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Document 31997R0515

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

GU L 82 del 22.3.1997, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj

31997R0515

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 22/03/1997 pag. 0001 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 515/97 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che la lotta contro le frodi nell'ambito dell'unione doganale e della politica agricola comune esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'esecuzione delle disposizioni adottate in ambedue i settori; che esso esige altresì un'adeguata collaborazione tra queste autorità nazionali e la Commissione, che ha il compito di vigilare sull'applicazione del trattato nonché sulle disposizioni adottate in virtù di esso; che una collaborazione efficace in questo campo deve rinforzare in particolare la protezione degli interessi finanziari della Comunità;

considerando che è pertanto opportuno definire le regole in base alle quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola e la tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità, in particolare attraverso la prevenzione e la ricerca delle infrazioni a tali regolamentazioni, nonché attraverso l'individuazione di operazioni che siano o appaiano in contrasto con queste regolamentazioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (5), ha stabilito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione; che detto sistema si è rivelato efficace;

considerando che è tuttavia necessario, tenuto conto dell'esperienza acquisita, sostituire integralmente il regolamento (CEE) n. 1468/81 allo scopo di rafforzare la collaborazione sia tra le autorità amministrative incaricate nei singoli Stati membri di attuare le disposizioni adottate nel settore dell'unione doganale e della politica agricola comune sia tra tali autorità e la Commissione; che, a tal fine occorre fissare nuove norme sul piano comunitario;

considerando che l'attuazione di disposizioni comunitarie relative alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla loro collaborazione con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola non pregiudica l'applicazione della convenzione del 1967 per la mutua assistenza tra le amministrazioni doganali nei settori che continuano a rientrare nella esclusiva competenza degli Stati membri; che tali disposizioni comunitarie non potrebbero peraltro pregiudicare l'applicazione, negli Stati membri, delle norme relative alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale;

considerando inoltre che le norme comunitarie generali che stabiliscono un sistema di mutua assistenza e collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione non si applicano se coincidono con quelle di regolamenti specifici, a meno che le norme generali non migliorino o rafforzino la cooperazione amministrativa; che, in particolare, l'attuazione del sistema informativo doganale non pregiudica gli obblighi di informazione degli Stati membri nei confronti della Commissione previsti dai regolamenti (CEE, Euratom) n. 1552/89 (6) e (CEE) n. 595/91 (7) né la prassi delle schede d'informazione sulle frodi utilizzate per diffondere le informazioni d'interesse comunitario;

considerando che una maggiore collaborazione tra gli Stati membri rende peraltro necessario coordinare tra i servizi competenti le indagini e le altre azioni; che è pertanto indispensabile che la Commissione sia informata in modo più esauriente dagli Stati membri;

considerando che la Commissione deve vigilare alla parità di trattamento degli operatori economici affinché l'applicazione del sistema di mutua assistenza amministrativa da parte degli Stati membri non crei discriminazioni tra gli operatori economici stabiliti in diversi Stati membri;

considerando che occorre precisare gli obblighi degli Stati membri nel quadro della mutua assistenza amministrativa quando funzionari delle amministrazioni nazionali degli Stati membri effettuino indagini sull'applicazione della regolamentazione doganale e agricola per incarico o con l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria;

considerando che occorre precisare le competenze degli agenti nazionali che effettuano indagini in un altro Stato membro; che occorre anche prevedere la possibilità per gli agenti della Commissione di presenziare, per quanto sia giustificato, ad un'indagine nazionale relativa alla mutua assistenza amministrativa e precisare le loro competenze;

considerando che è necessario, per la riuscita della cooperazione amministrativa, che la Commissione sia informata delle informazioni comunicate tra gli Stati membri e i paesi terzi nel caso in cui ciò presenti un interesse particolare per la Comunità;

considerando che ai fini di un rapido e sistematico scambio delle informazioni comunicate alla Commissione è necessario creare un sistema informativo doganale automatizzato sul piano comunitario; che, in tale ambito, occorre altresì memorizzare le informazioni sensibili relative a frodi e irregolarità in materia doganale o agricola in una base di dati centrale accessibile agli Stati membri, facendo in modo di rispettare il carattere riservato delle informazioni scambiate, con particolare riguardo ai dati di carattere personale; che, a motivo della legittima sensibilità della questione, devono essere stabilite norme precise e trasparenti al fine di garantire le libertà individuali;

considerando che le amministrazioni doganali debbono quotidianamente applicare tanto le disposizioni comunitarie quanto quelle non comunitarie, e che è pertanto opportuno disporre di un'unica infrastruttura per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che le informazioni scambiate possono riguardare le persone fisiche e che il presente regolamento deve perciò realizzare nel suo ambito di applicazione i principi della protezione delle persone rispetto al trattamento, automatizzato o meno, dei loro dati di carattere personale; che i principi, quali figurano nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8), devono essere precisati e completati nel presente regolamento, rispettando i termini e le condizioni di detta direttiva; che in attesa dell'applicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento di tale direttiva, occorre dispensare dall'applicazione delle disposizioni relative agli scambi di dati non automatizzati taluni Stati membri che, nella fase attuale, non dispongono di norme di protezione rispetto a tali dati;

considerando che, per poter partecipare al sistema di informazione doganale, gli Stati membri e la Commissione devono adottare una legislazione relativa ai diritti e alle libertà delle persone riguardo al trattamento dei dati personali; che, in attesa dell'applicazione dei provvedimenti nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE, gli Stati membri e la Commissione devono assicurare un livello di protezione che si ispiri ai principi contenuti in tale direttiva;

