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Document 32023R1071

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1071 della Commissione del 1o giugno 2023 recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/3446

GU L 143 del 2.6.2023, p. 105–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1071/oj

2.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 143/105


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1071 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2023

recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e di eliminare dagli elenchi le zone in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, e per approvare determinati programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.

(4)

Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), l’infezione da virus della rabbia (RABV), la leucosi bovina enzootica (LEB), la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), l’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), la diarrea virale bovina (BVD) e l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l’approvazione di programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per alcune zone del loro territorio. Diversi Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da RABV e di infezione da BTV che devono anch’essi riflettersi in alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(5)

Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l’Italia e il Portogallo hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nella provincia di Matera della regione Basilicata e nei distretti di Santarem e Setúbal. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.

(6)

Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, la Francia e l’Italia hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nelle regioni d’oltremare della Guyana, della Guadalupa, della Martinica, di Mayotte e della Riunione e nelle province di Napoli e Salerno della regione Campania. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini.

(7)

Per l’infezione da MTBC, l’Italia e la Spagna hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nella provincia di Catanzaro della regione Calabria, nella provincia di Napoli della regione Campania, nelle province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Lecce della regione Puglia, nella provincia del Nord-Est Sardegna della regione Sardegna e nelle province di Burgos, León e Valladolid nella Comunità autonoma di Castiglia e León. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC.

(8)

Per la LEB, il Portogallo ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la LEB stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per il distretto di Porto. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la LEB. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato IV, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto avente lo status di indenne da malattia per la LEB.

(9)

Per l’IBR/IPV, la Slovacchia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per una zona comprendente le regioni di Bratislava, Košice, Prešov, Trnava e Žilina. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’approvazione dei programmi di eradicazione per l’IBR/IPV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’IBR/IPV.

(10)

Per l’infezione da ADV, la Polonia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da ADV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per tutte le regioni attualmente elencate nell’allegato VI, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da ADV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato VI, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da ADV.

(11)

Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle regioni di Augsburg e Ostallgäu del Regierungsbezirk Schwaben, nel Land della Baviera. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD.

(12)

Per la BVD, la Germania ha inoltre informato la Commissione che è opportuno aggiornare le zone del Regierungsbezirk Oberfranken, del Regierungsbezirk Oberpfalz, del Regierungsbezirk Mittelfranken e del Regierungsbezirk Unterfranken nel Land della Baviera, elencate nell’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD. L’intero territorio di tali zone è indenne da BVD, a differenza del Regierungsbezirk Niederbayern, in cui la BVD è ancora presente in alcune parti del territorio. Non è pertanto necessario menzionare le entità territoriali inferiori, come le città e i Landkreis, elencate nelle voci relative al Regierungsbezirk Oberfranken, al Regierungsbezirk Oberpfalz, al Regierungsbezirk Mittelfranken e al Regierungsbezirk Unterfranken, che dovrebbero essere soppresse. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(13)

La Slovacchia ha notificato alla Commissione diversi focolai di infezione da RABV che interessano le regioni di Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik e Vranov nad Topl’ou nel kraj di Prešov e le regioni di Michalovce, Sobrance e Trebišov nel kraj di Košice. Poiché l’intero territorio della Slovacchia ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da RABV ed è elencato nell’allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per dette regioni e modificare di conseguenza la voce relativa alla Slovacchia in tale elenco.

(14)

Per l’infezione da RABV, la Slovacchia ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per una zona comprendente le regioni di Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik e Vranov nad Topl’ou del kraj di Prešov e le regioni di Michalovce, Sobrance e Trebišov del kraj di Košice. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’approvazione dei programmi di eradicazione per l’infezione da RABV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da RABV.

(15)

Per l’infezione da BTV, il Belgio e la Germania hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV sono soddisfatte rispettivamente per l’intero territorio del Belgio e per i distretti di Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier, Trier-Saarburg e Vulkaneifel nel Land della Renania-Palatinato. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV. Il Belgio dovrebbe pertanto essere elencato, e detta zona del Land della Renania-Palatinato aggiunta al territorio della Germania già elencato come indenne da infezione da BTV, nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da BTV.

(16)

La Spagna ha notificato alla Commissione focolai di infezione da BTV sierotipo 4 nelle province di Ourense e Pontevedra della Comunità autonoma di Galizia, che interessano anche i distretti circostanti di Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga della provincia di Lugo e i distretti di Alcañices e Puebla de Sanabria della provincia di Zamora, nella Comunità autonoma di Castiglia e León. Poiché tali aree hanno lo status di indenne da malattia e sono elencate nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l’infezione da BTV e modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna in tale elenco.

(17)

Per l’infezione da BTV, la Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l’ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione già approvato per la zona elencata nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 aggiungendo una zona comprendente le province di Ourense e Pontevedra, diversi distretti della provincia di Lugo nella Comunità autonoma di Galizia, diversi distretti nella provincia di Toledo nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, la provincia di Salamanca, diversi distretti delle province di Avila e Zamora nella Comunità autonoma di Castiglia e León e diversi distretti della Comunità autonoma di Madrid. Pertanto tale zona dovrebbe essere aggiunta alla voce relativa alla Spagna nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).


