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Document 32005D0719
Council Decision 2005/719/JHA of 12 October 2005 fixing the date of application of certain provisions of Decision 2005/211/JHA concerning the introduction of some new functions for the Schengen Information System, including in the fight against terrorism
Decisione 2005/719/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo
Decisione 2005/719/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo
GU L 271 del 15.10.2005, p. 54–54
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 173M del 27.6.2006, p. 13–13
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2013; abrogato da 32007D0533 vedi 32013D0157
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/54 |
DECISIONE 2005/719/GAI DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 2005
che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2005/211/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2005/211/GAI precisa che le disposizioni di cui al suo articolo 1 si applicano a decorrere da una data fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie, e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l’applicazione di disposizioni differenti. Tali condizioni preliminari sono state adempiute ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, della decisione 2005/211/GAI. |
(2) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientra nell’ambito dell’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE (3), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE (4) e 2004/860/CE (5) del Consiglio relative alla firma a nome dell’Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 12, della decisione 2005/211/GAI si applica a decorrere dal 15 ottobre 2005.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
C. CLARKE
(1) GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.
(2) Doc. del Consiglio 13054/04 accessibile sul sito http:/register.consilium.eu.int
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(4) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.
(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.