considerando che, ai fini di un'adeguata protezione dei diritti delle persone interessate, è necessario garantire un controllo indipendente dei trattamenti dei dati nominativi contenuti nel sistema informativo doganale sia a livello di ciascuno Stato membro che nei confronti della Commissione;

considerando che è opportuno che la Commissione faciliti l'installazione e la gestione dei sistemi informatizzati negli Stati membri, in stretta collaborazione con questi ultimi;

considerando che è opportuno che la Commissione sia informata delle procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni delle regolamentazioni doganale o agricola;

considerando che, al fine di attuare certe disposizioni del presente regolamento, di favorire la realizzazione ed il funzionamento del sistema informativo doganale e di esaminare gli eventuali problemi che riguardano lo sviluppo della collaborazione amministrativa prevista dal presente regolamento, è opportuno prevedere la creazione di un comitato;

considerando che le disposizioni del presente regolamento riguardano sia l'applicazione delle norme della politica agricola comune sia quella delle regolamentazioni in materia doganale; che il sistema creato dal presente regolamento costituisce un corpo comunitario completo; che, poiché le disposizioni specifiche del trattato in materia doganale non hanno attribuito alla Comunità la competenza per creare un siffatto sistema, è necessario ricorrere al disposto dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità amministrative incaricate negli Stati membri dell'esecuzione delle regolamentazioni in materia doganale e agricola collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tali regolamentazioni nell'ambito di un sistema comunitario.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano qualora coincidano con disposizioni specifiche di altre regolamentazioni in materia di mutua assistenza e di collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione per l'esecuzione delle regolamentazioni doganale e agricola.

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- regolamentazione doganale, l'insieme delle disposizioni a carattere comunitario e delle disposizioni adottate per l'applicazione della regolamentazione comunitaria cui sono soggetti l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;

- regolamentazione agricola, l'insieme delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

- autorità richiedente, la competente autorità di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza;

- autorità interpellata, l'autorità competente di uno Stato membro cui è indirizzata una richiesta di assistenza;

- indagine amministrativa, qualsiasi controllo, verifica o azione intrapresi da agenti delle autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola e di accertare, se del caso, l'irregolarità di operazioni che sembrano ad esse contrarie, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto il diretto controllo di un organo giudiziario; il termine «indagine amministrativa» copre anche le missioni comunitarie di cui all'articolo 20;

- dati personali, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente in particolare con riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici propri alla sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate a mantenere i rapporti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Nel presente regolamento, l'espressione «autorità competenti» comprende le autorità designate a norma del primo comma.

Articolo 3

Quando le autorità nazionali decidono, sulla base di una domanda di assistenza amministrativa o di una comunicazione fatta a norma del presente regolamento, di intraprendere un'azione comprendente taluni elementi cui si può ricorrere unicamente previa autorizzazione o richiesta dell'autorità giudiziaria, devono essere comunicati nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento:

- le informazioni relative all'applicazione della regolamentazione doganale e agricola che tali autorità ottengono, o, quantomeno,

- gli elementi essenziali della pratica che consentono di porre fine ad una prassi fraudolenta.

Tuttavia, tale comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria se tale autorizzazione risulta necessaria in base al diritto nazionale.

TITOLO I

ASSISTENZA SU RICHIESTA

Articolo 4

1. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni che consentono di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalle regolamentazioni doganale e agricola ed in particolare quelle relative:

- all'applicazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché dei prelievi agricoli e di altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili ad alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

- alle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

2. Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

Articolo 5

L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi attestazione, documento o copia conforme di documento di cui dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e che si riferiscono ad operazioni cui si applicano le regolamentazioni doganale o agricola.

Articolo 6

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica o fa notificare al destinatario, nell'osservanza delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni adottate dalle autorità amministrative che riguardino l'applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola.

2. Le richieste di notifica che indicano l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare alla comunicazione di tale traduzione.

Articolo 7

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita o fa esercitare, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi:

a) sulle persone delle quali si possa ragionevolmente ritenere che commettano infrazioni alle regolamentazioni doganale e agricola e, in modo particolare, sugli spostamenti di queste persone;

b) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che essi siano destinati ad alimentare operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola;

c) sui movimenti di merci segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola;

d) sui mezzi di trasporto che si può ragionevolmente ritenere siano utilizzati per effettuare operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.

Articolo 8

L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, segnatamente mediante relazioni e altri documenti o loro copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui essa dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 riguardo ad operazioni constatate o progettate che sono o appaiono all'autorità richiedente contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, ovvero, se del caso, riguardo ai risultati della sorveglianza esercitata a norma dell'articolo 7.

Tuttavia la comunicazione di documenti originali e di reperti è effettuata solo se non è contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

Articolo 9

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede o fa procedere alle opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che sono o appaiono all'autorità richiedente contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.

Per effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

L'autorità interpellata comunica i risultati di tali indagini amministrative all'autorità richiedente.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, degli agenti designati dall'autorità richiedente possono assistere alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1.

Gli agenti dell'autorità interpellata garantiscono in qualsiasi momento lo svolgimento delle indagini amministrative. Gli agenti dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri di controllo spettanti agli agenti dell'autorità interpellata; essi hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti ad agenti specificamente indicati dalla legge nazionale, gli agenti dell'autorità richiedente non partecipano a tali atti. Essi comunque non partecipano segnatamente alle perquisizioni domiciliari o all'interrogatorio formale delle persone disciplinato dalla legge penale. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute, alle condizioni previste dall'articolo 3.

