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Document 32014R1312

    Regolamento (UE) n. 1312/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di dati territoriali

    GU L 354 del 11.12.2014, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1312/oj

    11.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 354/8


    REGOLAMENTO (UE) N. 1312/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di dati territoriali

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura di informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1089/2010 (2) della Commissione reca disposizioni tecniche unicamente per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali.

    (2)

    L'interoperabilità dei servizi di dati territoriali è caratterizzata dalla capacità di comunicare, eseguire o trasferire dati da uno all'altro. Occorre pertanto completare le informazioni riguardanti i servizi relativi ai dati territoriali con metadati aggiuntivi. L'interoperabilità dei servizi di dati territoriali riguarda anche l'armonizzazione del contenuto del servizio, se pur in misura minore, in contrasto con le modalità di attuazione relative ai set di dati territoriali.

    (3)

    Nell'ambito dell'elaborazione delle modalità di attuazione previste dalla direttiva 2007/2/CE, l'accento è stato posto inizialmente sui servizi di base, ovvero i servizi di rete, con il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (3), e sull'interoperabilità dei set di dati territoriali con il regolamento (UE) n. 1089/2010. Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1089/2010 per integrarvi disposizioni di esecuzione relative ai servizi di dati territoriali.

    (4)

    Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è modificato come segue:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alle modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

    2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi di rete che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (4).

    ;

    2)

    all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 31 a 38:

    «31.   “punto finale” (end point): l'indirizzo Internet utilizzato per chiamare direttamente un'operazione fornita da un servizio di dati territoriali;

    32.   “punto d'accesso” (access point): un indirizzo Internet contenente una descrizione dettagliata di un servizio di dati territoriali, compreso un elenco di punti finali per consentirne l'esecuzione;

    33.   “servizio di dati territoriali invocabili” (invocable spatial data service): tutti gli elementi seguenti:

    a)

    un servizio di dati territoriali i cui metadati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (5);

    b)

    un servizio di dati territoriali di cui almeno un localizzatore delle risorsa è un punto di accesso;

    c)

    un servizio di dati territoriali che sia conforme ad un insieme di specifiche tecniche documentate e accessibili al pubblico che forniscono le informazioni necessarie per la sua esecuzione;

    34.   “servizio di dati territoriali interoperabili” (interoperable spatial data service): un servizio di dati territoriali richiamabili che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VI;

    35.   “servizio di dati territoriali armonizzato” (harmonised spatial data service): un servizio di dati territoriali interoperabile che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VII;

    36.   “set di dati territoriali conforme” (conformant spatial data set): un set di dati territoriali che soddisfa le prescrizioni del presente regolamento;

    37.   “operazione” (operation): un'azione supportata da un servizio di dati territoriali;

    38.   “interfaccia” (interface): l'insieme di operazioni designato che caratterizza il comportamento di un'entità secondo la definizione della norma ISO 19119: 2005.

    ;

    3)

    l'articolo 6 è così modificato:

    a)

    Il titolo è sostituito dal seguente:

    «Elenchi di codici ed elencazioni per i set di dati territoriali»

    ;

    b)

    al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Gli elenchi di codici possono essere di uno dei seguenti tipi, come specificato negli allegati da I a IV»;

    4)

    all'articolo 8, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Gli aggiornamenti dei dati sono messi a disposizione di tutti i servizi relativi ai dati territoriali correlati, entro il termine di cui al paragrafo 2.»

    ;

    5)

    Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti articoli:

    «Articolo 14 bis

    Prescrizioni per i servizi di dati territoriali richiamabili

    Entro il 10 dicembre 2015, gli Stati membri forniscono i metadati per servizi di dati territoriali richiamabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

    Articolo 14 ter

    Accordi di interoperabilità e prescrizioni di armonizzazione per servizi di dati territoriali richiamabili

    I servizi di dati territoriali richiamabili relativi ai dati contenuti in almeno un set di dati territoriali conforme devono soddisfare le prescrizioni di interoperabilità di cui agli allegati V e VI e, quando possibile, le prescrizioni in materia di armonizzazione di cui all'allegato VII.»

    ;

    6)

    è aggiunto l'allegato V, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento;

    7)

    è aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento;

    8)

    è aggiunto l'allegato VII, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

    (3)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag.9).

    (4)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).»

    (5)  Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).»


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO V

    Disposizioni di esecuzione per i servizi di dati territoriali richiamabili

    PARTE A

    Convenzioni di scrittura

    Analogamente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1205/2008 sono utilizzate le seguenti convenzioni di scrittura per i metadati dei servizi di dati territoriali.

    Qualora ciò sia specificato nella descrizione degli elementi di metadati, i domini di valore sono utilizzati con la molteplicità definita nelle tabelle corrispondenti. In relazione a un particolare dominio, ogni valore è definito da:

    un identificatore numerico,

    un nome testuale per gli utilizzatori umani che può essere tradotto nelle varie lingue comunitarie,

    un nome linguisticamente neutro per i computer (valore espresso tra parentesi),

    una descrizione o una definizione facoltative.

