Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0675

    Direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato delle assicurazioni

    GU L 374 del 31.12.1991, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/03/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/675/oj

    31991L0675

    Direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato delle assicurazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1991 pag. 0032 - 0033
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0115
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0115


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1991

    che istituisce un comitato delle assicurazioni

    (91/675/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, terza frase,

    vista la proposta della Commissione (1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze d'esecuzione delle norme che stabilisce;

    considerando che sono necessarie misure di esecuzione per l'applicazione delle direttive del Consiglio sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e sull'assicurazione diretta sulla vita, che, in particolare, modifiche tecniche possono di quando in quando risultare necessarie a seguito degli sviluppi nel settore assicurativo; che è opportuno che dette misure siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 (procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4);

    considerando che a tal fine è necessario istituire un comitato delle assicurazioni;

    considerando che l'istituzione di un comitato delle assicurazioni non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo nel settore dell'accesso e del controllo delle imprese di assicurazione, segnatamente la cooperazione istituita in seno alla Conferenza delle autorità di controllo delle assicurazioni, che è in particolare competente per l'elaborazione dei protocolli di applicazione delle direttive comunitarie; che una stretta cooperazione è particolarmente utile tra il comitato e la Conferenza;

    considerando che per l'esame dei problemi connessi con l'assicurazione diretta sulla vita e con l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita è opportuna la collaborazione fra le competenti autorità e la Commissione; che è d'uopo affidare questo compito al comitato delle assicurazioni; che dall'altro canto sarà opportuno vigilare ad un buon coordinamento delle attività di questo comitato con le attività di altri comitati di natura analoga istituiti mediante atti comunitari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. La Commissione è assistita dal comitato delle assicurazioni (in appresso denominato «comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

    Articolo 2

    1. Quando il Consiglio, negli atti che adotta nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da esso stabilite, si applica la procedura prevista al paragrafo 2.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

    Articolo 3

    1. Il comitato esamina tutti i problemi relativi all'applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il settore delle assicurazioni e più particolarmente le direttive relative all'assicurazione diretta.

    La Commissione può inoltre consultare il comitato sulle nuove proposte che intende presentare al Consiglio relative all'ulteriore coordinamento nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

    2. Il comitato non esamina i problemi specifici riguardanti singole imprese di assicurazioni.

    Articolo 4

    Il comitato esercita le sue funzioni a decorrere dal 1o gennaio 1992.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. DANKERT

    (1) GU n. C 230 del 15. 9. 1990, pag. 5.

    (2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 117 e GU n. C 305 del 25. 11. 1991.

    (3) GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 11.

    (4) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

    Top