Articolo 10

Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, gli agenti debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, delle informazioni relative all'applicazione delle regolamentazioni doganale e agricola necessarie all'autorità richiedente e risultanti dalla documentazione cui possono accedere gli agenti di detti uffici. Tali agenti sono autorizzati ad estrarre copia di tale documentazione.

Articolo 11

Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro in applicazione degli articoli 9 e 10 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Articolo 12

Gli accertamenti, gli attestati, le informazioni, i documenti, le copie conformi a tutte le informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente.

TITOLO II

ASSISTENZA SPONTANEA

Articolo 13

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, alle condizioni enunciate agli articoli 14 e 15, la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, senza che sia stata formulata la richiesta preventiva da parte di queste ultime.

Articolo 14

Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della regolamentazione doganale e agricola, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

a) esercitano o fanno esercitare, nella misura del possibile, la speciale sorveglianza di cui all'articolo 7;

b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con loro copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.

Articolo 15

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati qualsiasi informazione utile che si riferisce ad operazioni che sono o appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

Articolo 16

Le informazioni ottenute dagli agenti di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono essere invocate come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.

TITOLO III

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 17

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:

a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:

- alle merci che hanno costituito oggetto o che si presume abbiano costituito oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola,

- ai metodi ed ai procedimenti utilizzati o che si presume siano stati utilizzati per violare le regolamentazioni doganale o agricola,

- alle richieste di assistenza, alle azioni intraprese e alle informazioni scambiate in applicazione degli articoli da 4 a 16 che possono evidenziare tendenze di frode nei settori doganale o agricolo;

b) ogni informazione riguardante insufficienze o lacune delle regolamentazioni doganale o agricola che l'applicazione ha consentito di rilevare o di supporre.

2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza delle regolamentazioni doganale e agricola.

Articolo 18

1. Qualora operazioni contrarie o che appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola siano constatate dalle autorità competenti di uno Stato membro o presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:

- qualora esse abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri, ovvero

- qualora dette autorità ritengano che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,

dette autorità comunicano senza indugio alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Qualora facciano ricorso alla disposizione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 14, lettera b), e all'articolo 15.

3. Su richiesta motivata della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri agiscono come previsto agli articoli da 4 a 8.

4. Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(no) senza indugio un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione.

Lo o gli Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio alla Commissione le conclusioni cui è (sono) pervenuto(i) al termine dell'indagine.

5. Degli agenti della Commissione possono raccogliere le informazioni di cui all'articolo 10 alle condizioni ivi stabilite e di comune accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto all'informazione e al controllo di cui la Commissione gode in virtù di altre normative vigenti.

TITOLO IV

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 19

Sempreché il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola o per determinare l'ampiezza delle operazioni di cui si è constatata la non conformità a tali regolamentazioni, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, nell'ambito di un'azione concertata, con l'accordo delle autorità competenti che le hanno fornite, nel rispetto delle disposizioni interne applicabili al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

La comunicazione è effettuata dalla Commissione ovvero dagli Stati membri, nell'ambito dell'azione concertata di cui al primo comma; in ogni caso, nel paese terzo interessato è garantita con i mezzi adeguati una salvaguardia equivalente a quella di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 2.

Articolo 20

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione può effettuare alle condizioni di cui all'articolo 19, missioni comunitarie di cooperazione e di indagine amministrative in paesi terzi in coordinamento e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

2. Le missioni comunitarie nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 si svolgono alle seguenti condizioni:

a) la missione può essere effettuata su iniziativa della Commissione, eventualmente in base ad elementi informativi forniti dal Parlamento europeo, ovvero su richiesta di uno o più Stati membri;

b) partecipano alle missioni agenti della Commissione nominati a tale scopo e agenti a tal fine nominati dallo o dagli Stati membri interessati;

c) la missione può inoltre essere effettuata, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri interessati, nell'interesse della Comunità, da agenti di uno Stato membro, segnatamente in applicazione di un accordo bilaterale di assistenza con un paese terzo; in tal caso, la Commissione è informata dei risultati della missione;

d) le spese di missione sono a carico della Commissione.

3. La Commissione comunica agli Stati membri e al Parlamento europeo i risultati delle missioni svolte a norma del presente articolo.

Articolo 21

1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, sono trattate a norma dell'articolo 45.

2. Il disposto dell'articolo 12 si applica, mutatis mutandis, alle constatazioni ed alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini della loro utilizzazione ai sensi dell'articolo 12, la Commissione rilascia alle autorità competenti degli Stati membri, a richiesta di questi ultimi, i documenti originali ottenuti o copie autenticate degli stessi.

Articolo 22

Gli Stati membri informano la Commissione delle informazioni scambiate, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa, con i paesi terzi quando ciò rivesta, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, un particolare interesse per il corretto funzionamento delle regolamentazioni doganale e agricola ai sensi del presente regolamento e quando tali informazioni ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento.

TITOLO V

SISTEMA D'INFORMAZIONE DOGANALE

Capitolo 1

Istituzione di un sistema d'informazione doganale

Articolo 23

1. È istituito un sistema informativo automatizzato, denominato «sistema d'informazione doganale», in appresso «SID», che risponde alle necessità delle autorità amministrative incaricate dell'applicazione delle regolamentazioni doganale o agricola, nonché alle esigenze della Commissione.