    La tabella contiene le informazioni seguenti:

    la prima colonna contiene il riferimento al punto dell'allegato che definisce l'elemento di metadati o il gruppo di elementi di metadati;

    la seconda colonna contiene il nome dell'elemento di metadati o del gruppo di elementi di metadati;

    la terza colonna indica la molteplicità dell'elemento di metadati. L'espressione della molteplicità è conforme alla notazione prevista nel linguaggio di modellizzazione unificato (Unified Modelling Language — UML), in cui:

    N significa che ci sono solo N occorrenze di questo elemento di metadati in un insieme di risultati;

    1..* indica che c'è almeno un'occorrenza di questo elemento di metadati in un insieme di risultati;

    0..1 indica che la presenza dell'elemento di metadati in un insieme di risultati è facoltativa, ma che può verificarsi solo un'unica volta;

    0..* indica che la presenza dell'elemento di metadati in un insieme di risultati è facoltativa, ma che può verificarsi una o più volte;

    quando la molteplicità è 0..1 o 0..*, la condizione determina quando gli elementi di metadati sono obbligatori,

    la quarta colonna contiene una dichiarazione di condizione qualora la molteplicità non si applichi a tutti i tipi di risorse. Tutti gli elementi sono obbligatori nelle altre circostanze.

    PARTE B

    Elemento di metadati» Categoria«

    1.   Categoria

    Si tratta di un'indicazione del riferimento dello statuto del servizio di dati territoriali rispetto alla richiamabilità.

    Il dominio di valore di questo elemento di metadati è il seguente:

    1.1.   Richiamabile (invocable)

    Il servizio di dati territoriali è un servizio di dati territoriali richiamabile.

    1.2.   Interoperabile (interoperable)

    Il servizio di dati territoriali richiamabile è un servizio di dati territoriali interoperabile

    1.3.   Armonizzato (harmonized)

    Il servizio di dati territoriali interoperabile è un servizio di dati territoriali armonizzato.

    PARTE C

    Istruzioni concernenti la molteplicità e le condizioni degli elementi di metadati

    I nuovi metadati che descrivono il servizio di dati territoriali comprendono gli elementi di metadati o i gruppi di elementi di metadati elencati nella tabella 1.

    Questi elementi di metadati o questi gruppi di elementi di metadati sono conformi alla molteplicità prevista e alle relative condizioni elencate nella tabella 1.

    Quando non sono indicate condizioni in relazione a un elemento di metadati specifico, questo elemento è obbligatorio.

    Tabella 1

    Metadati per i servizi di dati territoriali richiamabili

    Riferimento

    Nuovi elementi di metadati

    Molteplicità

    Condizione

    1

    Categoria

    0..1

    Obbligatorio per un servizio di dati territoriali richiamabile

    PARTE D

    Prescrizioni supplementari concernenti i metadati di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008

    1.   Localizzatore della risorsa

    L'elemento di metadati» localizzatore della risorsa «riportato nel regolamento (CE) n. 1205/2008 contiene anche tutti i punti di accesso del fornitore di servizi di dati territoriali e questi punti di accesso sono identificati come tali in modo univoco.

    2.   Specifica

    L'elemento di metadati» specifica «di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008 fa riferimento o contiene anche le specifiche tecniche (tra cui il documento di orientamento tecnico Inspire ma non solo) cui il servizio di dati territoriali richiamabile è pienamente conforme, fornendo tutti gli elementi tecnici necessari (umani e, se del caso, adatti alla lettura ottica) per consentire di richiamarlo.»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO VI

    Disposizioni di esecuzione per l'interoperabilità dei servizi di dati territoriali richiamabili

    PARTE A

    Prescrizioni supplementari concernenti i metadati di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008

    1.   Condizioni applicabili all'accesso e all'uso

    Le restrizioni tecniche applicabili all'accesso e all'uso del servizio di dati territoriali sono documentati nell'elemento di metadati» VINCOLI RELATIVI ALL'ACCESSO E ALL'USO «di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008.

    2.   Parte responsabile

    La» parte responsabile «di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008 contiene almeno la descrizione dell'organizzazione custode responsabile, corrispondente alla funzione di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008.

    PARTE B

    Elementi di metadati

    3.   Identificatore di sistemi di riferimento di coordinate

    Se del caso, questo è l'elenco dei sistemi di riferimento di coordinate supportati dal servizio di dati territoriali.

    Ogni sistema di riferimento di coordinate supportato è espresso mediante un identificatore.

    4.   Qualità del servizio

    Si tratta della qualità minima del servizio stimata dalla parte responsabile del servizio di dati territoriali e che dovrebbe essere valida per un periodo di tempo.

    4.1.   Criteri

    Si tratta dei criteri cui le misure si riferiscono.

    Il dominio di valore di questo elemento di metadati è il seguente:

    4.1.1.   Disponibilità (availability)

    Descrive la percentuale di tempo in cui il servizio è disponibile.

