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Document 32009R1169

Regolamento (CE) n. 1169/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 353/2008 che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 314 del 1.12.2009, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1169/oj

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 353/2008 che fissa le norme d’attuazione per le domande che autorizzano le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

visto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Affinché per tutte le categorie di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, solo le indicazioni sulla salute conformi ai principi generali e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 siano presentate all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità», e quindi sottoposte alla procedura di autorizzazione, occorre stabilire le condizioni in base alle quali le domande di autorizzazione possono essere ritenute valide e chiarire la responsabilità degli Stati membri a tale proposito, in conformità degli articoli 15, paragrafo 2, e 18 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(2)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006 l'elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate e di quelle respinte deve essere pubblicato, per ragioni di trasparenza, in un registro. Come indicato nel considerando 31 del regolamento (CE) n. 1924/2006, lo scopo è di evitare la presentazione di più domande riguardanti indicazioni già valutate e sottoposte a procedura di autorizzazione. È necessario quindi chiarire tra le modalità di presentazione di una domanda anche le norme relative al ritiro di una domanda e i termini entro cui può essere presentata la richiesta di ritiro.

(3)

È opportuno consentire al richiedente di ritirare la propria domanda solo fino al momento in cui l'Autorità adotta il proprio parere a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, o dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. È necessario introdurre questa limitazione per mantenere l'utilità della valutazione delle indicazioni da parte dell'Autorità e l'efficacia della procedura per l'autorizzazione o il rifiuto delle indicazioni, nonché per evitare la presentazione di domande riguardanti indicazioni già valutate. A tale proposito solo i ritiri di domande presentate secondo le condizioni fissate nel presente regolamento possono porre fine alla procedura di autorizzazione, che in caso contrario continua dopo che l'Autorità ha emesso il proprio parere.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 353/2008 della Commissione è così modificato:

1)

L'articolo 7 bis seguente è inserito dopo l'articolo 7.

«Articolo 7 bis

Verifica della validità delle domande da parte degli Stati membri

1.   A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, gli Stati membri verificano la validità delle domande prima di metterle a disposizione dell'Autorità.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità nazionale competente verifica che le domande presentate a norma degli articoli 15 o 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006 contengano gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento.

3.   L'autorità nazionale competente si accerta inoltre che:

i)

per le domande presentate a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1924/2006 l'indicazione sulla salute si riferisca alla riduzione di un rischio di malattia o allo sviluppo e alla salute dei bambini;

ii)

per le domande presentate a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006 l'indicazione sulla salute sia un'indicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5 di tale regolamento, ad eccezione delle indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.»;

2)

l'articolo 7 ter seguente è inserito dopo l'articolo 7 bis.

«Articolo 7 ter

Ritiro delle domande

1.   Una domanda presentata a norma degli articoli 15 o 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006 può essere ritirata dal richiedente fino al momento in cui l'Autorità adotta il proprio parere a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 o dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2.   Una richiesta di ritiro di una domanda deve essere presentata all'autorità nazionale competente dello Stato membro cui era stata presentata la domanda stessa in conformità con l'articolo 15, paragrafo 2 o l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

3.   L'autorità nazionale competente informa immediatamente l'Autorità, la Commissione e gli altri Stati membri del ritiro. Solo il ritiro di una domanda alle condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo mette fine alla procedura.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.


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