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Document 32014R0771
Commission Implementing Regulation (EU) No 771/2014 of 14 July 2014 laying down rules pursuant to Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund with regard to the model for operational programmes, the structure of the plans for the compensation of additional costs incurred by operators in the fishing, farming, processing and marketing of certain fishery and aquaculture products from the outermost regions, the model for the transmission of financial data, the content of the ex ante evaluation reports and the minimum requirements for the evaluation plan to be submitted under the European Maritime and Fisheries Fund
Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
GU L 209 del 16.7.2014, p. 20–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2020
16.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 771/2014 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2014
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 72, paragrafo 3, l'articolo 98, paragrafo 2, e l'articolo 115, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 508/2014 è necessario adottare disposizioni volte a definire:
|
(2) |
Tali disposizioni sono strettamente collegate, in quanto vertono su vari aspetti del contenuto e della presentazione dei programmi operativi e dei piani di compensazione che gli Stati membri devono presentare nell'ambito del FEAMP. Al fine di garantire la necessaria coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e agevolarne l'applicazione da parte dell'autorità di gestione, è opportuno includerle nel presente regolamento. |
(3) |
Il modello per i programmi operativi dovrebbe consentire di armonizzare la presentazione dei dati in ogni sezione del programma operativo. Ciò è necessario per garantire che i dati siano coerenti, comparabili e, se necessario, aggregabili. |
(4) |
Il modello per i programmi operativi costituirà la base per lo sviluppo del sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per quanto riguarda i programmi operativi. Il modello dovrebbe quindi definire le modalità in base alle quali i dati relativi ai programmi operativi saranno inseriti nel sistema elettronico di scambio dei dati. Tuttavia esso non dovrebbe influire sulla presentazione finale dei programmi operativi, compresa la disposizione del testo e delle tabelle, in quanto il sistema elettronico di scambio dei dati dovrà essere predisposto per gestire diverse forme di strutturazione e presentazione dei dati immessi nel sistema. |
(5) |
Il modello per la presentazione dei programmi operativi dovrebbe rispecchiare il contenuto del programma operativo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014 e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di assicurare la coerenza delle condizioni relative all'immissione dei dati, è opportuno che il modello stabilisca le specifiche tecniche di ogni campo del sistema di scambio elettronico dei dati. Il modello dovrebbe offrire la possibilità di presentare, oltre ai dati strutturati, informazioni non strutturate sotto forma di allegati obbligatori o non obbligatori, per i quali non è necessario stabilire specifiche tecniche. |
(6) |
L'articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 dispone che gli Stati membri interessati trasmettano alla Commissione un piano di compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche contemplate nell'articolo 349 TFUE. |
(7) |
A norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 508/2014, detti piani di compensazione dovrebbero includere anche informazioni sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri a titolo di finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani stessi. |
(8) |
La struttura del piano di compensazione dovrebbe garantire la coerenza e la qualità delle informazioni, un minimo livello di dettaglio e un formato standardizzato. Essa dovrebbe inoltre consentire la comparabilità tra le regioni interessate nonché tra i vari anni di attuazione. |
(9) |
La struttura del piano di compensazione dovrebbe includere l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che possono beneficiare della compensazione e le categorie di operatori ammissibili di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 508/2014, ripartiti per regione ultraperiferica. |
(10) |
La struttura del piano di compensazione dovrebbe inoltre includere il livello di compensazione calcolato in conformità dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 508/2014. |
(11) |
L'articolo 98 del regolamento (UE) n. 508/2014 dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una previsione dell'importo per il quale prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo. |
(12) |
Il modello che gli Stati membri devono utilizzare per presentare tale previsione dovrebbe garantire alla Commissione di disporre di informazioni uniformi in tempo utile, al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, creare le condizioni per un'attuazione efficace del programma e agevolare la gestione finanziaria. |
(13) |
A norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri sono tenuti a effettuare valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma. L'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che tali valutazioni ex ante siano presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante a norma dell'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbero garantire la necessaria armonizzazione dei dati, per consentire alla Commissione di effettuare la sintesi delle relazioni ex ante a livello dell'Unione prevista all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 508/2014. |
