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Document 62011TN0567

Causa T-567/11: Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Viejo Valle/UAMI — Etablissements Coquet (scodella con striature)

GU C 32 del 4.2.2012, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/27


Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Viejo Valle/UAMI — Etablissements Coquet (scodella con striature)

(Causa T-567/11)

2012/C 32/56

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Viejo Valle, SA (L’Olleria, Spagna) (rappresentante: avv. I. Temiño Ceniceros)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il presente ricorso insieme con i suoi allegati;

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 luglio 2011, procedimento R 1055/2010-3;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Disegno n. 384.912-0009, che raffigura una porcellana con ornamento; una scodella

Titolare del marchio comunitario: Ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del modello o disegno comunitario: Etablissements Coquet SA

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell’art. 25, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 6/2002, dato che il modello comunitario costituisce un uso non autorizzato di un’opera protetta dalla normativa sul diritto di autore di uno Stato membro

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 25, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell’art. 28, n. 1, lett. b), iii), del regolamento n. 2245/2002, dato che il convenuto non avrebbe debitamente documentato né l’opera protetta su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, né la sua titolarità, né l’oggetto della stessa.


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