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Document 62016CN0492
Case C-492/16: Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Törvényszék (Hungary) lodged on 14 September 2016 — Incyte Corporation v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Causa C-492/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 settembre 2016 — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Causa C-492/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 settembre 2016 — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
GU C 454 del 5.12.2016, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 454/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 settembre 2016 — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(Causa C-492/16)
(2016/C 454/30)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Incyte Corporation
Convenuto: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba interpretare l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (1), nel senso che la «data della prima autorizzazione di immissione in commercio nel[l’Unione europea]» non è corretta in una domanda di certificato protettivo complementare ai sensi di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (2), qualora tale data sia stata stabilita senza tener conto dell’interpretazione del diritto contenuta nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea Seattle Genetics (C-471/14), cosicché è giustificato rettificare la data di scadenza del certificato protettivo complementare anche qualora il certificato sia stato rilasciato prima della pronuncia di tale sentenza e sia già decorso il termine previsto per impugnare tale decisione. |
2) |
Se l’autorità per la proprietà industriale di uno Stato membro, competente ai fini del rilascio del certificato protettivo complementare sia tenuta a rettificare d’ufficio la data di scadenza di tale certificato affinché quest’ultima sia conforme all’interpretazione del diritto contenuta nella sentenza Seattle Genetics (C-471/14). |