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Document 32015R0325
Council Implementing Regulation (EU) 2015/325 of 2 March 2015 implementing Article 13 of Regulation (EU) No 356/2010 imposing certain specific restrictive measures directed against certain natural or legal persons, entities or bodies, in view of the situation in Somalia
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/325 del Consiglio, del 2 marzo 2015 , che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/325 del Consiglio, del 2 marzo 2015 , che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
GU L 58 del 3.3.2015, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/325 DEL CONSIGLIO
del 2 marzo 2015
che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (1), e in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010. |
(2) |
Il 19 dicembre 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) e 1907 (2009), ha cancellato una persona dall'elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui ai punti 1, 3 e 7 della risoluzione 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015
Per il Consiglio
Il presidente
D. REIZNIECE-OZOLA
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.
ALLEGATO
La voce riportata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 in relazione alla persona seguente è soppressa:
Mohamed SA'ID