2. Il SID, a norma del presente regolamento, ha lo scopo di agevolare la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento.

3. Le autorità doganali degli Stati membri possono utilizzare l'infrastruttura materiale del SID nell'ambito della cooperazione doganale di cui all'articolo K.1 punto 8 del trattato sull'Unione europea.

In tal caso la Commissione assicura la gestione tecnica di detta infrastruttura.

4. Le operazioni riguardanti l'applicazione della regolamentazione agricola per le quali si devono inserire informazioni nel SID sono determinate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

5. Lo scambio di informazioni a norma degli articoli 17 e 18 non è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo.

6. Gli Stati membri e la Commissione, in appresso denominati «partner del SID», partecipano al SID alle condizioni enunciate dal presente titolo.

Capitolo 2

Funzionamento e utilizzazione del SID

Articolo 24

Il SID consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 23, paragrafo 2, raggruppati secondo le seguenti categorie:

a) merci;

b) mezzi di trasporto;

c) imprese;

d) persone;

e) tendenze in materia di frode;

f) competenze disponibili.

Articolo 25

Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, gli elementi da inserire nel SID relativamente a ciascuna delle categorie da a) a f) dell'articolo 24 per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del sistema. Nelle categorie e) e f) non devono figurare in nessun caso dati personali. Nell'ambito delle categorie da a) a d), le informazioni inserite come dati personali sono al massimo le seguenti:

a) cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimi;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) segni particolari oggettivi e permanenti;

f) motivo dell'inclusione dei dati;

g) azione proposta;

h) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha già fatto uso di armi o di violenza ovvero è sfuggita alle autorità;

i) numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto.

Non sono ad ogni modo riportati i dati personali che rivelino l'origine razziale od etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale.

Articolo 26

Per l'attuazione del SID relativamente ai dati personali, devono essere osservati i seguenti principi:

a) la raccolta e qualsiasi altra operazione di trattamento dei dati devono essere effettuate in modo leale e lecito;

b) i dati devono essere raccolti per finalità determinate e lecite ed utilizzati in modo compatibile con le finalità definite all'articolo 23, paragrafo 2 e non devono essere trattati successivamente in maniera incompatibile con tali finalità;

c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e non sovrabbondanti rispetto alle finalità per i quali sono trattati;

d) i dati devono essere esatti e, se necessario, devono essere aggiornati;

e) i dati devono essere memorizzati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate soltanto per il periodo necessario al conseguimento delle finalità perseguite.

Articolo 27

1. I dati delle categorie da a) a d) dell'articolo 24 sono inseriti nel SID soltanto a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici.

2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da a) a d) dell'articolo 24 possono essere inseriti nel SID soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o effettuerà operazioni che sono in contrasto con le regolamentazioni doganale o agricola e che presentano un particolare interesse sul piano comunitario.

Articolo 28

1. Se le azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1 sono attuate, è possibile raccogliere e trasmettere, in tutto o in parte, le informazioni seguenti al partner del SID che ha suggerito tali azioni:

a) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di segnalazione;

b) il luogo, l'ora ed il motivo del controllo;

c) l'itinerario seguito e la destinazione del viaggio;

d) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;

e) i mezzi di trasporto utilizzati;

f) gli oggetti trasportati;

g) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, dell'impresa o della persona.

Qualora tale genere di informazioni è raccolto nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre adottare delle misure intese a garantire che la natura segreta della sorveglianza non sia compromessa.

2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti consentiti e a norma delle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui ha luogo d'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non consente tali controlli specifici, questi sono automaticamente convertiti dal medesimo Stato membro in un'osservazione e rendiconto ovvero in sorveglianza discreta.

Articolo 29

1. L'accesso diretto ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate che sono autorizzate ad eccedere direttamente al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad avere accesso al SID.

L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato, per informazione, dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può decidere di consentire l'accesso al SID ad organizzazioni internazionali o regionali purché, laddove ciò sia pertinente, sia parallelamente stipulato un protocollo con tali organizzazioni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 della convenzione tra gli Stati membri dell'Unione europea sull'uso della tecnologia dell'informazione a fini doganali. Per adottare tale decisione si tiene conto segnatamente di tutte le intese bilaterali o comunitarie esistenti e dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati.

Articolo 30

1. I partner del SID possono utilizzare i dati ottenuti dal SID soltanto per lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2; essi possono, tuttavia, avvalersene a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione del partner del SID che ha introdotto i dati nel sistema e alle condizioni da questo stabilite. Un tale diverso utilizzo deve essere conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e, se del caso, alle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione e deve tener conto dei principi indicati nell'allegato.

2. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 29, paragrafo 3, i dati provenienti dal SID possono essere utilizzati soltanto dalle autorità nazionali designati da ciascuno Stato membro nonché dai servizi designati della Commissione, i quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure che ad essi si applicano, ad agire in relazione allo scopo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità designate di cui al paragrafo 2.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati a utilizzare il SID.

L'elenco delle autorità o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi ed a organizzazioni internazionali o regionali che desiderassero servirsene. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel sistema da quest'ultima.

Articolo 31

1. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'inserimento dei dati nel SID è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce e, se del caso, dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.

2. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'elaborazione dei dati provenienti dal SID, compresa la loro utilizzazione o l'attuazione di qualsiasi azione di cui all'articolo 27 paragrafo 1 e suggerita dal partner del SID che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che elabora o utilizza tali dati e, se del caso, dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.

