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Document 32017D0345

Decisione (PESC) 2017/345 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

GU L 50 del 28.2.2017, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/345/oj

28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/59


DECISIONE (PESC) 2017/345 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che fra l'altro ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

(2)

Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza ONU ha adottato l'UNSCR 2321 (2016), in cui ha espresso la sua più viva preoccupazione per il test nucleare effettuato dalla RPDC il 9 settembre 2016 in violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, condannando inoltre le attività relative al nucleare e ai missili balistici in corso nel paese, che rappresenta una grave violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, e ha accertato il persistere di una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa.

(3)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime la sua preoccupazione per il fatto che i bagagli personali e i bagagli da stiva delle persone in arrivo o in partenza dalla RPDC possano essere utilizzati per trasportare prodotti la cui fornitura, vendita, o trasferimento sono vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) e chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'UNSCR 2270 (2016), punto 18, tali bagagli costituiscono «carichi», facendo così riferimento all'obbligo di ispezione dei carichi.

(4)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU chiede agli Stati membri di ridurre il numero di personale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari della RPDC.

(5)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime la sua preoccupazione per il fatto che prodotti vietati possano essere trasportati da e verso la RPDC su strada e per ferrovia e sottolinea che l'obbligo di ispezione dei carichi che si trovano o transitano nel territorio degli Stati membri interessati, di cui alla UNSCR 2270 (2016), punto 18, comprende i carichi trasportati su strada e per ferrovia.

(6)

La UNSCR 2321 (2016) osserva che, ai fini della sua propria applicazione e di quella delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), il termine «transito» comprende, tra l'altro, il passaggio di persone nei terminal dell'aeroporto internazionale di uno Stato per raggiungere una destinazione situata in un altro Stato, indipendentemente dal fatto che, in detto aeroporto, tali persone siano sottoposte o meno ai controlli doganali o dei passaporti.

(7)

L'UNSCR 2321 (2016) introduce una quantità massima di carbone che può essere importato dalla RPDC e istituisce un relativo meccanismo di monitoraggio e verifica. Nell'ambito di tale meccanismo, gli Stati membri che importano carbone dalla RPDC sono invitati a consultare periodicamente il sito web dell'ONU per accertare che la quantità complessiva di importazioni di carbone non sia stata raggiunta.

(8)

L'UNSCR 2321 (2016) ricorda che gli agenti diplomatici della RPDC hanno il divieto di esercitare attività professionali o commerciali a scopo di lucro nello Stato accreditatario.

(9)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini nordcoreani siano inviati a lavorare in altri Stati allo scopo di guadagnare valute forti che la RPDC utilizza per i suoi programmi legati al nucleare e ai missili balistici e invita gli Stati membri a essere vigilanti rispetto a tale pratica.

(10)

Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU ribadisce la preoccupazione per il fatto che molto denaro in contanti possa essere utilizzato per eludere le misure imposte dal Consiglio di sicurezza e chiede agli Stati membri di vigilare per evitare tale rischio.

(11)

L'UNSCR 2321 (2016) esprime l'impegno del Consiglio di sicurezza ONU a favore di una soluzione pacifica, diplomatica e politica della situazione e ribadisce il suo sostegno ai colloqui a sei, di cui chiede la ripresa.

(12)

L'UNSCR 2321 (2016) afferma che le azioni della RPDC devono essere monitorate costantemente e che il Consiglio di sicurezza ONU è pronto a rafforzare, modificare, sospendere o revocare le misure, per quanto necessario alla luce della conformità del paese, e afferma la determinazione ad adottare ulteriori misure significative in caso di un ulteriore lancio o test nucleare da parte della RPDC.

(13)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

(14)

È opportuno che gli Stati membri scambino con gli altri Stati membri le pertinenti informazioni al fine di sostenere l'efficace attuazione a livello di UE delle disposizioni della presente decisione.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)

taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie elencati a norma del punto 4 della UNSCR 2321 (2016);

i)

qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso [che deve essere] adottato dal comitato delle sanzioni a norma del punto 7 della UNSCR 2321 (2016).»;

2)

l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, altri minerali di terre rare, rame, nichel, argento e zinco, siano essi originari o meno del territorio della RPDC.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di statue, siano esse originarie o meno del territorio della RPDC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 ter

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di elicotteri e navi, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

5)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio della RPDC. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.

2.   Il paragrafo 1 non si applica al carbone che, come confermato dallo Stato membro approvvigionante sulla base di informazioni credibili, sia originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016) o dalla presente decisione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni totali, in tutti gli Stati membri dell'ONU, di carbone proveniente dalla RPDC la cui quantità non supera i 53 495 894 USD o, se è inferiore, 1 000 866 tonnellate metriche tra la data di adozione dell'UNSCR 2321 (2016), e il 31 dicembre 2016, come pure alle esportazioni totali, in tutti gli Stati membri dell'ONU, di carbone proveniente dalla RPDC la cui quantità non supera i 400 870 018 USD o, se è inferiore, 7 500 000 tonnellate metriche all'anno a partire dal 1o gennaio 2017, purché gli approvvigionamenti:

a)

non coinvolgano persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016), comprese le persone o le entità designate, le persone o le entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, le entità possedute o controllate dalle stesse in modo diretto o indiretto, oppure le persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e

b)

abbiano esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non siano collegati alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).

