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Document 32005R0118

    Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

    GU L 24 del 27.1.2005, p. 15–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 149–155 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/118/oj

    27.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/15


    REGOLAMENTO (CE) N. 118/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 26 gennaio 2005

    che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, l’articolo 70, paragrafo 2, l’articolo 71, paragrafo 2, l’articolo 143 ter, paragrafo 3 e l’articolo 145, punto i),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse conformemente all’articolo 145, punto i), di tale regolamento, è opportuno rivedere gli importi di cui all’allegato VIII dello stesso regolamento.

    (2)

    Per gli Stati membri che attuano nel 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento.

    (3)

    Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2005 dell’opzione di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

    (4)

    Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI di tale regolamento.

    (5)

    A fini di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2005 una volta detratti, dai massimali rivisti di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento.

    (6)

    Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004, e attueranno nel 2005 il regime del pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per tale anno conformemente all’articolo 143 ter, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    1.   I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati negli allegati II e III del presente regolamento.

    2.   I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato IV del presente regolamento.

    3.   I massimali di bilancio per il regime di pagamento unico nel 2005 sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.

    4.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2005 di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono quelle indicate nell’allegato VI del presente regolamento.

    Articolo 3

    Gli Stati membri che optano per l’attuazione a livello regionale, di cui all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, comunicano alla Commissione i massimali regionali fissati entro il 31 dicembre del primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, entro il 1o marzo dell’anno successivo.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO VIII

    MASSIMALI NAZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 41

    (migliaia di euro)

     

    2005

    2006

    2007, 2008 e 2009

    2010 e successivi

    Belgio

    411 053

    530 573

    530 053

    530 053

    Danimarca

    943 369

    996 165

    996 000

    996 000

    Germania

    5 148 003

    5 492 201

    5 492 000

    5 496 000

    Grecia

    838 289

    1 701 289

    1 723 289

    1 761 289

    Spagna

    3 266 092

    4 065 063

    4 263 063

    4 275 063

    Francia

    7 199 000

    7 231 000

    8 091 000

    8 099 000

    Irlanda

    1 260 142

    1 322 305

    1 322 080

    1 322 080

    Italia

    2 539 000

    3 464 517

    3 464 000

    3 497 000

    Lussemburgo

    33 414

    36 602

    37 051

    37 051

    Paesi Bassi

    386 586

    386 586

    779 586

    779 586

    Austria

    613 000

    614 000

    712 000

    712 000

    Portogallo

    452 000

    493 000

    559 000

    561 000

    Finlandia

    467 000

    467 000

    552 000

    552 000

    Svezia

    637 388

    650 108

    729 000

    729 000

    Regno Unito

    3 697 528

    3 870 420

    3 870 473

    3 870 473»


    ALLEGATO II

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 65 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Anno civile 2005

    (migliaia di euro)

     

    Belgio

    Danimarca

    Germania

    Italia

    Austria

    Portogallo

    Svezia

    Regno Unito

     

    Fiandre

    Scozia

    Premio per vacca nutrice

    77 565

     

     

     

     

    70 578

    79 031

     

     

    Premio suppl. per vacca nutrice

    19 389

     

     

     

     

    99

    9 503

     

     

    Premio speciale per bovini

     

     

    33 085

     

     

     

     

    37 446

     

    Premio all’abbattimento, animali adulti

     

     

     

     

     

    17 348

    8 657

     

     

    Premio all’abbattimento, vitelli

     

    6 384

     

     

     

    5 085

    946

     

     

    Premio per pecora e per capra

     

     

    855

     

     

     

    21 892

     

     

    Premio supplementare per pecora e per capra

     

     

     

     

     

     

    7 184

     

     

    Luppolo

     

     

     

    2 277

     

    27

     

     

     

    Articolo 69

     

     

     

     

     

     

     

    2 869

     

    Articolo 69, seminativi

     

     

     

     

    142 491

     

    1 885

     

     

    Articolo 69, riso

     

     

     

     

     

     

    150

     

     

    Articolo 69, carni bovine

     

     

     

     

    28 674

     

    1 684

     

    29 800

    Articolo 69, ovini e caprini

     

     

     

     

    8 665

     

    616

     

     


    ALLEGATO III

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Anno civile 2005

    (migliaia di euro)

     

    Belgio

    Italia

    Portogallo

    Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

    Aiuto alla produzione per le sementi

    1 397 (1)

    13 321

    272

    Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

    Pagamenti per i seminativi

     

     

    1 871


    (1)  Gli aiuti per il Triticum spelta L. (100 %) e per il Linum usitatissimum L. (lino tessile) (100 %) sono esclusi dal regime di pagamento unico.


