Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1123

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1123 della Commissione dell’8 luglio 2021 che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio

C/2021/5060

GU L 243 del 9.7.2021, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1123/oj

9.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1123 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2021

che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 novembre 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 (2) relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che dispone l’applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti.

(2)

Il considerando 9 del regolamento (UE) 2020/1646 recita che la Commissione intende sospendere l’applicazione del regolamento qualora gli Stati Uniti sospendano le loro contromisure nei confronti delle importazioni di determinati prodotti originari dell’Unione europea in relazione alle controversie aperte presso l’OMC sugli aeromobili civili di grandi dimensioni.

(3)

Il 9 marzo 2021, in seguito al raggiungimento di un’intesa con gli Stati Uniti in merito alla sospensione reciproca di tutte le misure per la durata di quattro mesi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/425 (3) che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646, a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio, che sospende l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 fino al 10 luglio 2021.

(4)

Il 15 giugno 2021 il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis e la rappresentante degli Stati Uniti per i negoziati commerciali Katherine Tai hanno raggiunto un’intesa su un quadro di collaborazione in materia di aeromobili civili di grandi dimensioni, secondo la quale ciascuna parte intende sospendere l’applicazione delle proprie contromisure commerciali per un periodo di 5 anni.

(5)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, «[n]el caso in cui sia necessario apportare modifiche alle misure di politica commerciale adottate a norma del presente regolamento, fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, la Commissione può introdurre eventuali modifiche conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2».

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 è sospesa per un periodo di cinque anni a decorrere dall’11 luglio 2021. Di conseguenza, fatta salva qualsiasi ulteriore sospensione o modifica, compresa la reintroduzione anticipata, i dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 si applicano nuovamente con effetto a partire dall’11 luglio 2026 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50; modificato dal regolamento (UE) 2015/1843 (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2021/167 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione, del 7 novembre 2020, relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 373 del 9.11.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/425 della Commissione, del 9 marzo 2021, che dispone la sospensione di alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 84 dell’9.3.2021, pag. 16).

(4)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).


Top