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Document 32022R0545

Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione del 26 gennaio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/395

GU L 107 del 6.4.2022, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/545/oj

6.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 107/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/545 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2022

che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/2144 stabilisce l'obbligo generale per i veicoli a motore di essere dotati di determinati sistemi avanzati per veicoli. L'allegato II di tale regolamento dovrebbe elencare i requisiti per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche. È necessario integrare tali requisiti stabilendo norme armonizzate dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per tale omologazione.

(2)

I requisiti tecnici e le procedure di prova di cui al presente regolamento riguardano i veicoli a motore delle categorie M1 e N1, in conformità alle date a partire dalle quali sarà rifiutato il rilascio dell'omologazione UE per tali categorie di veicoli a motore, stabilite nel regolamento (UE) 2019/2144.

(3)

Conformemente all'articolo 3, punto 13, del regolamento (UE) 2019/2144, il registratore di dati di evento è un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione, al fine di acquisire dati più precisi e approfonditi sugli incidenti che consentano agli Stati membri di effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l'efficacia di misure specifiche.

(4)

Le procedure di prova e i requisiti tecnici dettagliati per l'omologazione dei tipi di veicolo relativamente ai registratori di dati di evento sono soggette alle disposizioni del regolamento ONU n. 160 (2). Tale regolamento ONU dovrebbe pertanto essere aggiunto all'elenco dei requisiti applicabili di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144.

(5)

Il regolamento ONU n. 160 comprende le prescrizioni relative agli elementi di dati che i registratori di dati di evento devono registrare, al formato di tali dati, al rilevamento, alla registrazione e alla memorizzazione a bordo dei dati, nonché alla prestazione e alla sopravvivenza nell'ambito della prova d'urto.

(6)

Tutti i requisiti tecnici di cui alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160 (3) si applicano a decorrere dalle date specificate nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione.

(7)

Al fine di garantire che i costruttori di veicoli adottino misure adeguate per garantire la protezione dalla manipolazione dei dati del registratore di dati di evento e la disponibilità dei dati del registratore di dati di evento attraverso l'interfaccia standardizzata, e al fine di consentire l'anonimizzazione di tali dati, tali requisiti dovrebbero essere integrati da requisiti aggiuntivi per il recupero dei dati, la privacy e la sicurezza dei dati.

(8)

Per garantire che i dati registrati dai registratori di dati di evento rimangano anonimizzati, è opportuno prevedere l'obbligo per i costruttori di adottare misure adeguate per impedire che tali dati siano segnalati o recuperati insieme a qualsiasi informazione relativa a una persona fisica.

(9)

Fino a quando, mediante atto delegato della Commissione, non saranno posti in essere protocolli di comunicazione standardizzati per l'accesso ai dati di evento e il loro recupero, i costruttori di veicoli dovrebbero fornire informazioni alle parti interessate su come accedere ai dati nel registratore di dati di evento, come recuperarli e come interpretarli.

(10)

Il corretto stato operativo del registratore di dati di evento, nonché la sua corretta funzionalità e l'integrità del software, dovrebbero essere verificati mediante controlli tecnici periodici dei veicoli.

(11)

La tabella contenente l'elenco dei requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 non contiene alcun riferimento ad atti normativi per quanto riguarda i registratori di dati di evento. È pertanto necessario introdurre un riferimento al presente regolamento e al regolamento ONU n. 160 in tale allegato.

(12)

L'elenco dei regolamenti ONU di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2144, contenuto nell'allegato I di tale regolamento, dovrebbe essere modificato per includere il riferimento alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2144.

(14)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto stabiliscono norme relative ai requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente al registratore di dati di evento, nonché per l'omologazione dei registratori di dati di evento come entità tecniche. Alla luce delle norme stabilite nel presente regolamento, è necessario aggiungere il riferimento al presente regolamento, al regolamento ONU n. 160 e alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160 nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144. È pertanto opportuno stabilire tali disposizioni in un unico regolamento delegato.

(15)

Poiché i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144 relativi ai registratori di dati di evento per i veicoli delle categorie M1 e N1 si applicano a decorrere dal 6 luglio 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle categorie di veicoli M1 e N1, come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 2

Requisiti tecnici applicabili

1.   Il registratore di dati di evento di un veicolo deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui:

a)

al regolamento ONU n. 160 e

b)

agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

2.   L'omologazione di un registratore di dati di evento come entità tecnica è subordinata al rispetto da parte di tale entità tecnica dei requisiti di cui ai punti 5.3 (capoverso introduttivo), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.5 del regolamento ONU n. 160.

3.   Se sul veicolo a motore è installato un registratore di dati di evento omologato come entità tecnica, il veicolo e il suo registratore di dati di evento rispettano i requisiti tecnici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, per quanto riguarda il punto 5 del regolamento ONU n. 160, essi rispettano i requisiti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 di tale regolamento.

Articolo 3

Sicurezza dei dati

1.   La conformità ai pertinenti requisiti tecnici e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 155 (5), della serie originale o di qualsiasi serie di modifiche successiva, garantisce la protezione da manipolazioni dei dati relativi agli incidenti che il registratore di dati di evento registra e memorizza.

