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Document 32018R0949

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/4054

GU L 167 del 4.7.2018, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/949/oj

4.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/949 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, approvato con la decisione del Consiglio (UE) 2017/2307 (3), l'Unione e il Cile accettano l'importazione nel loro territorio, e l'immissione nel mercato come prodotti biologici, dei prodotti elencati in un allegato dell'accordo, a condizione che tali prodotti siano conformi alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti. L'allegato I dell'accordo si applica ai prodotti biologici del Cile di cui l'Unione riconosce l'equivalenza. A fini di chiarezza il Cile dovrebbe essere inserito nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(3)

In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, l'autorità competente di tale paese ha aggiunto un nuovo organismo di controllo, ossia «Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.», all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Costa Rica.

(4)

In base alle informazioni fornite dalla Svizzera, i nomi degli organismi di controllo «Institut für Marktökologie (IMO)» e «ProCert Safety AG» sono stati modificati rispettivamente in «IMOswiss AG» e «ProCert AG».

(5)

In base alle informazioni fornite dalla Tunisia, il nome dell'autorità competente di tale paese è cambiato. La Tunisia ha inoltre informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto un organismo di controllo, ossia «CERES GmbH», all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Tunisia e che il nome dell'organismo di controllo «Ecocert SA en Tunisie» è modificato in «Ecocert SA». Il riconoscimento dell'organismo di controllo «Suolo e Salute» è stato revocato. Infine sono stati assegnati nuovi numeri di codice agli organismi di controllo «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» e «Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)».

(6)

In base alle informazioni fornite dalla Corea del Sud, sono stati comunicati nuovi indirizzi Internet per «OCK» e «Neo environmentally-friendly». Il riconoscimento dell'organismo di controllo «Ecocert» è stato revocato. Infine l'autorità competente sudcoreana ha riconosciuto altri quattro organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008: «Ecolivestock Association», «Association for Agricultural Products Quality Evaluation», «University Industry Liaison office of CNU» e «Eco Agriculture Institute Inc.».

(7)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

(8)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Agreco R.F. Göderz GmbH» per la categoria di prodotti B in relazione a tutti i paesi terzi per cui è stato riconosciuto per le altre categorie di prodotti e di estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D a Capo Verde, Figi, Iran, Cambogia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Isole Salomone, El Salvador, Tonga e Samoa, e per i prodotti della categoria A in relazione a Messico e Uruguay.

(9)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Bioagricert S.r.l.» per la categoria di prodotti D in relazione all'Indonesia.

(10)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biocert International Pvt Ltd» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. In base alle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Biocert International Pvt Ltd» per le categorie di prodotti D ed E in relazione all'India e per le categorie di prodotti A e D in relazione allo Sri Lanka.

(11)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Nuova Caledonia, per la categoria di prodotti B all'Armenia e per la categoria di prodotti E al Togo.

(12)

«Ecoglobe» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo e il proprio indirizzo Internet.

(13)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ekoagros» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il riconoscimento per la Russia alle categorie di prodotti A e D.

(14)

«NASAA Certified Organic Pty Ltd» ha informato la Commissione di aver modificato il suo indirizzo Internet.

(15)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «OneCert International PVT Ltd.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Benin, Indonesia, Nigeria, Filippine e Togo.

(16)

«Organic Certifiers» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(17)

«ORSER» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.

(18)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Q-check» di essere inserito nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. In base alle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Q-Check» per le categorie di prodotti A e D in relazione ad Albania, Egitto, Giordania, Kosovo, Libano, Perù, Arabia Saudita, Serbia, Turchia e Emirati arabi uniti.

(19)

«Quality Partner» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in Indonesia, l'unico paese terzo per cui era riconosciuto. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(20)

«Soil Association Certification Limited» ha informato la Commissione che intende cessare l'attività di certificazione in Egitto e in Iran. Di conseguenza tali paesi non dovrebbero più essere compresi nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(21)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Valsts SIA» Sertifikācijas un testēšanas centrs«» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A alla Bielorussia e per le categorie di prodotti A e B all'Uzbekistan.

(22)

A seguito dell'inclusione del Cile nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, gli organismi di controllo pertinenti finora riconosciuti per l'importazione di prodotti delle categorie A, D o F dal Cile dovrebbero continuare a essere riconosciuti in relazione al Cile per tali categorie di prodotti, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo commerciale.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

dopo il testo relativo al Canada è inserito il nuovo testo seguente:

«CILE

1.

Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti o prodotti

Categoria come designata nell'allegato IV

Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati

A

Solo prodotti elencati nell'accordo

Miele

 

Solo prodotti elencati nell'accordo

Prodotti vegetali trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti

D

Solo prodotti elencati nell'accordo

Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

F

Solo prodotti elencati nell'accordo

2.

Origine: ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico di prodotti delle categorie A e D, coltivati in Cile o importati in Cile:

dall'Unione,

o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente dall'Unione in conformità alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

3.

Norme di produzione: Legge n. 20.089, del 17 gennaio 2006, che istituisce un sistema nazionale di certificazione per i prodotti biologici.