(14) |
A norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione redige un piano di valutazione del programma operativo. L'articolo 18, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 508/2014 dispone che il piano di valutazione sia incluso nei programmi operativi. I requisiti minimi applicabili al piano di valutazione dovrebbero consentire alla Commissione di verificare che le attività di valutazione e le risorse previste dal piano siano realistiche e che consentiranno agli Stati membri di rispettare i requisiti in materia di valutazione di cui all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 56, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(15) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Presentazione del contenuto dei programmi operativi
Il contenuto del programma operativo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014 è presentato secondo il modello riportato nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Struttura del piano di compensazione per le regioni ultraperiferiche
La struttura del piano di compensazione per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 508/2014 è definita nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Modello per la trasmissione dei dati finanziari
Per la comunicazione alla Commissione dei dati finanziari in conformità dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 508/2014 gli Stati membri si avvalgono del modello che figura nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Contenuto della valutazione ex ante
La valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è allegata al programma operativo nella forma di una relazione contenente i seguenti elementi:
a) |
una sintesi redatta in lingua inglese; |
b) |
una sintesi redatta nella o nelle lingue dello Stato membro interessato; |
c) |
gli elementi specifici di cui all'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 5
Requisiti minimi per il piano di valutazione
I requisiti minimi applicabili al piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano nell'allegato I, punto 10, del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
ALLEGATO I
Modello per i programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
CCI |
<0.1 type="S" maxlength="15" input="S"> (1) |
Titolo |
<0.2 type="S" maxlength="255" input="M"> |
Versione |
<0.3 type="N" input="G"> |
Primo anno |
<0.4 type="N" maxlength="4" input="M"> |
Ultimo anno |
<0.5 type="N" maxlength="4" input="M"> |
Ammissibile a decorrere da |
<0.6 type="D" input="G"> |
Ammissibile fino a |
<0.7 type="D" input="G"> |
Numero della decisione CE |
<0.8 type="S" input="G"> |
Data della decisione CE |
<0.9 type="D" input="G"> |
1. PREPARAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI E PARTECIPAZIONE DEI PARTNER
1.1. Preparazione dei programmi operativi e partecipazione dei partner [in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014]
<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">
1.2. Esito della valutazione ex ante [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 508/2014]
1.2.1. Descrizione del processo di valutazione ex ante
<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">
1.2.2. Sintesi delle raccomandazioni dei valutatori ex ante e descrizione sommaria del seguito ad esse riservato
Argomento [predefinito dalla COM] |
Raccomandazione |
Seguito riservato alla raccomandazione o motivo per cui non si è tenuto conto della raccomandazione |
<1.2.2 type="S" input="S"> |
<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M"> |
<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M"> |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
2. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]
2.1. Analisi SWOT e identificazione dei bisogni
La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP
Priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP |
Titolo della priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP <2.1 type="S" input="S">] |
Punti di forza |
<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M"> |
Punti deboli |
<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M"> |
Opportunità |
<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M"> |
Rischi |
<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M"> |
Identificazione dei bisogni sulla base dell'analisi SWOT |
<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M"> |
Coerenza dell'analisi SWOT con il piano strategico nazionale pluriennale per l'acquacoltura (2) |
<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M"> |
Coerenza dell'analisi SWOT con i progressi nel conseguimento di un buono stato ecologico tramite lo sviluppo e l'attuazione di una strategia per l'ambiente marino |
<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M"> |
Esigenze specifiche relative all'occupazione, all'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi e alla promozione dell'innovazione |
<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M"> |
2.2. Indicatori di contesto relativi alla situazione di partenza
La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP
Priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP |
Titolo della priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP <2.2 type="S" input="S"> |
||||
Indicatore di contesto relativo alla situazione di partenza |
Anno di riferimento |
Valore |
Unità di misura |
Fonte di informazione |
Osservazioni/ giustificazione |
<2.2 type="S" input="S"> |