ALLEGATO

Gli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

(1)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte I, il capitolo 1 è così modificato:

i)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo: province di Pescara, Teramo

Regione Basilicata: provincia di Matera

Regione Calabria: provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto»;

ii)

la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Portogallo

Distritos Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarem, Setúbal, Viseu

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira»;

b)

nella parte I, il capitolo 2 è così modificato:

i)

la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Francia

Intero territorio»;

ii)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: province di Benevento, Napoli, Salerno

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto»;

c)

nella parte II, il capitolo 1 è così modificato:

i)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo: province dell’Aquila, Chieti

Regione Basilicata: provincia di Potenza

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: province di Caserta, Salerno

Regione Molise: provincia di Isernia

Regione Puglia: province di Foggia, Taranto

Regione Sicilia»;

ii)

la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Portogallo

Distritos Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma da Madera

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel»;

d)

nella parte II, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Basilicata

Regione Calabria: province di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: province di Caserta, Avellino

Regione Puglia: provincia di Foggia

Regione Sicilia»;

(2)

l’allegato II è così modificato:

a)

la parte I è così modificata:

i)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: provincia di Matera

Regione Calabria: provincia di Catanzaro

Regione Campania: provincia di Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, province di Medio Campidano, Nord-Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto»;

ii)

la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Spagna

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Castilla y León: province di Burgos, León, Valladolid

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias»;

b)

la parte II è così modificata:

i)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Basilicata: provincia di Potenza

Regione Calabria: provincia di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: province di Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

Regione Lazio: provincia di Roma

Regione Marche: provincia di Macerata

Regione Puglia: provincia di Foggia

Regione Sardegna: città metropolitana di Sassari

Regione Sicilia»;

ii)

la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Spagna

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León: province di Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia»;

(3)

l’allegato III è così modificato:

a)

nella parte I, la voce relativa alla Slovacchia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Slovacchia

«Intero territorio, ad eccezione delle regioni seguenti:

Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou nel kraj di Prešov

Michalovce, Sobrance, Trebišov nel kraj di Košice»;

b)

nella parte II, la seguente voce relativa alla Slovacchia è inserita dopo la voce relativa alla Romania:

Stato membro

Territorio

«Slovacchia

Regioni di Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou nel kraj di Prešov

Regioni di Michalovce, Sobrance, Trebišov nel kraj di Košice»;

(4)

nell’allegato IV, parte I, la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Portogallo

Tutto il territorio, tranne Região Autónoma da Madera»;

(5)

nell’allegato V, parte II, la seguente voce relativa alla Slovacchia è inserita dopo la voce relativa al Lussemburgo:

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

«Slovacchia

Kraj Bratislava

Kraj Košice

Kraj Prešov

Kraj Trnava

Kraj Žilina

5 giugno 2023»;

(6)

l’allegato VI è così modificato:

a)

nella parte I, la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Polonia

Intero territorio»;

b)

nella parte II, la voce relativa alla Polonia è soppressa

(7)

l’allegato VII è così modificato:

a)

nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Germania

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern:

Regierungsbezirk Oberbayern

le città e i Landkreis seguenti nel Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen

Regierungsbezirk Mittelfranken

Regierungsbezirk Oberfranken

Regierungsbezirk Oberpfalz

Regierungsbezirk Unterfranken

Regierungsbezirk Schwaben

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen»;

b)

nella parte II, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

«Germania

Bundesland Bayern:

le città e i Landkreis seguenti nel Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Bundesland Schleswig-Holstein

21 febbraio 2022»;

(8)

l’allegato VIII è così modificato:

a)

la parte I è così modificata:

i)

la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Cechia:

Stato membro

Territorio

«Belgio

Intero territorio»;

ii)

la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Germania

Intero territorio»;

iii)

la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Spagna

Comunidad Autónoma de Andalucía: provincia di Almería

provincia di Granada, i distretti seguenti: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ad eccezione dei distretti seguenti:

Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena nella provincia di Ciudad Real

Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos nella provincia di Toledo

Comunidad Autónoma de Castilla y León, ad eccezione delle aree seguenti:

provincia di Salamanca

Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada nella provincia di Ávila

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia, ad eccezione delle aree seguenti:

provincia di Ourense

provincia di Pontevedra

Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga in provincia di Lugo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid, ad eccezione dei distretti seguenti:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia»;

b)

la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

Spagna

Comunidad Autónoma de Andalucía:

province di Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla

provincia di Granada: Motril (Costa de Granada)

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

provincia di Ciudad Real, i distretti seguenti: Almadén, Almodóvar del Campo e Piedrabuena

provincia di Toledo, i distretti seguenti: Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

provincia di Salamanca

provincia di Ávila, i distretti seguenti: Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

provincia di Zamora, i distretti seguenti: Alcañices, Bermillo de Sayago Puebla de Sanabria

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia:

provincia di Ourense

provincia di Pontevedra

Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga in provincia di Lugo

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Madrid, i seguenti distretti:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

21 febbraio 2022».


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