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Document 32018R0949
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/949 of 3 July 2018 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/4054
GU L 167 del 4.7.2018, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
4.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/949 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) |
Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, approvato con la decisione del Consiglio (UE) 2017/2307 (3), l'Unione e il Cile accettano l'importazione nel loro territorio, e l'immissione nel mercato come prodotti biologici, dei prodotti elencati in un allegato dell'accordo, a condizione che tali prodotti siano conformi alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti. L'allegato I dell'accordo si applica ai prodotti biologici del Cile di cui l'Unione riconosce l'equivalenza. A fini di chiarezza il Cile dovrebbe essere inserito nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(3) |
In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, l'autorità competente di tale paese ha aggiunto un nuovo organismo di controllo, ossia «Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.», all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Costa Rica. |
(4) |
In base alle informazioni fornite dalla Svizzera, i nomi degli organismi di controllo «Institut für Marktökologie (IMO)» e «ProCert Safety AG» sono stati modificati rispettivamente in «IMOswiss AG» e «ProCert AG». |
(5) |
In base alle informazioni fornite dalla Tunisia, il nome dell'autorità competente di tale paese è cambiato. La Tunisia ha inoltre informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto un organismo di controllo, ossia «CERES GmbH», all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Tunisia e che il nome dell'organismo di controllo «Ecocert SA en Tunisie» è modificato in «Ecocert SA». Il riconoscimento dell'organismo di controllo «Suolo e Salute» è stato revocato. Infine sono stati assegnati nuovi numeri di codice agli organismi di controllo «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» e «Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)». |
(6) |
In base alle informazioni fornite dalla Corea del Sud, sono stati comunicati nuovi indirizzi Internet per «OCK» e «Neo environmentally-friendly». Il riconoscimento dell'organismo di controllo «Ecocert» è stato revocato. Infine l'autorità competente sudcoreana ha riconosciuto altri quattro organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Ecolivestock Association», «Association for Agricultural Products Quality Evaluation», «University Industry Liaison office of CNU» e «Eco Agriculture Institute Inc.». |
(7) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. |
(8) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Agreco R.F. Göderz GmbH» per la categoria di prodotti B in relazione a tutti i paesi terzi per cui è stato riconosciuto per le altre categorie di prodotti e di estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D a Capo Verde, Figi, Iran, Cambogia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Isole Salomone, El Salvador, Tonga e Samoa, e per i prodotti della categoria A in relazione a Messico e Uruguay. |
(9) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Bioagricert S.r.l.» per la categoria di prodotti D in relazione all'Indonesia. |
(10) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biocert International Pvt Ltd» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. In base alle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Biocert International Pvt Ltd» per le categorie di prodotti D ed E in relazione all'India e per le categorie di prodotti A e D in relazione allo Sri Lanka. |
(11) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Nuova Caledonia, per la categoria di prodotti B all'Armenia e per la categoria di prodotti E al Togo. |
(12) |
«Ecoglobe» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo e il proprio indirizzo Internet. |
(13) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ekoagros» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il riconoscimento per la Russia alle categorie di prodotti A e D. |
(14) |
«NASAA Certified Organic Pty Ltd» ha informato la Commissione di aver modificato il suo indirizzo Internet. |
(15) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «OneCert International PVT Ltd.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Benin, Indonesia, Nigeria, Filippine e Togo. |
(16) |
«Organic Certifiers» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(17) |
«ORSER» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo. |
(18) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Q-check» di essere inserito nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. In base alle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Q-Check» per le categorie di prodotti A e D in relazione ad Albania, Egitto, Giordania, Kosovo, Libano, Perù, Arabia Saudita, Serbia, Turchia e Emirati arabi uniti. |
(19) |
«Quality Partner» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in Indonesia, l'unico paese terzo per cui era riconosciuto. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(20) |
«Soil Association Certification Limited» ha informato la Commissione che intende cessare l'attività di certificazione in Egitto e in Iran. Di conseguenza tali paesi non dovrebbero più essere compresi nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(21) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Valsts SIA» Sertifikācijas un testēšanas centrs«» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A alla Bielorussia e per le categorie di prodotti A e B all'Uzbekistan. |
(22) |
A seguito dell'inclusione del Cile nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, gli organismi di controllo pertinenti finora riconosciuti per l'importazione di prodotti delle categorie A, D o F dal Cile dovrebbero continuare a essere riconosciuti in relazione al Cile per tali categorie di prodotti, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo commerciale. |
(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
dopo il testo relativo al Canada è inserito il nuovo testo seguente: «CILE
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2) |
nel testo relativo alla Costa Rica, al punto 5, è aggiunta la seguente riga corrispondente al numero di codice CR-BIO-007:
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3) |
nel testo relativo alla Svizzera, al punto 5, le righe corrispondenti ai numeri di codice CH-BIO-004 e CH-BIO-038 sono sostituite dalle seguenti:
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4) |
nel testo relativo alla Tunisia, i punti 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:
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5) |
nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:
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ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
nel testo relativo a «A CERT European Organization for Certification S.A.», il punto 4 è sostituito dal seguente:
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2) |
nel testo relativo ad «Agreco R.F. Göderz GmbH», il punto 3 è modificato come segue:
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3) |
nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l», al punto 3, nella riga riguardante l'Indonesia è aggiunta una crocetta nella colonna D; |
4) |
dopo il testo relativo a «BIOcert Indonesia» è inserito il nuovo testo seguente: «“Biocert International Pvt Ltd”
|
5) |
nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:
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6) |
nel testo relativo a «Ecocert SA» il punto 3 è così modificato:
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7) |
nel testo relativo a «Ecoglobe», i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
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8) |
nel testo relativo a «Ekoagros», al punto 3, nella riga riguardante la Russia è aggiunta una crocetta nelle colonne B e D; |
9) |
nel testo relativo a «IMOcert Latinoamérica Ltda», il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
10) |
nel testo relativo a «LACON GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
11) |
nel testo relativo a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
12) |
nel testo relativo a «OneCert International PVT Ltd», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|
13) |
nel testo relativo a «Oregon Tilth», il punto 4 è sostituito dal seguente:
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14) |
il testo relativo a «Organic Certifiers» è soppresso; |
15) |
nel testo relativo a «ORSER», il punto 1 è sostituito dal seguente:
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16) |
dopo il testo relativo a «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd» è inserito il nuovo testo seguente: «“Q-check”
|
17) |
il testo relativo a «Quality Partner» è soppresso; |
18) |
nel testo relativo a «Soil Association Certification Limited», al punto 3, le righe relative all'Egitto e all'Iran sono soppresse; |
19) |
nel testo relativo a «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|