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Document 32015R0327

    Regolamento (UE) 2015/327 della Commissione, del 2 marzo 2015 , che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi costituiti da preparati Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 58 del 3.3.2015, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/327/oj

    3.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 58/46


    REGOLAMENTO (UE) 2015/327 DELLA COMMISSIONE

    del 2 marzo 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi costituiti da preparati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In alcuni preparati, autorizzati come additivi in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono incorporati additivi tecnologici e altre sostanze o prodotti affinché questi esercitino una funzione sulla sostanza attiva contenuta nel preparato, quali la sua stabilizzazione o standardizzazione, agevolando la sua manipolazione o incorporazione nei mangimi. Tali additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti possono, ad esempio, aumentare la fluidità o l'omogeneità, o ridurre il potenziale di polverizzazione della sostanza attiva. La composizione specifica degli additivi autorizzati costituiti da preparati varierà pertanto in base alla ragione dell'utilizzazione di tali preparati. Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti aggiunti al fine di mantenere l'integrità di una sostanza attiva non sono tuttavia destinati a svolgere una funzione nei mangimi in cui il preparato deve essere incorporato.

    (2)

    Considerando che il progresso tecnologico contribuisce allo sviluppo di nuovi preparati è opportuno tenere in maggiore considerazione le specificità degli additivi costituiti da preparati e conferire maggiore trasparenza e chiarezza alla loro immissione sul mercato, senza pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale relativi alla composizione delle premiscele contenenti tali additivi.

    (3)

    In particolare, è opportuno introdurre nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1831/2003 ulteriori requisiti relativi all'etichettatura per questo tipo di additivi e per le premiscele che li contengono, che consentano di poter verificare che gli additivi tecnologici utilizzati in un preparato siano autorizzati per lo scopo previsto e che tali additivi esercitino una funzione solo sulla sostanza attiva contenuta nel preparato.

    (4)

    Sebbene sia opportuno che le informazioni più pertinenti continuino a essere fornite sull'imballaggio o sul contenitore dell'additivo o della premiscela, il progresso tecnologico consente anche di fornire informazioni per iscritto sulla composizione dei preparati in maniera più flessibile e meno onerosa tramite altre forme. Ciò è conforme alla definizione di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (5)

    Gli operatori dovrebbero essere in grado di fornire informazioni circa la composizione dei preparati immessi sul mercato, in quanto esse permettono all'utilizzatore finale o all'acquirente di compiere una scelta informata, consentono di svolgere un'adeguata valutazione del rischio e contribuiscono alla correttezza delle transazioni.

    (6)

    Tali ulteriori requisiti relativi all'etichettatura e alle informazioni dovrebbero applicarsi solo agli additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Qualora tali additivi siano autorizzati come preparati, l'autorizzazione riguarda infatti solo la sostanza attiva e non gli altri componenti dei preparati, che possono variare.

    (7)

    Al fine di evitare effetti indesiderati sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente, gli operatori dovrebbero garantire la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato immesso sul mercato e utilizzato.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1831/2003, concernente i requisiti specifici relativi all'etichettatura per alcuni additivi e per le premiscele, nonché l'allegato IV del medesimo regolamento, concernente le condizioni generali di utilizzazione, al fine di tenere conto del progresso tecnologico e dello sviluppo scientifico nel settore degli additivi costituiti da preparati.

    (9)

    È necessario un periodo transitorio, in modo da evitare disagi in relazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi esistenti costituiti da preparati e dei mangimi che li contengono, cosicché essi possano essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica degli allegati III e IV

    Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Disposizione transitoria

    Gli additivi costituiti da preparati e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 23 marzo 2017 in conformità del regolamento n. 1831/2003 nella versione antecedente al 23 marzo 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono così modificati:

    1)

    il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

    «ALLEGATO III

    1.

    REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA DI ALCUNI ADDITIVI E PREMISCELE.

    a)

    Additivi zootecnici, coccidiostatici e istomonostatici:

    data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,

    istruzioni per l'uso e

    concentrazione;

    b)

    enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:

    nome specifico del o dei componenti attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa,

    numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry e

    al posto della concentrazione, unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro);

    c)

    microrganismi:

    data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,

    istruzioni per l'uso,

    numero di identificazione del ceppo e

    numero delle unità formanti colonie per grammo;

    d)

    additivi nutrizionali:

    tenore della sostanza attiva e

    data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

    e)

    coadiuvanti tecnologici e additivi organolettici ad eccezione delle sostanze aromatizzanti:

    tenore della sostanza attiva;

    f)

    sostanze aromatizzanti:

    il tasso di incorporazione nelle premiscele.

    2.

    ULTERIORI REQUISITI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA E ALLE INFORMAZIONI PER ALCUNI ADDITIVI COSTITUITI DA PREPARATI E PREMISCELE CONTENENTI TALI PREPARATI.

    a)

    Additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e costituiti da preparati:

    i)

    l'indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, del nome specifico, del numero di identificazione e del tenore di qualsiasi additivo tecnologico contenuto nel preparato per il quale sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente;

    ii)

    le seguenti informazioni attraverso qualsiasi forma per iscritto o annessa al preparato:

    il nome specifico e il numero di identificazione di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato, e

    il nome di qualsiasi sostanza o prodotto contenuti nel preparato, indicato in ordine di peso decrescente.

    b)

    Premiscele contenenti additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e costituiti da preparati:

    i)

    ove opportuno, l'indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, che la premiscela contiene additivi tecnologici inclusi nei preparati di additivi, per i quali sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente;

    ii)

    su richiesta dell'acquirente o dell'utilizzatore, informazioni sul nome specifico, sul numero di identificazione e un'indicazione del tenore di additivi tecnologici di cui al punto i) del presente paragrafo inclusi nei preparati di additivi.»

    2)

    all'allegato IV è aggiunto il seguente punto 5:

    «5.

    Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti contenuti negli additivi costituiti da preparati modificano esclusivamente le caratteristiche fisico-chimiche della sostanza attiva contenuta nel preparato e sono utilizzati in conformità delle rispettive condizioni di autorizzazione, qualora siano previste disposizioni in tal senso.

    È assicurata la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato, in funzione degli effetti desiderati.»


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