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Document 32015R0325

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/325 del Consiglio, del 2 marzo 2015 , che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

GU L 58 del 3.3.2015, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/325/oj

3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/325 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (1), e in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010.

(2)

Il 19 dicembre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) e 1907 (2009), ha cancellato una persona dall'elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui ai punti 1, 3 e 7 della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce riportata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 in relazione alla persona seguente è soppressa:

Mohamed SA'ID


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