    ALLEGATO IV

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Anno civile 2005

    (migliaia di euro)

     

    Grecia

    Finlandia

    Francia (1)

    Malta

    Paesi Bassi

    Slovenia

    Spagna (1)

    Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t

    297 389

    278 100

    5 075 810

    174

    174 186

    12 467

    1 621 440

    Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t, POSEI

     

     

     

     

     

     

    23

    Aiuto regionale specifico per i seminativi 24 EUR/t

     

    80 700

     

     

     

     

     

    Supplemento per il grano duro (291 EUR/ha) e aiuto speciale per le zone non tradizionali (46 EUR/ha)

    179 500

     

    62 828

     

     

     

    171 822

    Aiuto per i legumi da granella

    2 100

     

    1 370

     

     

     

    60 518

    Aiuto per i legumi da granella, POSEI

     

     

     

     

     

     

    1

    Aiuti per le sementi

    1 400

    2 900

    15 826

    29

    10 400

    35

    10 347

    Premio per vacca nutrice

    25 700

    9 300

    734 908

    26

    10 900

    5 183

    279 830

    Premio supplementare per vacca nutrice

    3 100

    600

    1 137

    3

     

    626

    28 937

    Premio speciale per bovini

    29 900

    40 700

    379 025

    201

    20 400

    5 813

    147 721

    Premio all’abbattimento, animali adulti

    8 000

    27 600

    233 620

    144

    62 200

    3 867

    142 954

    Premio all’abbattimento, vitelli

     

    100

    69 748

     

    40 300

    538

    602

    Premio per l’estensivizzazione degli allevamenti bovini

    17 600

    16 780

    277 228

     

    900

    5 360

    153 486

    Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine

    3 800

    6 100

    90 586

    19

    23 900

    889

    31 699

    Premio per pecora e per capra

    180 300

    1 200

    133 716

    53

    13 800

    520

    366 997

    Premio supplementare per pecora e per capra

    63 200

    400

    40 208

    18

    300

    178

    111 589

    Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine

    8 800

    100

    7 083

    3

    700

    26

    18 655

    Pagamento per i produttori di patate da fecola (44,216 EUR/t)

     

    2 400

    11 157

     

    21 800

     

     

    Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t)

    15 400

     

    10 770

     

     

     

    67 991

    Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t), Dipartimenti francesi d’oltremare

     

     

    3 053

     

     

     

     

    Pagamenti a sostegno del reddito per i foraggi essiccati

    1 100

    20

    41 224

     

    6 800

     

    44 075

    Premio supplementare per carni bovine e ovine nelle isole dell’Egeo

    1 000

     

     

     

     

     

     

    Aiuto per superficie per il luppolo

     

     

    398

     

     

    298

    375


    (1)  Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.


    ALLEGATO V

    MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO NEGLI STATI MEMBRI O REGIONI

    Anno civile 2005

    (migliaia di euro)

    Stato membro e/o regione

     

    BELGIO (3)

     

    Fiandre

     

    Vallonia

    306 318

    DANIMARCA

    909 429

    GERMANIA (3)

     

    Baden-Württemberg

     

    Baviera

     

    Brandeburgo — Berlino

     

    Assia

     

    Bassa Sassonia — Brema

     

    Meclemburgo-Pomerania

     

    Renania Settentrionale-Vestfalia

     

    Renania Palatinato

     

    Saar

     

    Sassonia

     

    Sassonia-Anhalt

     

    Schleswig-Holstein — Amburgo

     

    Turingia

    5 145 726

    IRLANDA

    1 260 142

    ITALIA

    2 345 849

    LUSSEMBURGO

    33 414

    AUSTRIA

    519 863

    PORTOGALLO (1)  (2)

    302 562

    SVEZIA (3)

     

    Regione 1

     

    Regione 2

     

    Regione 3

     

    Regione 4

     

    Regione 5

    597 073

    REGNO UNITO (3)

     

    Inghilterra 1

     

    Inghilterra 2

     

    Inghilterra 3

     

    Scozia

     

    Galles

     

    Irlanda del Nord

    3 667 728


    (1)  Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.

    (2)  Detratto il trasferimento di 10 000 premi per vacca nutrice e premi supplementari per vacca nutrice alle Azzorre, come stabilito dall’articolo 147, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (3)  Da sostituirsi con i massimali regionali conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.


    ALLEGATO VI

    DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

    Anno civile 2005

    (migliaia di euro)

    Stato membro

     

    Repubblica ceca

    249 296

    Estonia

    27 908

    Ungheria

    375 431

    Lettonia

    38 995

    Lituania

    104 346

    Polonia

    823 166

    Slovacchia

    106 959

    Cipro

    14 274


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