<2.2 type="N" input="S"> |
<2.2 type="N" input="M"> |
<2.2 type="S" input="G"> |
<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M"> |
<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M"> |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
3. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA RELATIVA AL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO A UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]
3.1. Descrizione della strategia
3.2. Obiettivi specifici e indicatori di risultato
La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP
Priorità dell'Unione |
Titolo della priorità dell'Unione <3.2 type="S" input="S"> |
||
Obiettivo specifico |
Titolo dell'obiettivo specifico <3.2 type="S" input="S"> |
||
Indicatore di risultato (obiettivo perseguito dallo Stato membro con il sostegno del FEAMP) |
Titolo dell'indicatore di risultato e relativa unità di misura |
Valore obiettivo per il 2023 |
Unità di misura |
<3.2 type="S" input="S"> |
<3.2 type="N" input="M"> |
<3.2 type="S" input="G"> |
|
… |
… |
… |
3.3. Pertinenti misure e indicatori di output
La tabella che segue va compilata per ciascuno degli obiettivi specifici precedentemente selezionati della pertinente priorità dell'Unione
Priorità dell'Unione |
Titolo della priorità dell'Unione <3.3 type="S" input="G"> |
|||||
Obiettivo specifico |
Titolo dell'obiettivo specifico <3.3 type="S" input="G"> |
|||||
Titolo della misura pertinente selezionata |
|
Indicatori di output per misura |
Giustificazione della combinazione delle misure del FEAMP (corroborata dalla valutazione ex ante e dall'analisi SWOT) |
Obiettivo tematico al quale contribuisce la misura selezionata |
||
Opportunità di includere l'indicatore nel quadro di riferimento dei risultati |
Titolo dell'indicatore di output e relativa unità di misura |
Valore obiettivo per il 2023 |
Unità di misura |
|||
<3.3 type="S" input="S"> |
<3.3 type="B" input="S"> |
<3.3 type="S" input="S"> |
<3.3 type="N" input="M"> |
<3.3 type="S" input="G"> |
<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M"> |
<3.3 type="S" input="G"> |
<3.3 type="S" input="S"> |
<3.3 type="B" input="S"> |
<3.3 type="S" input="S"> |
<3.3 type="N" input="M">] |
<3.3 type="S" input="G"> |
<3.3 type="S" input="G"> |
|
…. |
… |
… |
… |
… |
… |
3.4. Descrizione della complementarità del programma con altri Fondi ESI
3.4.1. Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi ESI e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali
3.4.2. Principali azioni programmate per la riduzione degli oneri amministrativi
3.5. Informazioni sulle strategie macroregionali o relative ai bacini marittimi (se del caso)
4. REQUISITI CONCERNENTI SPECIFICHE MISURE DEL FEAMP
4.1. Descrizione delle esigenze specifiche delle zone Natura 2000 e contributo del programma alla creazione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
4.2. Descrizione del piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014]
4.3. Descrizione del metodo di calcolo dei costi semplificati in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (4)
4.4. Descrizione del metodo di calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno in conformità all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 508/2014
4.5. Descrizione del metodo di calcolo delle indennità compensative secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, e degli articoli 53, 54, 55 e 67 del regolamento (UE) n. 508/2014
4.6. Per quanto riguarda le misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014, tale descrizione comprende gli obiettivi e le misure da adottare per la riduzione della capacità di pesca in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Va inoltre fornita una descrizione del metodo di calcolo del premio da concedere a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 508/2014
4.7. Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali [in conformità all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 508/2014]
4.8. Descrizione del ricorso all'assistenza tecnica [in conformità all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 508/2014]
4.8.1. Assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro
4.8.2. Istituzione di reti nazionali
5. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE INTEGRATO
5.1. Informazioni sull'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Le informazioni devono vertere essenzialmente sul ruolo del CLLD nel PO del FEAMP, conformemente alle informazioni contenute nell'accordo di partenariato, evitando di ripetere informazioni in esso contenute.
5.1.1. Descrizione della strategia per il CLLD [in conformità all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 508/2014]
5.1.2. Elenco dei criteri applicati alla selezione delle zone di pesca [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 508/2014]
5.1.3. Elenco dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 508/2014]
5.1.4. Descrizione chiara dei ruoli rispettivi dei FLAG, dell'autorità di gestione o dell'organismo designato con riguardo alle funzioni di esecuzione connesse alla strategia [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera m), punto ii), del regolamento (UE) n. 508/2014]
5.1.5. Informazioni sugli anticipi versati ai FLAG [in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014]
Per la sezione relativa alle reti nazionali a favore dei FLAG si rimanda al punto 4.8.2 (assistenza tecnica)
5.2. Informazioni sugli investimenti territoriali integrati (ITI) [in conformità all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013].