4.

Autorità competente: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), ministero dell'Agricoltura. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5.

Organismi di controllo:

Numero di codice

Nome

Sito Internet

CL-BIO-001

Ecocert Chile SA.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES - Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6.

Organismi e autorità che rilasciano il certificato: cfr. il punto 5.

7.

Data di scadenza dell'inclusione: fino al 31 dicembre 2020.»;

2)

nel testo relativo alla Costa Rica, al punto 5, è aggiunta la seguente riga corrispondente al numero di codice CR-BIO-007:

«CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com»;

3)

nel testo relativo alla Svizzera, al punto 5, le righe corrispondenti ai numeri di codice CH-BIO-004 e CH-BIO-038 sono sostituite dalle seguenti:

«CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/»;

4)

nel testo relativo alla Tunisia, i punti 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

«4.

Autorità competente: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn e www.onagri.tn.

5.

Organismi di controllo:

TN-BIO-001

Ecocert SA

http://www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com»;

5)

nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

a)

le righe corrispondenti ai numeri di codice KR-ORG-005 e KR-ORG-019 sono sostituite dalle seguenti:

«KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at»;

b)

KR-ORG-016 è soppresso;

c)

sono aggiunte le righe seguenti:

«KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011»


ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

nel testo relativo a «A CERT European Organization for Certification S.A.», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;

2)

nel testo relativo ad «Agreco R.F. Göderz GmbH», il punto 3 è modificato come segue:

a)

nelle righe riguardanti Messico e Uruguay è aggiunta una crocetta nella colonna A;

b)

nelle righe riguardanti Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Bolivia, Camerun, Colombia, Cuba, Capo Verde, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Etiopia, Figi, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Kenya, Kirghizistan, Cambogia, Kazakhstan, Sri Lanka, Marocco, Moldova, Montenegro, Madagascar, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Mali, Messico, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Paraguay, Serbia, Russia, Isole Salomone, Senegal, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Turkmenistan, Tonga, Tuvalu, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Samoa e Sud Africa è aggiunta una crocetta nella colonna B;

c)

nelle righe riguardanti Capo Verde, Figi, Iran, Cambogia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Isole Salomone, El Salvador, Tonga e Samoa è aggiunta una crocetta nella colonna D;

3)

nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l», al punto 3, nella riga riguardante l'Indonesia è aggiunta una crocetta nella colonna D;

4)

dopo il testo relativo a «BIOcert Indonesia» è inserito il nuovo testo seguente:

«“Biocert International Pvt Ltd

1.

Indirizzo: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Sito Internet: http://www.biocertinternational.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

India

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2021»;

5)

nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;

6)

nel testo relativo a «Ecocert SA» il punto 3 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«NC-BIO-154

Nuova Caledonia

x

x

—»;

b)

nella riga riguardante l'Armenia è aggiunta una crocetta nella colonna B;

c)

nella riga riguardante il Togo è aggiunta una crocetta nella colonna E;

7)

nel testo relativo a «Ecoglobe», i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.

Indirizzo: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenia

2.

Sito Internet: http://www.ecoglobe.com»;

8)

nel testo relativo a «Ekoagros», al punto 3, nella riga riguardante la Russia è aggiunta una crocetta nelle colonne B e D;

9)

nel testo relativo a «IMOcert Latinoamérica Ltda», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;

10)

nel testo relativo a «LACON GmbH», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;

11)

nel testo relativo a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Sito Internet: www.nasaacertifiedorganic.com.au»;

12)

nel testo relativo a «OneCert International PVT Ltd», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BJ-BIO-152

Benin

x

x

ID-BIO-152

Indonesia

x

x

NG-BIO-152

Nigeria

x

x

PH-BIO-152

Filippine

x

x

TG-BIO-152

Togo

x

x

—»;

13)

nel testo relativo a «Oregon Tilth», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.»;

14)

il testo relativo a «Organic Certifiers» è soppresso;

15)

nel testo relativo a «ORSER», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara-TURCHIA»;

16)

dopo il testo relativo a «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd» è inserito il nuovo testo seguente:

«“Q-check

1.

Indirizzo: 9-17 Erithrou Stavrou str., Larissa, Grecia

2.

Sito Internet: http://www.qcheck-cert.gr

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albania

x

x

AE-BIO-179

Emirati arabi uniti

x

x

EG-BIO-179

Egitto

x

x

JO-BIO-179

Giordania

x

x

RKS-BIO-179

Kosovo

x

x

LB-BIO-179

Libano

x

x

PE-BIO-179

Perù

x

x

TR-BIO-179

Turchia

x

x

SA-BIO-179

Arabia Saudita

x

x

RS-BIO-179

Serbia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2021»;

17)

il testo relativo a «Quality Partner» è soppresso;

18)

nel testo relativo a «Soil Association Certification Limited», al punto 3, le righe relative all'Egitto e all'Iran sono soppresse;

19)

nel testo relativo a «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BY-BIO-173

Bielorussia

x

UZ-BIO-173

Uzbekistan

x

x

—»


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