2.   Gli aggiornamenti software effettuati sul registratore di dati di evento sono protetti in modo da impedirne ragionevolmente la compromissione e da impedire ragionevolmente aggiornamenti non validi.

Articolo 4

Recupero dei dati

1.   I dati relativi agli incidenti registrati dai registratori di dati di evento sono resi disponibili per essere recuperati attraverso la porta seriale sul connettore normalizzato per la trasmissione dati di cui all'allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858. Se dopo una collisione la porta seriale non funziona più, i dati devono poter essere recuperati mediante un collegamento diretto al registratore di dati di evento.

2.   Il costruttore del veicolo fornisce all'autorità di omologazione e, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi costruttore o riparatore interessato di componenti, strumenti diagnostici o apparecchiature di prova informazioni sulle modalità di accesso, recupero e interpretazione dei dati di evento.

3.   I veicoli e i loro registratori di dati di evento sono progettati in modo tale da consentire a uno strumento di recupero dei dati di produrre segnalazioni di eventi contenenti i seguenti elementi di dati:

a)

ciascuno degli elementi di dati obbligatori, come prescritto dal regolamento ONU n. 160;

b)

tipo, variante e versione precisi del veicolo (compresi i sistemi installati di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti) del veicolo che ospita il registratore di dati di evento.

I dati di cui alla precedente lettera b) sono disponibili anche al termine della prova d'urto di cui al punto 5.4.3 del regolamento ONU n. 160.

4.   I dati registrati dal registratore di dati di evento non devono essere disponibili se per il recupero sono utilizzate interfacce accessibili senza la necessità di sbloccare le porte del veicolo o di utilizzare strumenti, o interfacce del veicolo per connessioni senza fili.

5.   I dati del registratore di dati di evento resi disponibili a norma del paragrafo 1:

a)

sono disponibili in un formato leggibile da dispositivo automatico;

b)

non includono né sono resi disponibili insieme ad alcuna informazione che consenta di collegare tali dati a una persona fisica.

Articolo 5

Disposizioni relative ai controlli tecnici

Ai fini dei controlli tecnici periodici dei veicoli, è possibile verificare le seguenti caratteristiche del registratore di dati di evento:

1)

il suo corretto stato operativo, mediante osservazione visiva dello stato del segnale di avviso di avaria in seguito all'attivazione dell'interruttore generale del veicolo e all'eventuale controllo delle lampadine. Se il segnale di avviso di avaria è visualizzato in uno spazio comune (l'area in cui possono essere visualizzati due o più funzioni/simboli di informazione, ma non contemporaneamente), prima di controllare lo stato del segnale di avviso di avaria è necessario verificare che lo spazio comune funzioni correttamente;

2)

la sua corretta funzionalità e l'integrità del software, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica del veicolo come previsto all'allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), se le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentono e se i dati necessari sono resi disponibili. I costruttori si accertano di rendere disponibili le informazioni tecniche per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione (7).

Articolo 6

Disposizioni temporanee relative alle omologazioni a norma del regolamento ONU n. 160

1.   A decorrere dal 6 luglio 2022 le autorità nazionali rifiutano, per motivi relativi ai registratori di dati di evento, di rilasciare omologazioni UE o omologazioni nazionali a nuovi tipi di veicoli che non rispettano il presente regolamento e i requisiti tecnici della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160. Tuttavia, ai fini del rilascio di un'omologazione UE a norma del presente regolamento fino al 1o luglio 2024, le autorità nazionali accettano le omologazioni in conformità al regolamento ONU n. 160 rilasciate al di fuori dell'UE in alternativa a un'omologazione in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160.

2.   A decorrere dal 6 luglio 2024 le autorità nazionali, per motivi relativi ai registratori di dati di evento, vietano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi, qualora tali veicoli non rispettino il presente regolamento e i requisiti tecnici della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160, in quanto i certificati di conformità di tali veicoli non sono più validi. Tuttavia, ai fini dell'immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione di tali veicoli in conformità agli articoli 48, 49 e 50 del regolamento (UE) 2018/858, fino al 1o luglio 2026 le autorità nazionali accettano le omologazioni in conformità al regolamento ONU n. 160 rilasciate al di fuori dell'UE in alternativa a un'omologazione in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160.

Articolo 7

Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento (GU L 221 del 21.6.2021, pag. 15); regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento [2021/1215] Serie di modifiche 01 (GU L 265 del 26.7.2021, pag. 3).

(3)  Regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento [2021/1215] Serie di modifiche 01 (GU L 265 del 26.7.2021, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento n. 155 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2021/387] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30).

(6)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti (GU L 108 del 23.4.2019, pag. 5).


ALLEGATO

Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 è così modificato:

«160

Registratore di dati di evento (EDR)

Serie di modifiche 01

GU L 265 del 26.7.2021, pag. 3.

M1, N1».

Nell'allegato II, parte E, la riga relativa al requisito E5 è sostituita dalla seguente:

«Oggetto

Atti normativi

Ulteriori disposizioni tecniche specifiche

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Componente

E5 Registratore di dati di evento

Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione (*1)

Regolamento ONU n. 160

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 


(*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II (GU L 107 del 5.4.2022, pag. 18).».


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