This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R1922
Commission Regulation (EU) 2022/1922 of 10 October 2022 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for rebaudiosides M, D and AM produced via enzymatic conversion of purified stevia leaf extracts and the specifications for rebaudioside M produced via enzyme modification of steviol glycosides from Stevia (E 960c(i)) (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2022/1922 della Commissione del 10 ottobre 2022 recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei rebaudiosidi M, D e AM prodotti mediante conversione enzimatica di estratti purificati di foglie di Stevia e le specifiche del rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia [E 960c (i)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2022/1922 della Commissione del 10 ottobre 2022 recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei rebaudiosidi M, D e AM prodotti mediante conversione enzimatica di estratti purificati di foglie di Stevia e le specifiche del rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia [E 960c (i)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/7048
GU L 264 del 11.10.2022, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 264/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1922 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2022
recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei rebaudiosidi M, D e AM prodotti mediante conversione enzimatica di estratti purificati di foglie di Stevia e le specifiche del rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia [E 960c (i)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(2) |
Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(3) |
Gli additivi alimentari attualmente autorizzati «glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente» (E 960c) sono inclusi nel gruppo «E 960a-960c: glicosidi steviolici» nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce che il «rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia» (E 960c (i)] è ottenuto mediante bioconversione enzimatica di estratti purificati di glicosidi steviolici ricavati da foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni, utilizzando gli enzimi UDP-glucosiltransferasi e saccarosio sintasi prodotti dai lieviti geneticamente modificati K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b. |
(5) |
Il 18 febbraio 2019 è stata presentata alla Commissione una domanda di modifica delle specifiche riguardanti l’additivo alimentare glicosidi steviolici (E 960). La Commissione ha reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(6) |
Nel giugno 2021 il richiedente ha riveduto la sua domanda e ha chiesto di utilizzare come processo alternativo di produzione dell’E 960c la conversione enzimatica di rebaudioside A o stevioside ricavati da estratti altamente purificati di foglie di Stevia, rispettivamente, nei rebaudiosidi M e D e nel rebaudioside AM, utilizzando enzimi prodotti da microrganismi geneticamente modificati derivati da ceppi di E. coli K-12. |
(7) |
Il nuovo processo di produzione proposto prevede la conversione enzimatica di rebaudioside A o stevioside ricavato da estratti purificati di foglie di Stevia (≥ 95 % di glicosidi steviolici) mediante un procedimento enzimatico multifase con enzimi preparati nella prima fase del processo. A seconda della diversa durata della reazione enzimatica sul rebaudioside A e sullo stevioside ricavati da estratti purificati di foglie di Stevia, è possibile ottenere tre miscele principali con un elevato tenore di rebaudiosidi M, D e AM. Le miscele risultanti sono sottoposte a una serie di fasi di purificazione e isolamento al fine di produrre il rebaudioside M, D o AM finale (≥ 95 % di glicosidi steviolici). |
(8) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato la sicurezza dei «preparati di glicosidi steviolici ottenuti mediante bioconversione enzimatica di rebaudioside A o stevioside ricavati da estratti altamente purificati di foglie di Stevia» e ha adottato il suo parere il 22 giugno 2021 (4). L’Autorità ha ritenuto che non sussiste alcun rischio per la sicurezza per quanto riguarda i glicosidi steviolici con un elevato tenore di rebaudioside M, rebaudioside D e rebaudioside AM, se ottenuti mediante il processo in questione, da utilizzare come additivi alimentari. Ha ritenuto che l’esposizione al rebaudioside AM (espresso come equivalente in steviolici) non sarebbe superiore all’esposizione ai glicosidi steviolici (E 960a) se questi fossero sostituiti dal rebaudioside AM. L’Autorità ha inoltre concluso che la DGA di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno che si applica ai 60 glicosidi steviolici elencati nell’appendice A del parere adottato il 24 marzo 2020 (5), espressi come equivalente in steviolici, si applica anche ai rebaudiosidi M, D e AM ottenuti mediante la bioconversione enzimatica in questione. |
(9) |
Le specifiche per i rebaudiosidi M, D e AM prodotti mediante conversione enzimatica del rebaudioside A o stevioside a partire da estratti purificati di foglie di Stevia dovrebbero pertanto essere fissate nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. |
(10) |
Al fine di garantire la chiarezza è inoltre opportuno allineare l’attuale definizione dell’additivo «Rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia» di cui alla voce E 960c (i) dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, alla formulazione delle conclusioni dell’Autorità sulla sicurezza del suo processo di fabbricazione per quanto riguarda l’assenza di cellule vitali e di DNA residuo dei lieviti K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b nell’additivo alimentare. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2021; 19(7):6691 (22 pagg.).
(5) EFSA Journal 2020; 18(4):6106 (32 pagg.).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:
1) |
alla voce E 960c (i) relativa al rebaudioside M prodotto mediante modificazione enzimatica dei glicosidi steviolici da Stevia, nella riga «Definizione» l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Nell’additivo alimentare non si devono rilevare cellule vitali dei lieviti K. phaffii UGT-a e K. phaffii UGT-b né il loro DNA.»; |
2) |
dopo la voce relativa a E 960c (i) sono inserite le voci seguenti: « E 960c (ii) REBAUDIOSIDE M PRODOTTO MEDIANTE CONVERSIONE ENZIMATICA DI REBAUDIOSIDE A DA ESTRATTI ALTAMENTE PURIFICATI DI FOGLIE DI STEVIA
E 960c (iii) REBAUDIOSIDE D PRODOTTO MEDIANTE CONVERSIONE ENZIMATICA DI REBAUDIOSIDE A DA ESTRATTI ALTAMENTE PURIFICATI DI FOGLIE DI STEVIA
E 960c (iv) REBAUDIOSIDE AM PRODOTTO MEDIANTE CONVERSIONE ENZIMATICA DI STEVIOSIDE DA ESTRATTI ALTAMENTE PURIFICATI DI FOGLIE DI STEVIA
|