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Document 32020L0363
Commission Delegated Directive (EU) 2020/363 of 17 December 2019 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles as regards certain exemptions for lead and lead compounds in components (Text with EEA relevance)
Direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/9121
GU L 67 del 5.3.2020, p. 119–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/119 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/363 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. |
(2) |
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Conformemente all’allegato II, le esenzioni 8. e), 8. f) b) e 8. g) sono sottoposte a riesame nel 2019. È inoltre necessaria un’ulteriore valutazione dell’esenzione 8. j) alla luce delle ultime informazioni sul progresso tecnico e scientifico. |
(3) |
Da una valutazione delle esenzioni 8. e) e 8. g) condotta alla luce di tali informazioni è emerso che non sono attualmente disponibili alternative adeguate all’uso di piombo per i materiali e i componenti cui si applicano tali esenzioni. È pertanto opportuno fissare una data per un nuovo esame di tali esenzioni. L’esenzione 8. g) dovrebbe tuttavia essere resa più specifica, con un ambito di applicazione più ristretto. Al fine di consentire all’industria automobilistica di adattarsi a tali cambiamenti, l’ambito di applicazione attuale dell’esenzione 8. g) dovrebbe essere mantenuto per i veicoli di un tipo omologato prima del 1o ottobre 2022, mentre l’ambito di applicazione più ristretto di tale esenzione dovrebbe interessare i veicoli di un tipo omologato a decorrere da tale data. |
(4) |
Dalla valutazione dell’esenzione 8. f) b) è emerso che l’uso di piombo nelle applicazioni interessate da tale esenzione non dovrebbe essere prorogato in quanto sono disponibili alternative all’uso di piombo in tali applicazioni. |
(5) |
Dalla valutazione dell’esenzione 8. j), che prevede un’esenzione per l’uso di piombo nelle saldature di lastre laminate, è emerso che sono disponibili, per talune applicazioni, alternative all’uso di piombo nelle saldature di lastre laminate. Non è tuttavia certo che esistano, a oggi, alternative adeguate all’uso di piombo per taluni vetri e applicazioni. È pertanto opportuno elaborare una nuova e più limitata esenzione 8. k) per tali vetri e applicazioni. |
(6) |
L’esenzione 8. j) si applica unicamente in relazione ai veicoli di un tipo omologato prima del 1o gennaio 2020. È necessario che la nuova esenzione 8. k) sia applicabile il prima possibile al fine di garantire che sia mantenuta l’esenzione per l’uso di piombo per tali vetri e applicazioni per i quali non è certa la disponibilità di alternative adeguate all’uso di piombo. La presente direttiva dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è così modificato:
1) |
la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:
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2) |
la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:
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3) |
la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:
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4) |
è aggiunta la seguente voce 8. k):
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