4.   Uno Stato membro che si approvvigiona di carbone direttamente dalla RPDC notifica al comitato delle sanzioni il volume totale di tale approvvigionamento per ogni mese, entro 30 giorni dalla fine del mese in oggetto, tramite il modulo figurante nell'allegato V dell'UNSCR 2321(2016). Lo Stato membro comunica inoltre l'informazione notificata a questo riguardo al comitato delle sanzioni all'altro Stato membro e alla Commissione.

5.   Il paragrafo 1 non si applica a operazioni relative a ferro e minerali di ferro di cui si è accertato che servono esclusivamente per scopi di sussistenza e che non sono collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016).»;

6)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   È proibita la fornitura di sostegno finanziario pubblico o privato per gli scambi commerciali con la RPDC, compresa la concessione di crediti all'esportazione, garanzie o assicurazioni ai cittadini o a entità partecipanti in tali scambi della RPDC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha concesso l'approvazione in anticipo, secondo una valutazione caso per caso, la fornitura di sostegno finanziario.»;

7)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1.   È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2), nel territorio degli Stati membri.

2.   Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza delle entità di cui al paragrafo 1 esistenti nel territorio degli Stati membri sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

3.   A meno che sia stato approvato in anticipo dal comitato delle sanzioni, è vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2):

a)

creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

b)

acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

c)

stabilire o mantenere relazioni bancarie di corrispondenza con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri.

4.   Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie di corrispondenza ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

5.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC a istituti finanziari ubicati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

6.   Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2321 (2016).

7.   Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce, in una valutazione caso per caso, che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in conformità con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016).»;

8)

l'articolo 16, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU applicabili, compresa l'UNSCR 1540 (2004).»;

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

1.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede, se il comitato ha così specificato, alla dismissione della bandiera della nave.

2.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni dirige la nave, se il comitato ha così specificato, nel porto indicato dallo stesso comitato, in coordinamento con lo Stato di approdo.

3.   Gli Stati membri vietano a una nave l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza della nave.

4.   Gli Stati membri assoggettano una nave, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, a un provvedimento di congelamento dei beni.

5.   L'allegato IV riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 12 dell'UNSCR 2321 (2016).»;

10)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non si applica laddove il comitato delle sanzioni conceda preventiva approvazione secondo una valutazione caso per caso.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

11)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

È vietato l'approvvigionamento di servizi navali o aerei dalla RPDC.»;

12)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del punto 24 della UNSCR 2321 (2016).»;

13)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1.   È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia concesso approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3.   È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di assicurazione o riassicurazione di navi la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC, incluso con mezzi illeciti.

4.   Il paragrafo 3 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, secondo una valutazione caso per caso, che la nave è impegnata in attività svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, o esclusivamente per scopi umanitari.»;

14)

all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per limitare l'ingresso o il transito nel loro territorio di membri del governo della RPDC, funzionari di tale governo e membri delle forze armate della RPDC, se tali membri o funzionari sono associati ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).»;

15)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

1.   Qualora uno Stato membro stabilisca che una persona lavora per conto o sotto la direzione di un istituto bancario o finanziario della RPDC, lo Stato membro espelle la persona dal proprio territorio al fine di rimpatriarla nello Stato di cittadinanza, conformemente al diritto applicabile.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza della persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che l'espulsione della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).»;

16)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari da parte della RPDC, compresa un'istruzione o una formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relative scienze informatiche, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline, scienza dei materiali avanzata, ingegneria chimica avanzata, ingegneria meccanica avanzata, ingegneria elettrica avanzata e ingegneria industriale avanzata.

2.   Gli Stati membri sospendono la cooperazione scientifica e tecnica con persone o gruppi patrocinati a titolo ufficiale dalla RPDC o in rappresentanza della RPDC, fatta eccezione per gli scambi di natura medica, a meno che:

a)

nei casi di cooperazione scientifica o tecnica nei settori della scienza e della tecnologia nucleari, dell'ingegneria e tecnologia aerospaziale e aeronautica, o delle tecniche e metodi di produzione industriale avanzati, il comitato per le sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una determinata attività non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC; o

b)

in tutti gli altri casi di cooperazione scientifica o tecnica, lo Stato membro impegnato nella cooperazione scientifica o tecnica stabilisca che l'attività in questione non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC e notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione.»;

17)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 bis

È vietato a una rappresentanza diplomatica o a un ufficio consolare della RPDC, nonché ai loro membri della RPDC, possedere o controllare conti bancari nell'Unione, a esclusione di un conto nello Stato membro o negli Stati membri in cui la missione o l'ufficio è ospitato o presso il quale i loro membri sono accreditati.»;

18)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 ter

1.   È vietato dare in locazione beni immobili alla RPDC o metterli altrimenti a sua disposizione, o l'utilizzo di beni immobili da parte della RPDC o a suo beneficio, per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari.

2.   È inoltre vietato prendere in locazione dalla medesima beni immobili situati al di fuori del territorio della RPDC.»;

19)

l'articolo 33, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e IV sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.»;

20)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 36 bis

In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della stessa RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;

21)

è aggiunto l'allegato IV che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis»


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