Capitolo 3

Modifica dei dati

Articolo 32

1. Soltanto il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, correggere o cancellare i dati che ha inserito nel SID.

2. Qualora un partner del SID che ha fornito dei dati rilevi ovvero apprenda che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati in violazione del presente regolamento, esso modifica, completa, corregge o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri partner del SID.

3. Se un partner del SID dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, ovvero che è stato inserito o memorizzato nel SID in violazione del presente regolamento, esso ne informa senza indugio il partner del SID che lo ha fornito. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, la corregge o lo cancella senza indugio. Inoltre, esso informa gli altri partner della correzione o cancellazione effettuata.

4. Il partner del SID che, al momento di inserire dati nel sistema, nota che la sua segnalazione, quanto al contenuto o all'azione richiesta, è in contrasto con una segnalazione precedente, ne informa immediatamente il partner che ha effettuato quest'ultima. I due partner si adoperano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida al prima segnalazione, ma le parti di quella nuova che non sono in contrasto con la prima sono inserite nel sistema.

5. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, qualora, in uno Stato membro, un tribunale o un'altra autorità abilitata a tal fine e dipendente da tale Stato adotti una decisione definitiva di modificare, completare, correggere o cancellare i dati del SID, i partner del SID agiscono in modo conforme.

In caso di contrasto tra tali decisioni dei tribunali o di altre autorità abilitate a tal fine, incluse le decisioni di cui all'articolo 36 in materia di correzione o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal sistema.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, mutatis mutandis, qualora una decisione della Commissione in merito a dati contenuti nel SID sia annullata dalla Corte di giustizia.

Capitolo 4

Conservazione dei dati

Articolo 33

1. I dati inseriti nel SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di conservarli è esaminata almeno annualmente dal partner del SID che li ha forniti.

2. Durante il periodo di esame il partner del SID che ha fornito i dati può decidere di conservarli fino all'esame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l'articolo 36, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del SID il cui accesso è limitato a norma del paragrafo 4.

3. Il SID informa automaticamente il partner del SID che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati memorizzati nel SID ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese.

4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere memorizzati per un anno nel SID, ma, fatto salvo il disposto dell'articolo 36, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 43, nel quadro dell'applicazione del paragrafo 4 settimo, ottavo e nono trattino di tale articolo, nonché del paragrafo 5 di tale articolo, ovvero le autorità di controllo di cui all'articolo 37. Durante detto periodo, essi possono consultare i dati soltanto per controllare l'esattezza e la legittimità, dopo di ché i dati devono essere eliminati.

Capitolo 5

Protezione dei dati personali

Articolo 34

1. Qualsiasi partner del SID che intenda ricevere dal SID o inserire in esso dati personali adotta, entro la data di entrata in applicazione del presente regolamento, le disposizioni nazionali o regole interne che si applicano alla Commissione che garantiscano la protezione dei diritti e delle libertà delle persone per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali.

2. Un partner del SID può riceverne o inserirvi dati personali soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati di cui al paragrafo 1. Ciascuno Stato membro designa altresì preliminarmente una o più autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 37.

3. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di protezione dei dati personali, ciascuno Stato membro e la Commissione considerano il SID quale un sistema di elaborazione di dati personali, soggetto alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e alle disposizioni più rigorose contenute nel presente regolamento.

Le regole interne che si applicano alla Commissione, di cui al paragrafo 1, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 35

1. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 1, l'utilizzazione da parte dei partner del SID dei dati personali da questo provenienti per scopi diversi da quello di cui all'articolo 23, paragrafo 2 è vietata.

2. I dati possono essere duplicati solo per motivi tecnici, purché tale operazione sia necessaria per la ricerca di informazioni ad opera delle autorità di cui all'articolo 29. Fatto salvo il disposto dell'articolo 30, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri o dalla Commissione non possono essere copiati dal SID in altri sistemi di elaborazione di dati di cui siano responsabili gli Stati membri o la Commissione.

Articolo 36

1. I diritti delle persone, per quanto riguarda i dati personali inseriti nel SID e, in particolare, il diritto al loro accesso, sono esercitati:

- a norma delle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui sono fatti valere;

- a norma delle regole interne che si applicano alla Commissione di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

Qualora le leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro interessato lo prevedano, l'autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 37 decide in merito alla comunicazione dell'informazione e determina la procedura da seguire.

2. Un partner del SID cui sia stata presentata una richiesta di accesso ai dati personali può rifiutare tale accesso se la comunicazione dei dati può compromettere la prevenzione, l'individuazione ed il perseguimento di operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola. Uno Stato membro può anche rifiutare l'accesso in virtù delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure relativi ai casi in cui tale rifiuto costituisce una misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza o dei diritti e delle libertà altrui. La Commissione può rifiutare l'accesso qualora ciò costituisca una misura necessaria per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.

In ogni caso l'accesso è rifiutato durante il periodo in cui sono svolte azioni per fini di osservazione e di rendiconto o di sorveglianza discreta.

3. Qualora i dati personali, dei quali è stato richiesto l'accesso, siano stati forniti da un altro partner del SID, l'accesso è consentito soltanto se al partner che ha fornito i dati è stato consentito di esprimere un parere.

4. A norma delle leggi, regolamenti e procedure di ciascuno Stato membro o delle norme interne che si applicano alla Commissione, chiunque può chiedere che i dati personali che lo riguardano siano corretti o cancellati presso ciascun partner del SID, qualora siano inesatti o siano stati inseriti o conservati nel SID in violazione dello scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2 o qualora non siano stati osservati i principi enunciati all'articolo 26.

