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Document 32019R0365

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/7659

GU L 81 del 22.3.2019, p. 128–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/365/oj

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/128


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/365 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riceva informazioni complete e precise sulle misure amministrative e penali imposte e sulle indagini penali avviate in relazione alle violazioni del regolamento (UE) 2015/2365, dovrebbero essere definiti formulari e procedure comuni per la trasmissione delle informazioni.

(2)

Per evitare duplicazioni e conflitti di competenza tra diverse autorità segnalanti di uno stesso Stato membro, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto unico per lo scambio di informazioni con l'ESMA.

(3)

Affinché la relazione annuale sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini che l'ESMA è tenuta a pubblicare contenga informazioni significative, l'autorità competente dovrebbe indicare chiaramente, in appositi formulari, le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che sono state violate.

(4)

L'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ESMA copia della decisione che impone la sanzione o misura amministrativa assieme ad una sintesi chiara degli elementi essenziali della decisione. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere di segnalazione, se una data sanzione o misura amministrativa è già stata notificata all'ESMA a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365, l'autorità competente dovrebbe essere tenuta a inserire unicamente un chiaro riferimento alla sanzione o misura.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (2).

(6)

Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di procedure e formulari comuni per le autorità competenti interessate, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenuto conto che i destinatari sono soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

(7)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1.   L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) designa un punto di contatto unico per il ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/2365 e per tutte le comunicazioni sulle questioni relative al ricevimento di dette informazioni. I recapiti del punto di contatto sono pubblicati sul sito web dell'ESMA.

2.   Le autorità competenti di ogni Stato membro designano un punto di contatto unico per il proprio Stato membro per tutte le comunicazioni relative alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/2365. Le autorità competenti notificano il punto di contatto all'ESMA.

Articolo 2

Comunicazione annuale delle informazioni aggregate

1.   I punti di contatto designati dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 utilizzando il formulario di cui all'allegato I del presente regolamento. Essi forniscono anche copia delle decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative e una sintesi delle decisioni, a meno che la sanzione o misura sia già stata segnalata all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365. La copia delle decisioni è allegata al messaggio di posta elettronica di trasmissione del formulario.

2.   I punti di contatto designati dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 utilizzando il formulario di cui all'allegato II del presente regolamento.

3.   I formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono un periodo di riferimento di un anno civile e, assieme agli eventuali allegati, sono completati per via elettronica e trasmessi per posta elettronica al punto di contatto dell'ESMA entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La prima trasmissione dei formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel 2018, per gli anni civili 2016 e 2017.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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