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Document 32001L0064

Direttiva 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

GU L 234 del 1.9.2001, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/64/oj

32001L0064

Direttiva 2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 01/09/2001 pag. 0060 - 0061


Direttiva 2001/64/CE del Consiglio

del 31 agosto 2001

che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Per i motivi sotto indicati occorre modificare la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(4) e la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali(5).

(2) La decisione 94/650/CE della Commissione(6), ha predisposto, a determinate condizioni, un esperimento temporaneo al fine di valutare se la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa non possa produrre effetti negativi sulla qualità delle sementi rispetto al livello qualitativo ottenuto con il sistema previsto attualmente dalle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.

(3) In base all'esperimento temporaneo, è opportuno autorizzare su base permanente la vendita di sementi alla rinfusa al consumatore finale, purché siano rispettate condizioni specifiche, e modificare in conformità le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.

(4) Le misure necessarie all'applicazione delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE vanno adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 10 quinquies

1. In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria 'sementi certificate' alla rinfusa al consumatore finale.

2. Le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione(8)."

2) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (in appresso denominato il 'Comitato').

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 2

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 10 bis

1. In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria 'sementi certificate' alla rinfusa al consumatore finale.

2. Le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione(10)."

2) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE (in appresso denominato il 'Comitato').

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o marzo 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 agosto 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

(1) GU C 213 E del 31.7.2001.

(2) Parere reso il 4 luglio 2001.

(3) Parere reso l'11 luglio 2001.

(4) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

(5) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/54/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 30).

(6) GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8) GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10) GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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