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Document 32022R1041

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041 della Commissione del 29 giugno 2022 che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione

C/2022/4368

GU L 173 del 30.6.2022, pp. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2023; abrogato da 32023R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1041/oj

30.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 173/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1041 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2022

che sottopone a registrazione le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Adozione di misure

(1)

Il 17 novembre 2017 la Commissione («la Commissione») ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (2). Il 3 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (3) («il regolamento controverso»).

1.2.   Sentenze nelle cause T-383/17 e C-260/20 P

(2)

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2017, il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd.) («Hansol») ha presentato ricorso per l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 nella parte in cui riguardava Hansol (causa T-383/17). Hansol contestava la legittimità del regolamento controverso in merito a una serie di elementi. Con uno dei motivi dedotti Hansol ha contestato la costruzione di taluni valori normali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In base ad un altro motivo dedotto Hansol ha sostenuto che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione nella ponderazione delle vendite nell’Unione europea ad acquirenti indipendenti rispetto alle vendite ai trasformatori collegati. Hansol ha sostenuto che questo presunto errore di calcolo ha falsato il calcolo del margine di dumping e, tra l’altro, il margine di undercutting.

(3)

Il 2 aprile 2020 la Corte ha emesso la sentenza nella causa T-383/17, annullando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 nella parte in cui riguardava i prodotti fabbricati da Hansol (4). Il Tribunale ha constatato che, nella costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione aveva violato l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base per un tipo di prodotto venduto da Hansol Artone Paper Co. Ltd., mentre Hansol Paper Co. Ltd. aveva effettuato vendite rappresentative dello stesso tipo di prodotto sul mercato interno. Il Tribunale ha altresì constatato che il presunto errore di ponderazione era stato accertato e che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto dei quantitativi venduti ad acquirenti indipendenti da Schades Nordic, uno dei trasformatori collegati del gruppo Hansol nell’Unione. La Commissione aveva pertanto violato l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in quanto i suoi calcoli non rispecchiavano pienamente la portata del dumping praticato da Hansol. Infine il Tribunale ha dichiarato che questo errore di ponderazione riguardava anche il calcolo del margine di undercutting, poiché la Commissione aveva utilizzato la stessa ponderazione per quest’ultimo calcolo. Il Tribunale ha inoltre constatato che la Commissione era incorsa in un errore nell’applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, quando ha detratto le SGAV e un margine di profitto per le rivendite del prodotto in esame da parte dell’entità di vendita collegata nell’UE al fine di stabilire il prezzo all’esportazione di tale prodotto nel contesto della determinazione del pregiudizio.

(4)

L’11 giugno 2020 la Commissione, ricorrendo in appello (causa C-260/20 P), ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale. Il 12 maggio 2022 la Seconda Sezione della Corte ha respinto il ricorso e ha confermato le conclusioni del Tribunale (5). La Corte di giustizia ha tuttavia osservato che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, la Commissione non ha commesso alcun errore nell’applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base nel caso di specie.

(5)

Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 è annullato nella parte in cui riguarda Hansol.

2.   MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE

(6)

La Commissione ha esaminato se sia opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni.

(7)

L’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come un’inchiesta antidumping, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (6).

(8)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (7). Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l’atto che chiude tale procedura è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (8), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.

(9)

Come illustrato nell’avviso di riapertura, e poiché l’illegittimità non si è verificata nella fase di apertura ma nella fase dell’inchiesta, la Commissione ha deciso di riaprire l’inchiesta nella parte in cui riguarda Hansol e l’ha ripresa dal punto in cui si è verificata l’irregolarità.

(10)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività (9). Nell’avviso di riapertura sono state informate le parti interessate, compresi gli importatori, del fatto che l’eventuale pagamento di futuri dazi, se giustificato, dipenderà dalle risultanze del riesame.

(11)

Sulla base delle nuove risultanze e dell’esito dell’inchiesta riaperta, che in questa fase non è noto, la Commissione può adottare un regolamento che riveda, ove giustificato, l’aliquota del dazio applicabile. L’eventuale aliquota riveduta avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento controverso.

(12)

A tale scopo la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l’esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping annullati dal Tribunale per quanto riguarda Hansol. Si dispone pertanto che le autorità doganali tengano in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale.

(13)

Inoltre, qualora la riapertura dell’inchiesta comporti la reintroduzione di misure, i dazi dovrebbero essere riscossi anche per il periodo di svolgimento dell’inchiesta di riapertura.

(14)

A tale proposito la Commissione osserva che la registrazione è uno strumento previsto dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione (10). Nella fattispecie, la Commissione ritiene opportuno registrare le importazioni concernenti Hansol, nell’intento di agevolare la riscossione di dazi antidumping una volta rivisti i relativi livelli conformemente alla sentenza del Tribunale.

(15)

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (11), contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l'adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non sono applicabili al caso in esame. In effetti, lo scopo della registrazione nel contesto di inchieste concernenti l'esecuzione delle sentenze della Corte non è quello di consentire la possibile riscossione retroattiva dei dazi istituiti dalle misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni. Lo scopo è piuttosto quello di salvaguardare l'efficacia delle misure in vigore, senza interruzioni indebite, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti controversi fino alla reintroduzione dei dazi rettificati, garantendo che in futuro sia possibile riscuotere l'importo corretto dei dazi.

(16)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che esistessero motivi per la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.   REGISTRAZIONE

(17)

Sulla base di quanto precede, le importazioni del prodotto in esame fabbricato da Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd.) devono essere sottoposte a registrazione.

(18)

Come indicato nell’avviso di riapertura, l’eventuale importo finale del pagamento del dazio antidumping, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento antidumping controverso, dipenderà dalle risultanze del riesame.

(19)

Nel periodo compreso tra la pubblicazione dell’avviso di riapertura e la data di entrata in vigore dei risultati dell’inchiesta di riapertura non sarà tuttavia riscosso alcun dazio superiore a quello stabilito nel regolamento controverso.

(20)

L’attuale dazio antidumping applicabile ad Hansol è pari a 104,46 EUR per tonnellata netta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originari della Repubblica di Corea e prodotti dal gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd) (codice addizionale TARIC: C874).

2.   La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   L’aliquota del dazio antidumping che può essere riscossa sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originari della Repubblica di Corea e prodotti dal gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd) tra la riapertura dell’inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati dell’inchiesta di riapertura non supera quella imposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/763.

4.   Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce il dazio prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio di dazi antidumping per quanto concerne le importazioni riguardanti il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 310 del 17.11.2016, pag. 1.

(3)   GU L 114 del 3.5.2017, pag. 3.

(4)  ECLI:EU:T:2020:139.

(5)  ECLI:UE:C:2022:370

(6)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e a. e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28; e causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318.

(7)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83.

(8)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

(9)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, sentenza della Corte del 15 marzo 2018, punto 79, e C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 5.

(10)  Causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318, punti 154 - 159.

(11)  Causa C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 79, e sentenza del 19 giugno 2019, causa C-612/16 C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, punto 58.


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