5. Nel territorio di ciascuno Stato membro, chiunque può, a norma delle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in questione, adire ovvero, se del caso, presentare un ricorso davanti ai tribunali o alle autorità competenti a tal fine secondo le leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in questione, per quanto riguarda i dati personali del SID che lo riguardano, al fine di:

a) far correggere o cancellare dati personali inesatti;

b) far correggere o cancellare dati personali inseriti o conservati nel SID in violazione del presente regolamento;

c) ottenere l'accesso a dati personali;

d) ottenere il risarcimento dei danni a norma dell'articolo 40, paragrafo 2.

Per quanto riguarda i dati inseriti dalla Commissione, può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 173 del trattato.

Gli Stati membri e la Commissione si impegnano reciprocamente a eseguire le decisioni definitive che sono pronunciate dai tribunali, dalla Corte di giustizia o da altre autorità abilitate a tal fine, che riguardano i punti a), b) e c) del primo comma.

6. I riferimenti alla «decisione definitiva», di cui al presente articolo e all'articolo 32, paragrafo 5, non comportano in nessun caso l'obbligo, per uno Stato membro o per la Commissione, di impugnare una decisione pronunciata da un tribunale o da un'altra autorità abilitata a tal fine.

Capitolo 6

Controllo della protezione dei dati personali

Articolo 37

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel SID.

Le autorità di controllo, a norma delle rispettive legislazioni nazionali, devono esercitare una sorveglianza e effettuare controlli esterni, per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel SID non violino i diritti delle persone interessate. A tal fine, le autorità nazionali di controllo hanno accesso al SID.

2. Chiunque può chiedere a qualsiasi autorità nazionale di controllo di verificare i dati personali del SID riguardanti la sua persona e l'uso che di essi è stato o è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro in cui è fatta la richiesta. Se tali dati sono stati inseriti da un altro Stato membro o dalla Commissione, la verifica è effettuata in stretta collaborazione con l'autorità nazionale di controllo di tale altro Stato membro o con l'autorità di cui al paragrafo 4.

3. La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie all'interno dei propri servizi per garantire un controllo della protezione dei dati a carattere personale che offra garanzie di livello equivalente a quelli risultanti dal paragrafo 1.

4. Fino alla designazione di una o più autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, le attività della Commissione in materia di norme di protezione dei dati di cui all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 1 e all'articolo 37, paragrafo 3 sono soggette al controllo del mediatore di cui all'articolo 138 E del trattato nell'ambito della missione da quest'ultimo conferitagli.

Capitolo 7

Sicurezza del SID

Articolo 38

1. Sono adottate tutte le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie per mantenere la sicurezza:

a) dagli Stati membri e dalla Commissione, ciascuno per quanto di propria competenza, per quanto riguarda i terminali del SID situati nei loro rispettivi territori e presso gli uffici della Commissione;

b) del comitato di cui all'articolo 43, per quanto riguarda il SID ed i terminali situati nella sede stessa del SID ed utilizzati per i fini tecnici e per i controlli di cui al paragrafo 3.

2. In particolare, gli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 43 adottano misure intese a:

a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati;

b) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o ritirati da persone non autorizzate;

c) impedire l'introduzione non autorizzata di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata;

d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;

e) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;

f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;

g) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel SID, quando e da chi, e verificare le consultazioni;

h) impedire qualsiasi lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi o il trasporto dei relativi supporti.

3. A norma dell'articolo 43, il comitato verifica che le ricerche effettuate fossero consentite e siano state svolte da utenti autorizzati. Almeno l'1 % di tutte le consultazioni costituiscono oggetto di controllo. Nel sistema è introdotto un estratto di tali consultazioni e controlli, utilizzato esclusivamente per dette verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.

Articolo 39

1. Ciascuno Stato membro designa un servizio che sarà responsabile delle misure di sicurezza di cui all'articolo 38 per quanto riguarda i terminali situati nel proprio territorio, delle funzioni di riesame di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, oltre che in generale, della corretta attuazione del presente regolamento, nella misura necessaria a norma delle proprie leggi, regolamenti e procedure.

2. La Commissione designa nel proprio seno, per quanto la riguarda, i servizi responsabili delle misure di cui al paragrafo 1.

Capitolo 8

Responsabilità e pubblicazioni

Articolo 40

1. Il partner del SID che ha inserito dei dati nel sistema è responsabile dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legittimità degli stessi. Inoltre, ciascuno Stato membro o, secondo il caso, la Commissione è responsabile dell'osservanza dell'articolo 26.

2. Ciascun partner del SID è responsabile, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali o le disposizioni comunitarie equivalenti, del danno arrecato ad una persona tramite l'uso del SID nello Stato membro in questione o presso la Commissione.

La responsabilità sussiste anche quando il danno è stato provocato dal fatto che il partner del SID che ha fornito i dati ha inserito dati inesatti ovvero li ha inseriti nel sistema in violazione del presente regolamento.

3. Se il partner del SID contro cui è stata intentata un'azione in relazione a dati inesatti non è quello che li ha forniti, i partner interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate a titolo di risarcimento che il partner che ha fornito i dati rimborserà all'altro partner. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta.

Articolo 41

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione relativa all'attuazione del SID.