Se un ITI istituito nell'ambito dei Fondi strutturali è integrato da un sostegno finanziario del FEAMP si prega di compilare la seguente tabella:
Misure interessate FEAMP [selezionare dall'elenco a discesa] |
Dotazione finanziaria indicativa assegnata dal FEAMP, in EUR |
<5.2 type="S" input="S"> |
<5.2 type="N" input="M"> |
<5.2 type="S" input="S"> |
|
… |
6. RISPETTO DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 55 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]
6.1. Identificazione delle condizionalità ex ante applicabili e valutazione del rispetto delle stesse
6.1.1. Tabella: condizionalità ex ante specifiche del FEAMP applicabili e valutazione del rispetto delle stesse
Condizionalità ex ante |
Priorità dell'Unione o priorità alle quali si applica la condizionalità |
La condizionalità applicabile è rispettata? SÌ / NO / IN PARTE |
Criteri |
Criteri rispettati (Sì/No) |
Autovalutazione accompagnata da spiegazioni sul rispetto di ciascun criterio delle condizionalità ex ante applicabili |
Riferimenti (strategie, atti legali o altri documenti pertinenti, compresi i pertinenti articoli, paragrafi o sezioni, accompagnati da link internet o con accesso al testo completo) |
<6.1 type="S" input="S"> |
<6.1 type="S" input="S"> |
<6.1 type="B" input="S"> |
<6.1 type="S" maxlength="500" input="S"> |
<6.1 type="B" input="S"> |
<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M"> Criterio 1 |
<6.1 type="S" maxlength="500" input="M"> |
… |
|
|
<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M"> Criterio 2 |
<6.1 type="S" maxlength="500" input="M"> |
||
|
|
… |
… |
|||
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
… |
|
|
… |
… |
6.1.2. Tabella: condizionalità ex ante generali applicabili e valutazione del rispetto delle stesse
6.2. Descrizione delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e del calendario di attuazione
6.2.1. Tabella: azioni previste per conseguire il rispetto delle condizionalità ex ante specifiche del FEAMP
Condizionalità ex ante |
Criteri non soddisfatti |
Azioni da adottare |
Termine (data) |
Organismi responsabili |
<6.2 type="S" input="S"> |
<6.2 type="S" input="S"> |
<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M"> Azione 1 |
<6.2 type="D" input="M"> |
<6.2 type="S" maxlength="500" input="M"> Organismo x |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
|
6.2.2. Tabella: azioni previste per conseguire il rispetto delle condizionalità ex ante generali
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 22 E ALL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]
7.1. Tabella: quadro di riferimento dei risultati
La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP
Priorità dell'Unione |
|
|
Indicatore e unità di misura, ove pertinente [indicatori di output tra quelli precedentemente selezionati al punto 3.3 nell'ambito delle priorità dell'Unione da includere nel quadro di riferimento dei risultati] |
Obiettivo intermedio per il 2018 |
Obiettivi per il 2023 [generati automaticamente a partire del capitolo del programma operativo relativo alla strategia del programma stesso] |
Indicatore finanziario |
<7.1 type="N" input="M"> |
<7.1 type="N" input="M"> |
<7 type="S" input="G"> Indicatori di output 1 |
<7.1 type="N" input="M"> |
<7.1 type="N" input="G"> |
<7 type="S" input="G"> Indicatore di output 2 |
<7.1 type="N" input="M"> |
<7.1 type="N" input="G"> |
… |
… |
… |
7.2. Tabella: motivazione della scelta degli indicatori di output da includere nel quadro di riferimento dei risultati
La tabella che segue va compilata per ciascuna delle pertinenti priorità dell'Unione nell'ambito del FEAMP
Priorità dell'Unione |
|
Motivazioni della selezione degli indicatori di output inclusi nel quadro di riferimento dei risultati (5), compresa una spiegazione della quota della dotazione finanziaria rappresentata da operazioni che produrranno i risultati, nonché il metodo applicato per il calcolo di detta quota, che deve superare il 50 % della dotazione finanziaria assegnata alla priorità |
<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M"> |
Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore degli obiettivi intermedi e finali e il metodo di calcolo (ad esempio, costi unitari, parametri di riferimento, tasso di attuazione standard o tasso di attuazione precedente, pareri degli esperti e conclusioni della valutazione ex ante) |
<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M"> |
Informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dei risultati secondo le disposizioni dell'accordo di partenariato |
<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M"> |
8. PIANO DI FINANZIAMENTO [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E ALL'ATTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]
8.1. Contributo totale del FEAMP previsto per ogni anno, in EUR
Anno |
Dotazione principale del FEAMP (6) |
Riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP |
2014 |
<8.1 type="N" input="G"> |
<8.1 type="N" input="G"> |
2015 |
<8.1 type="N" input="G"> |
