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Document 32015R1785

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1785 della Commissione, del 5 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 260 del 7.10.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1785/oj

7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1785 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetta «testa di scopa frangiata lavapavimenti» o «mop») costituito da filacce fissate a un adattatore di plastica inteso a collegare l'articolo a un manico.

(Cfr. illustrazione) (1)

9603 90 99

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9603, 9603 90 e 9603 90 99.

Un insieme di filacce montato su un manico costituisce una scopa frangiata lavapavimenti. L'articolo è un insieme di filacce fissato a un adattatore di plastica che serve a collegare l'articolo a un manico. Di conseguenza, la testa di scopa frangiata lavapavimenti dovrebbe essere considerata un articolo incompleto avente carattere essenziale di scopa ai sensi della regola generale 2 a), in quanto l'adattatore di plastica è progettato per essere montato su un manico (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9603, D), primo paragrafo).

L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 9603 90 99 come «testa di scopa frangiata lavapavimenti».

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(1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.


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