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Document 32019R1787

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7632

GU L 272 del 25.10.2019, p. 140–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2021; abrog. impl. da 32021R1533

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1787/oj

25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/140


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1787 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica, la salute degli animali o l’ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

A seguito dell’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone i livelli di radionuclidi superavano i livelli di intervento applicabili per gli alimenti in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e la salute degli animali nell’Unione e per questo motivo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4). Quest’ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione (6), sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione (7).

(3)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione (8), prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2019 e al fine di tenere conto dell’evoluzione della situazione e dei dati sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari relativi agli anni 2017 e 2018, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.

(4)

Le misure in vigore sono state riesaminate prendendo in considerazione oltre 100 000 dati sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e oltre 534 000 dati sulla presenza di radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il settimo e ottavo periodo vegetativo (dal gennaio 2017 al dicembre 2018) successivo all’incidente.

(5)

I dati relativi agli anni 2017 e 2018 presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non è stato osservato alcun superamento dei livelli massimi di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari di Chiba, Tochigi e Iwate durante l’ottavo periodo vegetativo successivo all’incidente e che non è più necessario esigere, prima dell’esportazione nell’Unione, il campionamento e l’analisi degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari originari delle prefetture di Chiba, Tochigi e Iwate per rilevare la presenza di radioattività.

(6)

Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, tenuto conto dei dati sulla presenza di radioattività forniti dalle autorità giapponesi per gli anni 2017 e 2018, è opportuno revocare l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione per i semi di soia, il farfaraccio maggiore, la felce maggiore, la felce florida giapponese e la felce penna di struzzo e i relativi prodotti derivati. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di tale prefettura è opportuno mantenere l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione.

(7)

Per quanto riguarda le prefetture di Miyagi, Ibaraki e Gunma, attualmente sono obbligatori il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi, dei prodotti della pesca, di alcune piante selvatiche commestibili e dei relativi prodotti derivati. I dati sulla presenza di radioattività relativi all’ottavo periodo vegetativo dimostrano che non è più necessario esigere il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione del pesce, dei prodotti della pesca, di alcune piante selvatiche commestibili e dei relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Miyagi, Ibaraki e Gunma nonché dei funghi della prefettura di Ibaraki. Per quanto concerne le piante selvatiche commestibili e i relativi prodotti derivati, il campionamento e l’analisi non dovrebbero più essere obbligatori per i germogli di bambù originari delle prefetture di Ibaraki e Gunma, ma dovrebbero essere mantenuti per la prefettura di Miyagi. Per quest’ultima prefettura non dovrebbero più essere obbligatori il campionamento e l’analisi della felce penna di struzzo e della felce florida giapponese. Sono stati invece riscontrati casi di non conformità per l’Aralia spp. originaria della prefettura di Gunma durante l’ottavo periodo vegetativo e per questo motivo è opportuno esigere il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dell’Aralia spp. e dei relativi prodotti derivati della prefettura di Gunma.

(8)

Per quanto riguarda le prefetture di Nagano and Niigata, attualmente sono obbligatori il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi, di alcune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati sulla presenza di radioattività relativi all’ottavo periodo vegetativo dimostrano che non è più necessario esigere il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione nell’Unione dei funghi di entrambe le prefetture nonché di piante selvatiche commestibili quali la felce penna di struzzo, la felce florida giapponese e l’Aralia spp. e dei relativi prodotti derivati originari della prefettura di Nagano.

(9)

I dati sulla presenza di radioattività relativi al settimo e all’ottavo periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione di funghi e koshiabura e dei relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Yamagata.

(10)

Tenuto conto dei dati sulla presenza di radioattività relativi al settimo e ottavo periodo vegetativo, è opportuno strutturare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 in modo da raggruppare le prefetture per le quali sussiste l’obbligo di campionamento e di analisi prima dell’esportazione nell’Unione degli stessi alimenti per animali e prodotti alimentari.

(11)

Dai controlli effettuati all’importazione risulta che le condizioni speciali stabilite dalla normativa dell’Unione sono applicate correttamente dalle autorità giapponesi e non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all’importazione per più di sette anni. La frequenza ridotta dei controlli all’importazione dovrebbe pertanto essere mantenuta.

(12)

È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari del nono e decimo periodo vegetativo (2019 e 2020) successivo all’incidente, vale a dire entro il 30 giugno 2021.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/6 è così modificato:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il pesce e i prodotti della pesca di cui all’allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere della prefettura di Fukushima sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell’analisi, indipendentemente dal luogo di sbarco di tali prodotti.»;

2)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2021.»;

3)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell’Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 294 dell’11.11.2017, pag. 29).


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione

a)   Prodotti originari della prefettura di Fukushima:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ad eccezione di:

ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;

tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ed ex 1604 20 70;

lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ed ex 0813 50;

b)   prodotti originari della prefettura di Miyagi:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

c)   prodotti originari della prefettura di Gunma:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

d)   prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Yamagata o Shizuoka:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

e)   prodotti originari delle prefetture di Ibaraki, Nagano o Niigata:

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

f)   prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato.

»

ALLEGATO II

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Dichiarazione per l’importazione nell’Unione di

…(prodotto e paese di origine)

Codice identificativo del lottoNumero della dichiarazione

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

[rappresentante autorizzato di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6]

DICHIARA che ……[prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6] della presente partita così composta: ………(descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo) imbarcata a …(luogo di imbarco) il …(data di imbarco) da …(identificazione del trasportatore) diretta a …(luogo e paese di destinazione) proveniente dallo stabilimento ……(nome e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la partita contiene:

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, che non sono originari di una delle prefetture elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tali prodotti, né provenienti da una di esse;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, che sono provenienti da una delle prefetture elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tali prodotti, ma non sono originari di una di esse né sono stati esposti a radioattività durante il transito;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, che sono originari di una delle prefetture elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tali prodotti, e che sono stati campionati il… (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il… (data) presso… (nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi;

prodotti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787, di origine sconosciuta o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti come ingredienti di origine sconosciuta, che sono stati campionati il … (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il… (data) presso … (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a …il …

Timbro e firma del rappresentante autorizzato di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6

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