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Document 32008R1138

Regolamento (CE) n. 1138/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008 , concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

OJ L 308, 19.11.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 164 - 165

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1138/oj

19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2008 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2008

concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con la decisione 2008/870/CE (2) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba («l'accordo») al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3)

È pertanto opportuno modificare e completare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dal titolo «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie» vanno aggiunti i volumi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Cfr. la pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dal titolo «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie» si aggiungono i seguenti altri termini e condizioni:

Codice NC

Descrizione

Altri termini e condizioni

Voci tariffarie

1701 11 10

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 20 000 tonnellate al contingente tariffario comunitario per la campagna di commercializzazione 2008/2009, tasso contingentale di 98 EUR/t

Aggiunta di un'assegnazione nazionale (per Cuba) di 10 000 tonnellate al contingente tariffario comunitario a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, tasso contingentale di 98 EUR/t


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