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Document 32017R0750

Regolamento delegato (UE) 2017/750 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

C/2017/1202

GU L 113 del 29.4.2017, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogato da 32018R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/750/oj

29.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/750 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell'anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell'esercizio fiscale 2016 (dal 1o ottobre 2015 al 30 settembre 2016) nonché alla distribuzione aggiuntiva dei dazi antidumping e compensativi riscossi negli esercizi fiscali 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all'Unione europea ammonta a 8 165 179 USD.

(3)

L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è aumentata. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo dei prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata al 4,3 %.

(4)

L'effetto di un dazio doganale supplementare del 4,3 % ad valorem sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 8 165 179 USD.

(5)

Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 673/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem del 4,3 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*1), sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1; quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati con tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) quale modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (2).

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6204 62 31

»


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