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Document 31998R2800
Council Regulation (EC) No 2800/98 of 15 December 1998 on transitional measures to be applied under the common agricultural policy with a view to the introduction of the euro
Regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro
Regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro
GU L 349 del 24.12.1998, pp. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229
Regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 2800/98 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1998 relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), visto il parere del Comitato monetario (4), considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (5), sopprime la possibilità di fissare un tasso di conversione agricolo specifico diverso dal tasso di conversione reale delle monete; considerando che i tassi di conversione agricoli vigenti il 31 dicembre 1998 in applicazione del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), potrebbero essere diversi dai tassi di conversione ai quali le monete di ciascuno Stato membro partecipante vengono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all'articolo 109 L. paragrafo 4, prima frase del trattato e potrebbero essere diversi dai tassi di cambio reali del 1° gennaio 1999 per gli Stati membri non partecipanti; considerando che la soppressione del tasso di conversione agricolo il 1° gennaio 1999 può avere lo stesso effetto di una rivalutazione sensibile; che ne può conseguentemente derivare una diminuzione del reddito agricolo; che è pertanto giustificato prevedere la possibilità di concedere un aiuto temporaneo e decrescente che accompagni l'adeguamento dei prezzi agricoli secondo modalità compatibili con le regole dell'economia generale; considerando che l'effetto della soppressione del tasso di conversione agricolo sul livello in moneta nazionale di alcuni aiuti diretti deve poter essere compensato secondo norme specifiche, adeguate al carattere di tali aiuti; considerando che, per agevolare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere una procedura che dia luogo ad una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento e in deroga al regolamento (CE) n. 2799/98 si intende per: a) «rivalutazione sensibile»: una riduzione del tasso di conversione applicabile il 1° gennaio 1999 superiore, in valore assoluto, a ciascuna delle differenze tra il livello di tale tasso e il livello più basso dei tassi di conversione applicabili: - durante gli ultimi dodici mesi e - tra ventiquattro e più di dodici mesi prima e - tra trentasei e più di ventiquattro mesi prima. Le differenze relative al secondo e terzo trattino sono prese in considerazione in misura pari a due terzi e, rispettivamente, un terzo del loro valore; b) «percentuale di sensibilità»: la differenza tra, da un lato, il limite che contraddistingue le rivalutazioni sensibili da quelle non sensibili e, dall'altro, il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale il 1° gennaio 1999. Tale differenza è espressa in percentuale del limite in parola. Articolo 2 Qualora per uno Stato membro il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale il 1° gennaio 1999 subisca una rivalutazione sensibile rispetto al tasso di conversione agricolo vigente il 31 dicembre 1998, gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 2799/98 si applicano a tale rivalutazione sensibile e la percentuale di sensibilità è quella di cui all'articolo 1, lettera b). Tuttavia, l'importo massimo stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98 è ridotto o annullato, se necessario, in funzione degli effetti sul reddito dell'evoluzione del tasso di cambio registrata nei primi nove mesi del 1999. Articolo 3 1. Se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale applicabile il giorno in cui interviene nel 1999 il fatto generatore - per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto, oppure - per un premio compensativo per pecora o per capra, oppure - per un importo di carattere strutturale o ambientale è inferiore al tasso applicabile precedentemente, viene concesso un aiuto compensativo. L'importo di tale aiuto è calcolato conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino di detto regolamento, il contributo della Comunità per il primo anno è pari al 100 %. 2. Per gli anni successivi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma del summenzionato regolamento, provvedendo affinché le compensazioni siano decrescenti. Articolo 4 Entro il 31 marzo 2001, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle misure transitorie previste dal presente regolamento. Articolo 5 Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui a) all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (7), oppure b) all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei prodotti della pesca, oppure c) all'articolo corrispondente di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU C 224 del 17. 7. 1998, pag. 22. (2) GU C 328 del 26. 10. 1998. (3) Parere reso il 9 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere reso il 30 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1). (7) GU L 181 del 1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).