TITOLO VI

PROTEZIONE DEI DATI NELLO SCAMBIO DI DATI NON AUTOMATIZZATO

Articolo 42

Le disposizioni che si applicano agli scambi e all'elaborazione automatizzati di dati si applicano, mutatis mutandis, agli scambi e all'elaborazione non automatizzati di dati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone, senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle disposizioni adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

3. La procedura definita al paragrafo 2 si applica segnatamente per:

a) decidere gli elementi da includere nel SID, come previsto all'articolo 25;

b) determinare le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali si devono inserire informazioni nel SID, come previsto all'articolo 23, paragrafo 4.

4. Il comitato esamina qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento che il suo presidente può sollevare di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda:

- il funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento su un piano generale,

- la fissazione delle modalità pratiche per la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 16 e 17,

- le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione degli articoli 17 e 18 al fine di trarne gli insegnamenti, di determinare le misure necessarie per metter fine alle operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola che sono state constatate e, se del caso, di proporre le modifiche delle disposizioni comunitarie esistenti o l'elaborazione di disposizioni complementari,

- la predisposizione di indagini da essere svolte dagli Stati membri e coordinate dalla Commissione nonché delle missioni comunitarie previste dall'articolo 20,

- le misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni, e segnatamente dei dati personali, scambiate ai sensi del presente regolamento, diverse da quelle previste dal titolo V,

- la realizzazione e il buon funzionamento del SID e tutte le misure tecniche ed operative intese a garantire la sicurezza del sistema,

- la necessità di conservare i dati nel SID,

- le misure decise per salvaguardare la riservatezza delle informazioni registrate nel SID ai sensi del presente regolamento e segnatamente i dati personali, e per garantire il rispetto degli obblighi che gravano sui responsabili dell'elaborazione,

- le misure adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 2.

5. Il comitato esamina qualsiasi problema che il funzionamento del SID possa porre alle autorità di controllo di cui all'articolo 37. In tal caso, si riunisce con una composizione ad hoc cui partecipano rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e provenienti dalla o dalle sue autorità nazionali di controllo. Anche il mediatore di cui all'articolo 37, paragrafo 4, o il suo rappresentante possono partecipare, di propria iniziativa e se lo ritengono compatibile con la loro missione, a tali riunioni del comitato con la sua composizione ad hoc. Il comitato si riunisce nella sua composizione ad hoc almeno una volta all'anno.

6. Ai fini del presente articolo, il comitato ha accesso diretto ai dati inseriti nel SID e può utilizzarli direttamente.

Articolo 44

Fatte salve le disposizioni di cui al titolo V relative al SID, la trasmissione dei documenti previsti dal presente regolamento può essere sostituita dalla trasmissione di informazioni ottenute, in qualunque forma e ai medesimi fini, a mezzo dell'informatica.

Articolo 45

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato, ivi compresi i dati memorizzati nel SID. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni di natura analoga dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute o dalle disposizioni corrispondenti che si applicano agli organi comunitari.

Le informazioni di cui al primo comma non possono, in particolare, essere trasmesse a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono tenute per le loro funzioni a conoscerle o a servirsene. Esse non possono neppure essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che lo Stato membro o la Commissione che le ha fornite, o che le ha registrate nel SID, non vi abbia espressamente acconsentito, fatte salve le condizioni stabilite da detto Stato membro o dalla Commissione e nella misura in cui tale comunicazione o utilizzazione non sia contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo V relative al SID, le informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche costituiscono oggetto delle comunicazioni contemplate dal presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria ai fini della prevenzione, dell'individuazione o del perseguimento di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano acché le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti avviati successivamente per inosservanza delle regolamentazioni doganale o agricola.

L'autorità competente che ha fornito dette informazioni è immediatamente informata di tale utilizzazione.

4. Quando uno Stato membro notifica alla Commissione che, al termine di un supplemento d'indagine, risulta che una persona fisica o giuridica, il cui nome gli è stato comunicato in virtù delle disposizioni del presente regolamento, non è stata implicata in una irregolarità, la Commissione ne informa senza indugio coloro ai quali i dati normativi in questione sono stati comunicati sulla base del presente regolamento. La persona interessata non sarà quindi più trattata come persona implicata nell'irregolarità in base alla prima notifica.

Quando i dati a carattere personale relativi a detta persona si trovano nel SID, essi devono esserne ritirati.

Articolo 46

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli Stati membri adottano ogni disposizione utile:

a) per assicurare, sul piano interno, un efficace coordinamento tra le autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b) per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci e nella misura necessaria, una diretta cooperazione tra le autorità da essi specificamente abilitate a tal fine.

Articolo 47

Gli Stati membri possono decidere di stabilire di comune accordo, per quanto necessario, le modalità atte ad assicurare il corretto funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento, segnatamente al fine di evitare qualsiasi interruzione nella sorveglianza di persone o di merci che potrebbe essere pregiudizievole alla constatazione di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

Articolo 48

1. Il presente regolamento non impone alle autorità amministrative degli Stati membri di prestarsi assistenza nel caso in cui tale assistenza possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali, in particolare in materia di protezione dei dati, dello Stato membro in cui hanno la loro sede.

2. Qualsiasi rifiuto di assistenza deve essere motivato.

La Commissione è informata senza indugio di qualsiasi rifiuti di assistenza e delle motivazioni addotte.

Articolo 49

Fatto salvo il diritto all'informazione di cui la Commissione gode in virtù di altre regolamentazioni vigenti, gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o gli elementi essenziali di queste, relative all'applicazione di sanzioni per inosservanza delle regolamentazioni doganale o agricola nei casi che hanno costituito oggetto di comunicazioni a norma degli articoli 17 e 18.

