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Dokumentas 62009TN0224

    Causa T-224/09: Ricorso proposto il 5 giugno 2009 — CEVA/Commissione

    GU C 205 del 29.8.2009, p. 40—40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/40


    Ricorso proposto il 5 giugno 2009 — CEVA/Commissione

    (Causa T-224/09)

    2009/C 205/74

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.-M. Peyrical, avocat)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    In via principale, dichiarare che non sussistono vincoli contrattuali tra la Commissione e la CEVA e, pertanto,

    annullare il titolo esecutivo della Commissione europea 6 aprile 2009, n. 3230900440;

    in subordine, dichiarare che il titolo esecutivo della Commissione europea 6 aprile 2009, n. 3230900440, non è motivato;

    stabilire il rischio di arricchimento senza causa della Commissione qualora la CEVA le rimborsi un importo pari a EUR 179 896 unitamente agli interessi di mora,

    di conseguenza, annullare il titolo esecutivo della Commissione europea 6 aprile 2009, n. 3230900440.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso, la CEVA chiede l’annullamento del titolo esecutivo con il quale la Commissione impone il rimborso della totalità degli importi anticipati alla ricorrente nell’ambito del contratto PROTOP, n. EVK3-CT-2002-30004, relativo ad un progetto di ricerca e sviluppo tecnologico.

    A sostegno del suo ricorso, essa fa valere tre motivi riguardanti:

    l’irricevibilità del titolo esecutivo in assenza di vincoli contrattuali tra la ricorrente e la Commissione;

    la mancanza di una sufficiente motivazione, dato che la Commissione si sarebbe basata su un’asserita violazione degli obblighi contrattuali da parte della ricorrente senza tuttavia esporre le ragioni di diritto e di fatto a sostegno di tale presunzione;

    la violazione del divieto di arricchimento senza causa, poiché al rimborso della totalità dell’importo richiesto dalla Commissione conseguirebbe che quest’ultima si arricchirebbe senza causa, in quanto disporrebbe dei lavori e degli studi realizzati dalla ricorrente senza averli pagati.


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