<8.1 type="N" input="G"> |
2016 |
<8.1 type="N" input="G"> |
<8.1 type="N" input="G"> |
2017 |
<8.1 type="N" input="G"> |
<8.1 type="N" input="G"> |
2018 |
<8.1 type="N" input="G"> |
<8.1 type="N" input="G"> |
2019 |
<8.1 type="N" input="G"> |
<8.1 type="N" input="G"> |
2020 |
<8.1 type="N" input="G"> |
<8.1 type="N" input="G"> |
Totale |
<8.1 type="N" input="G"> |
<8.1 type="N" input="G"> |
8.2. Contributo del FEAMP e tasso di cofinanziamento per le priorità dell'Unione, l'assistenza tecnica e altre forme di sostegno (in EUR)
|
|
Sostegno totale |
Dotazione principale (finanziamento totale meno riserva di efficacia dell'attuazione) |
Riserva di efficacia dell'attuazione |
Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione |
||||||
Priorità dell'Unione |
Misura(e) nell'ambito della priorità dell'Unione |
Contributo del FEAMP (compresa la riserva di efficacia dell'attuazione) |
Contropartita nazionale (compresa la riserva di efficacia dell'attuazione) |
Tasso di cofinanziamento del FEAMP |
Sostegno del FEAMP |
Contropartita nazionale |
Riserva di efficacia dell'attuazione del FEAMP |
Contropartita nazionale (7) |
|||
a |
b |
c = a/(a + b) × 100 |
d = a – f |
e = b 0150 g |
f |
g = b * (f/a) |
h = f/a × 100 |
||||
|
Articolo 33, articolo 34 e articolo 41, paragrafo 2 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP) |
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
50 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
|
||
Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell'Unione n. 1 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP) |
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
max. 75 %, min. 20 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
||||
|
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
max. 75 %, min. 20 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
|
|||
|
Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche, raccolta e gestione di dati (articolo 13, paragrafo 4, del FEAMP) |
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
80 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
|
||
Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi (articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d), e da f) a l)) (articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP) |
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
90 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
||||
Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi (articolo 76, paragrafo 2, lettera e)) (articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP) |
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
70 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
||||
|
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
max. 85 %, min. 20 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
|
|||
|
Aiuti al magazzinaggio (articolo 67) (articolo 13, paragrafo 6, del FEAMP) |
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
100 % |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
Compensazione alle regioni ultraperiferiche (articolo 70) (articolo 13, paragrafo 5, del FEAMP) |
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
100 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
||||
Dotazione finanziaria per la parte restante della priorità dell'Unione n. 5 (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP) |
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
max. 75 %, min. 20 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
||||
|
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
max. 75 %, min. 20 % |
|
|
<8.2 type="N" input="M"> |
|
|
|||
Assistenza tecnica (articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP) |
<8.2 type="N" input="M"> |
<8.2 type="N" input="M"> |
max. 75 %, min. 20 % |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
Totale [calcolato automaticamente]: |
<8.2 type="N" input="G"> |
<8.2 type="N" input="G"> |
N.A. |
<8.2 type="N" input="G"> |
<8.2 type="N" input="G"> |
<8.2 type="N" input="G"> |
<8.2 type="N" input="G"> |
N.A. |
8.3. Contributo del FEAMP agli obiettivi tematici dei Fondi ESI
Obiettivo tematico |
Contributo del FEAMP, in EUR |
||
|
<8.3 type="N" input="M"> |
||
|
<8.3 type="N" input="M"> |
||
|
<8.3 type="N" input="M"> |
||
|
<8.3 type="N" input="M"> |
9. PRINCIPI ORIZZONTALI
9.1. Descrizione delle azioni volte a tener conto dei principi enunciati agli articoli 5 (8) , 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013
9.1.1. Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione [articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013]
9.1.2. Sviluppo sostenibile
9.2. Importo indicativo del sostegno destinato a obiettivi in materia di cambiamento climatico [in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014]
Misure del FEAMP che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico [pertinenti misure del FEAMP inserite dallo Stato membro nel capitolo del PO «Descrizione della strategia»] |
Coefficiente (9) |
Contributo indicativo del FEAMP, in EUR [importo complessivo per misura] |
