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Document 31995D0308
95/308/EC: Council Decision of 24 July 1995 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes
95/308/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
95/308/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
GU L 186 del 5.8.1995, p. 44–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/308/oj
95/308/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 05/08/1995 pag. 0042 - 0058
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1995 relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (95/308/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la Commissione ha partecipato in nome della Comunità ai negoziati condotti da un gruppo di lavoro ad hoc al fine di predisporre una convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali; considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità il 18 marzo 1992 ad Helsinki; considerando che tale convenzione è intesa, principalmente, a istituire un quadro per le iniziative di cooperazione bilaterale o multilaterale volte a prevenire e controllare l'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e a garantire un'utilizzazione razionale delle risorse idriche nei paesi membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; considerando che la Comunità ha adottato delle misure nel settore disciplinato dalla convenzione e che in tale settore essa è competente a impegnarsi sul piano internazionale; considerando che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nella prospettiva di uno sviluppo durevole; considerando che l'insieme della politica della Comunità in materia ambientale è inteso a rafforzare la cooperazione internazionale affinché prevalga un elevato livello di protezione e si fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, e sul principio « chi inquina paga »; considerando che, nel quadro delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti; considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 130 R del trattato, DECIDE: Articolo 1 La convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali è approvata a nome della Comunità europea. Il testo della convenzione è pubblicato nell'allegato I. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 25 della convenzione. Tale persona o tali persone depositano contemporaneamente la dichiarazione di competenze cui all'allegato II alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1995. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA (1) GU n. C 212 del 5. 8. 1993, pag. 60. (2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994. (3) GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 1.