Articolo 50

Fatte salve le spese relative all'applicazione del SID, nonché le somme previste a titolo di risarcimento all'articolo 40, gli Stati membri e la Commissione rinunciano ad ogni pretesa di rimborso delle spese risultanti dall'applicazione del presente regolamento, salvo le eventuali indennità corrisposte agli esperti.

Articolo 51

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.

Articolo 52

1. Il regolamento (CEE) n. 1468/81 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 53

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 13 marzo 1998.

2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 42 si applicheranno alla Danimarca, all'Irlanda, al Regno Unito e alla Svezia solo allorché vi sarà una normativa comunitaria di applicazione a tutti i dati contemplati dal presente regolamento e contenuti.

A decorrere dalla data di applicazione in tutti gli Stati membri della normativa di cui al primo comma, l'articolo 42 sarà abrogato e la deroga prevista al primo comma cesserà di produrre i suoi effetti.

Se, entro cinque anni, la suddetta normativa non si applicherà ancora, sarà redatta una relazione dalla Commissione, eventualmente corredata da proposte.

Gli Stati membri potranno subordinare l'elaborazione non automatizzata dei dati personali che essi possono comunicare ai quattro Stati membri di cui al primo comma al rispetto di norme in materia di protezione dei dati, equivalenti a quelle che essi stessi applicano per quanto concerne l'elaborazione non automatizzata di detti dati, fintantoché questi quattro Stati membri non applicheranno le disposizioni dell'articolo 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PATIJN

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

(2) GU n. C 56 del 26. 2. 1993, pag. 1, GU n. C 262 del 28. 9. 1993, pag. 8 e GU n. C 80 del 17. 3. 1994, pag. 12.

(3) GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 85, e parere del 16 gennaio 1997 (GU n. C 33 del 3. 2. 1997).

(4) GU n. C 161 del 14. 6. 1993, pag. 15.

(5) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).

(6) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 5).

(7) Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11).

(8) GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DEI DATI (Articolo 30, paragrafo 1)

1. Comunicazione ad altri organismi pubblici

La comunicazione di dati ad organismi pubblici dovrebbe essere consentita solo se, in un caso determinato:

a) esiste un chiaro obbligo o autorizzazione legale ovvero permesso dell'autorità di controllo; ovvero se

b) i dati in questione sono indispensabili al destinatario per assolvere il proprio compito legale e nella misura in cui il fine della raccolta o dell'elaborazione eseguita dal destinatario non sia incompatibile con quello originariamente previsto e gli obblighi legali dell'organismo che comunica i dati non ostino a ciò.

È inoltre eccezionalmente consentita una comunicazione se, in un caso determinato:

a) la comunicazione è senza alcun dubbio nell'interesse della persona in questione e se quest'ultima vi ha acconsentito o le circostanze consentono di ritenere inequivocabilmente che vi sia tale consenso; ovvero,

b) la comunicazione è necessaria per evitare un grave ed imminente pericolo.

2. Comunicazione a privati

La comunicazione di dati a privati dovrebbe essere consentita solo se, in un caso determinato, vi è un chiaro obbligo o autorizzazione legale ovvero un'autorizzazione dell'autorità di controllo.

Una comunicazione a privati è eccezionalmente consentita se, in un caso determinato:

a) la comunicazione è, senza alcun dubbio, nell'interesse della persona in questione e se quest'ultima vi ha acconsentito o le circostanze permettono di ritenere inequivocabilmente che vi sia tale consenso; ovvero

b) la comunicazione è necessaria per evitare un grave ed imminente pericolo.

3. Comunicazione internazionale

La comunicazione di dati ad autorità estere dovrebbe essere consentita solo se:

a) esiste una chiara disposizione di legge derivante dal diritto interno o internazionale;

b) se, in difetto di una siffatta disposizione, la comunicazione è necessaria per prevenire un grave ed imminente pericolo e

nella misura in cui non si reca pregiudizio alle normative interne relative alla protezione della persona interessata.

4.1. Domande di comunicazione

Fatte salve le specifiche disposizioni della legislazione nazionale o di accordi internazionali, le domande di comunicazione di dati dovrebbero contenere indicazioni sull'organismo o la persona da cui provengono, nonché sul loro oggetto e motivo.

4.2. Condizioni della comunicazione

La qualità dei dati dovrebbe essere verificata, nella misura del possibile, al più tardi prima della loro comunicazione. In ogni comunicazione di dati è opportuno che siano menzionate, nella misura del possibile, le decisioni giurisdizionali e le decisioni di non luogo a procedere, e che i dati basati su opinioni o valutazioni personali siano verificati alla fonte prima della loro comunicazione indicandone, inoltre, il grado di affidabilità o di esattezza.

I dati che risultino inesatti e non aggiornati non dovrebbero essere comunicati; se sono stati trasmessi dati non più validi o inesatti l'organismo emittente, per quanto possibile, dovrebbe informare della loro non conformità tutti gli organismi destinatari ai quali sono stati trasmessi.

4.3. Garanzia relativa alla comunicazione

I dati comunicati ad altri organismi, a privati o ad autorità estere non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli indicati nella domanda di comunicazione.

Qualsiasi utilizzazione per altri fini dovrebbe essere subordinata all'accordo dell'organismo emittente, fatto salvo il disposto dei punti da 1 a 4.2.

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