Quota della dotazione totale del FEAMP destinata al programma operativo (%) |
<9.2 type="S" input="G"> |
<9.2 type="N" input="G"> (9) |
<9.2 type="N" input="M"> |
<9.2 type="N" input="G"> |
… |
… |
10. PIANO DI VALUTAZIONE [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 56 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA j), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]
Obiettivi e finalità del piano di valutazione |
<10 type="S" maxlength="3500" input="M"> L'analisi SWOT e la valutazione ex ante devono determinare le esigenze di valutazione per il periodo considerato. Gli obiettivi e la finalità del piano di valutazione devono rispondere a tali esigenze e assicurare che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie per la gestione del programma, per le relazioni annuali di attuazione del 2017 e 2019 e per la valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari per le valutazioni del FEAMP. |
Governance e coordinamento |
<10 type="S" maxlength="10500" input="M"> Descrizione succinta dei meccanismi di monitoraggio e valutazione, in cui figurino informazioni sul coordinamento con l'attuazione del PO del FEAMP. Identificazione dei principali organismi partecipanti e delle relative competenze. Informazioni sulla gestione della valutazione, comprese strutture organizzative quali un'unità di valutazione e/o un gruppo direttivo, il controllo della qualità, la semplificazione, ecc. |
Temi e attività di valutazione |
<10 type="S" maxlength="7000" input="M"> Informazioni sui temi e sulle attività di valutazione previsti, compreso, tra l'altro, l'adempimento dei requisiti dell'UE. Le informazioni riguardano le attività necessarie per valutare il contributo fornito da ogni priorità al conseguimento degli obiettivi, la determinazione del valore degli indicatori di risultato e degli impatti, l'analisi dell'effetto netto, questioni tematiche, questioni trasversali quali lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico e eventuali altre esigenze specifiche di valutazione. |
Strategia in materia di dati e informazioni |
<10 type="S" maxlength="7000" input="M"> Breve descrizione del sistema di registrazione, conservazione, gestione e trasmissione dei dati statistici relativi all'attuazione del PO e fornitura di dati di monitoraggio per la valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, lacune in termini di dati, potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e soluzioni proposte. Nella presente sezione occorre dimostrare che a tempo debito saranno operativi idonei sistemi di gestione dei dati. |
Calendario |
<10 type="S" maxlength="3500" input="M"> Presentazione di un calendario indicativo delle attività per garantire che i risultati della valutazione saranno disponibili nel momento stabilito, in particolare per quanto riguarda le valutazioni obbligatorie previste nel regolamento recante disposizioni comuni, i dati necessari per le relazioni annuali di attuazione più dettagliate del 2017 e 2019 e la relazione di valutazione ex post. |
Requisiti specifici per la valutazione del CLLD |
<10 type="S" maxlength="7000" input="M"> Descrizione del sostegno previsto per la valutazione a livello dei FLAG, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di metodi di autovalutazione, e orientamenti forniti ai FLAG per poter dimostrare i progressi complessivamente compiuti a livello del PO del FEAMP. |
Comunicazione |
<10 type="S" maxlength="7000" input="M"> Informazioni riguardanti la diffusione dei risultati della valutazione presso le parti interessate e i responsabili politici, meccanismi utilizzati per il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione. |
Risorse |
<10 type="S" maxlength="7000" input="M"> Descrizione delle risorse necessarie e previste per l'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie e delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione. |
11. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA m), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]
11.1. Identificazione delle autorità e degli organismi intermedi
Autorità/organismo |
Nome dell'autorità/dell'organismo |
Autorità di gestione (AG) |
<11.1 type="S" maxlength="255" input="M"> |
Organismo intermedio dell'AG (se pertinente) |
<11.1 type="S" maxlength="255" input="M"> |
Autorità di certificazione (se pertinente) |
<11.1 type="S" maxlength="255" input="M"> |
Organismo intermedio dell'autorità di certificazione (se pertinente) |
<11.1 type="S" maxlength="255" input="M"> |
Autorità di audit |
<11.1 type="S" maxlength="255" input="M"> |
11.2. Descrizione delle procedure di sorveglianza e di valutazione
11.3. Composizione generale del comitato di sorveglianza
11.4. Descrizione sommaria delle misure di informazione e pubblicità attuate
12. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI PREPOSTI AL SISTEMA DI CONTROLLO, ISPEZIONE ED ESECUZIONE [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA o), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]