    4.1.2.   Prestazione (performance)

    Descrive la velocità con cui una richiesta al servizio di dati territoriali può essere completata.

    4.1.3.   Capacità (capacity)

    Descrive il numero massimo di richieste simultanee che può essere completato con la prestazione dichiarata.

    4.2.   Misurazione

    4.2.1.   Descrizione

    Descrive la misurazione per ciascun criterio.

    Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

    4.2.2.   Valore (value)

    Descrive il valore della misurazione per ciascun criterio.

    Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

    4.2.3.   Unità (unit)

    Descrive l'unità della misurazione per ciascun criterio.

    Il dominio di valore di questo elemento di metadati è testo libero.

    PARTE C

    Istruzioni concernenti la molteplicità e le condizioni degli elementi di metadati

    I metadati che descrivono un servizio di dati territoriali interoperabile comprendono gli elementi di metadati o i gruppi di elementi di metadati elencati nella tabella 1.

    Questi elementi di metadati o questi gruppi di elementi di metadati sono conformi alla molteplicità prevista e alle relative condizioni elencate nella tabella 1.

    Quando non è espressa alcuna condizione in relazione a un elemento di metadati specifico, questo elemento è obbligatorio.

    Tabella 1

    Metadati per servizi di dati territoriali

    Riferimento

    Nuovi elementi di metadati

    Molteplicità

    Condizione

    1

    Identificatore di sistemi di riferimento di coordinate

    1..*

    Obbligatorio se pertinente

    2

    Qualità del servizio

    3..*»

     


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO VII

    Disposizioni di esecuzione per l'armonizzazione dei servizi di dati territoriali interoperabili

    PARTE A

    Caratteristiche

    1.   Qualità del servizio

    La probabilità che un servizio di dati territoriali armonizzato sia disponibile è del 98 %.

    2.   Codifica di output

    Un servizio di dati geografici armonizzato che rappresenta oggetti territoriali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/2/CE codifica questi oggetti territoriali conformemente al presente regolamento.

    PARTE B

    Elementi di metadati

    3.   Metadati di richiamata

    L'elemento di metadati» richiamata «documenta le interfacce di servizio di dati territoriali armonizzato e elenca i punti finali per consentire la comunicazione macchina/macchina.

    PARTE C

    Istruzioni concernenti la molteplicità e le condizioni degli elementi di metadati

    I metadati dei servizi di dati territoriali armonizzati comprendono l'elemento di metadati o il gruppo di elementi di metadati elencato nella tabella 1.

    Questo elemento di metadati o questo gruppo di elementi di metadati è conforme alla molteplicità prevista e alle relative condizioni stabilite nella tabella 1.

    Quando non è espressa alcuna condizione in relazione a un elemento di metadati specifico, questo elemento è obbligatorio.

    Tabella 1

    Metadati per i servizi di dati territoriali armonizzati

    Riferimento

    Nuovi elementi di metadati

    Molteplicità

    Condizione

    1

    Metadati di richiamata

    1..*

     

    PARTE D

    Operazioni

    1.   Elenco delle operazioni

    Un servizio di dati territoriali armonizzato garantisce l'esecuzione delle operazioni elencate nella tabella 2.

    Tabella 2

    Operazioni per servizi di dati territoriali armonizzati

    Operazione

    Ruolo

    Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzati

    Fornisce tutte le informazioni necessarie concernenti il servizio e ne descrive le capacità

    2.   Operazione» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato«

    2.1.   Richiesta» Accedere a metadati del servizio di dati territoriali armonizzato«

    2.1.1.   Parametri della domanda» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato«

    Il parametro della domanda» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato «indica il linguaggio naturale del contenuto della risposta a» Accedere a metadati del servizio di dati territoriali armonizzato«.

    2.2.   Risposta a» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato«

    La risposta a» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato «contiene le serie di parametri seguenti:

    metadati del servizio di dati territoriali armonizzato;

    metadati delle operazioni;

    linguaggi.

    2.2.1.   Parametri dei metadati di servizio di dati territoriali armonizzato

    I parametri dei metadati del servizio di dati territoriali armonizzati contengono almeno gli elementi di metadati Inspire del servizio di dati territoriali armonizzati stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 1205/2008.

    2.2.2.   Parametri» Metadati delle operazioni«

    Il parametro dei metadati delle operazioni fornisce metadati concernenti le operazioni del servizio di dati territoriali armonizzato. Contiene almeno una descrizione di ciascuna operazione, ivi compresa, come minimo, una descrizione dei dati scambiati e l'indirizzo di rete.

    2.2.3.   Parametri dei linguaggi

    Sono forniti due parametri di linguaggio:

    il parametro del linguaggio di risposta (Response Language) che indica il linguaggio naturale utilizzato nei parametri di risposta a» Accedere a metadati di servizio di dati territoriali armonizzato«;

    il parametro dei linguaggi supportati che contiene l'elenco dei linguaggi naturali supportati dal servizio di dati territoriali armonizzato.»


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