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Document 32017D1239
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1239 of 6 July 2017 on the recognition of Ethiopia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers (notified under document C(2017) 4555) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1239 della Commissione, del 6 luglio 2017, relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 4555] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1239 della Commissione, del 6 luglio 2017, relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 4555] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4555
GU L 177 del 8.7.2017, pp. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/43 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1239 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2017
relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare
[notificata con il numero C(2017) 4555]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di riconoscere, mediante convalida, certificati di competenza o addestramento adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»). |
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(2) |
Tramite lettere rispettivamente del 9 gennaio 2014 e del 5 novembre 2014 il Lussemburgo e Cipro hanno chiesto il riconoscimento dell'Etiopia. A seguito di tali richieste la Commissione ha preso contatto con le autorità etiopi al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se l'Etiopia soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'«Agenzia») in Etiopia. |
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(3) |
Sulla base dei risultati di un'ispezione effettuata nell'ottobre 2015, la Commissione ha proceduto a una valutazione del sistema di formazione e abilitazione dell'Etiopia. In tale valutazione la Commissione ha individuato diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità etiopi, fra cui carenze in relazione all'approvazione dei programmi e dei corsi, alla formazione a bordo e all'abilitazione e alla convalida. |
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(4) |
Un piano volontario di azioni correttive è stato presentato dalle autorità etiopi nel maggio 2016 e ulteriormente integrato nel luglio, nell'ottobre e nel dicembre 2016. |
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(5) |
In particolare, l'Etiopia ha adottato una nuova normativa che pone rimedio alle carenze relative alle disposizioni nazionali individuate nella valutazione della Commissione e ha aggiornato le procedure di qualità della propria amministrazione e dei propri istituti di istruzione marittima nonché i programmi di studio e formazione dei propri istituti di istruzione marittima. |
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(6) |
Sulla base di tutte le informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità etiopi hanno adottato misure volte ad allineare il sistema etiope di formazione e abilitazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW, fornendo prove documentarie adeguate. |
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(7) |
Nell'aprile 2017 la Commissione ha fornito alle autorità etiopi una relazione di valutazione che si basava sui risultati dell'ispezione dell'ottobre 2016 e teneva conto del piano di azioni correttive aggiornato. |
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(8) |
I risultati finali della valutazione dimostrano che l'Etiopia soddisfa i requisiti della convenzione STCW, che ha posto rimedio a tutte le carenze individuate e che ha adottato misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. |
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(9) |
Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della valutazione. |
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(10) |
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare l'Etiopia è riconosciuta ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione