado di importare o di esportare nel 2003 i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari a causa di circostanze eccezionali.

    Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo non sono considerate importazioni o esportazioni eventuali transazioni realizzate nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo.

    3. Le autorità competenti dei nuovi Stati membri inviano alla Commissione entro il 15 maggio 2004 gli elenchi degli operatori che hanno richiesto titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004, conformemente al disposto del paragrafo 1 e in ottemperanza alle condizioni previste dal paragrafo 2. Gli elenchi sono stabiliti secondo il modello riportato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 2535/2001, fatta eccezione per il numero di riconoscimento.

    4. La Commissione trasmette detti elenchi alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001, i titoli d'importazione rilasciati per i contingenti relativi al periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 possono essere trasferiti unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento e alle persone fisiche o giuridiche che figurano negli elenchi di cui al paragrafo 3.

    Articolo 2

    In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti relativi al periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 il riconoscimento è concesso:

    a) agli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri che presentino entro il 1o giugno 2004 alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti una domanda corredata dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2; oppure

    b) agli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri che entro il 1o giugno 2004 ne facciano richiesta alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e che figurino nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 50/2004 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 9).

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