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Document 12004V/PRO/10

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - Protocolli e Allegati - 10.Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

GU C 310 del 16.12.2004, pp. 337–338 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tcons_2004/pro_10/oj

12004V/PRO/10

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - Protocolli e Allegati - 10.Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

Gazzetta ufficiale n. 310 del 16/12/2004 pag. 0337 - 0338


10. PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono:

a) il 3 % per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;

b) il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si intende per:

a) "pubblico", la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;

b) "disavanzo", l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;

c) "investimento", la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;

d) "debito", il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita alla lettera a).

Articolo 3

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della procedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione quale definita all'articolo 2, lettera a). Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

Articolo 4

I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

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