12.1. Organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione
Nome dell'autorità/dell'organismo |
|
Organismo n. x <12.1 type="N" input="G"> |
<12.1 type="S" maxlength="255" input="M"> |
Organismo n. y <12.1 type="N" input="G"> |
<12.1 type="S" maxlength="255" input="M"> |
… |
… |
12.2. Descrizione succinta delle risorse umane e finanziarie disponibili per l'attuazione del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nel settore della pesca
12.3. Principali attrezzature disponibili, in particolare il numero di navi, aeromobili ed elicotteri
12.4. Elenco dei tipi di operazioni selezionati
Tipo di operazione |
Descrizione |
Tipo di operazione selezionato <12.4 type="S" input="S"> |
<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M"> |
<12.4 type="S" input="S"> |
<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M"> |
… |
… |
12.5. Collegamento con le priorità definite dalla Commissione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del FEAMP
13. RACCOLTA DEI DATI [IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERA p), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014]
13.1. Descrizione generale delle attività di raccolta dei dati previste per il periodo 2014-2020
13.2. Descrizione dei metodi di conservazione, gestione e utilizzo dei dati
13.3. Descrizione delle modalità attuate per gestire la raccolta dei dati in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario
14. STRUMENTI FINANZIARI [IN CONFORMITÀ ALLA PARTE II, TITOLO IV, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]
14.1. Descrizione dell'uso previsto degli strumenti finanziari
14.2. Selezione delle misure del FEAMP di cui è prevista l'attuazione mediante gli strumenti finanziari
Misura del FEAMP [selezionare le misure da un elenco a discesa predefinito dalla COM] |
<14.2 type="S" input="S"> |
… |
14.3. Importi indicativi di cui è previsto l'utilizzo nell'ambito degli strumenti finanziari
Importo totale del FEAMP per il periodo 2014-2020, in EUR |
<14.3 type="N" input="M"> |
Allegati del programma
— |
Elenco dei partner consultati |
— |
Relazione della valutazione ex ante accompagnata da una sintesi |
— |
Relazione sulla valutazione ambientale strategica (VAS) |
— |
Descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo (la descrizione sintetica deve anche spiegare in che modo è stato garantito il rispetto il principio di separazione delle funzioni e di indipendenza funzionale) |
— |
Piano di compensazione per le regioni ultraperiferiche |
— |
Mappe che indichino le dimensioni e l'ubicazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura, l'ubicazione dei principali porti pescherecci e siti di acquacoltura e l'ubicazione delle zone protette (GIZC, ZMP, Natura 2000). |
(1) Legenda delle caratteristiche dei campi:
|
type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano |
|
input (inserimento): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema |
|
«maxlength» = numero massimo dei caratteri spazi inclusi |
(2) applicabile alla priorità n. 2 dell'Unione.
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(4) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(5) Gli indicatori di output sono definiti dalla scelta delle misure, ma il sottoinsieme degli indicatori utilizzati nel quadro di riferimento dei risultati dovrà essere giustificato.
(6) Dotazione principale del FEAMP = Dotazione totale dell'Unione meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.
(7) La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.
(8) L'articolo 5 è descritto nella sezione 1 del programma operativo «Preparazione del programma operativo e partecipazione dei partner»
(9) Per alcune misure lo Stato membro può modificare la percentuale proposta dallo «0 %» al «40 %» come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione.
ALLEGATO II
STRUTTURA DEL PIANO DI COMPENSAZIONE
1. Identificazione dei prodotti o delle categorie di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che possono beneficiare della compensazione (1)
# |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
Categorie (2) |
Denomina-zione commerciale |
Nome scientifico |
Codice FAO |
Presentazion (3) |
Codice NC |
Quantità (4) |
|
1. |
Crostacei |
Gambero rosso |
Plesiopenaeus edwardsianus |
SSH |
congelati |
|
X tonnellate/anno |
2. |
… |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
2. Identificazione degli operatori (5)
# |
(1) |
(2) |
Operatori o loro associazioni |
Categorie di prodotti o prodotti [in conformità alle colonne (1) o (2) della tabella 1] |
|
1. |
Pescatori |
Crostacei (se il calcolo è effettuato per categoria)/gambero rosso (se il calcolo è effettuato per prodotto) |
2. |
Acquacoltori |
… |
… |
|
|
3. Livello di compensazione dei costi supplementari, calcolato per prodotto o categoria di prodotti
Prodotto o categoria di prodotti (6)
Categoria e costi |
Costo medio (7)/anno |
Giustificazione dei costi supplementari |
||
Costi sostenuti dall'operatore nella regione ultraperiferica |
Costi sostenuti dall'operatore nella parte continentale del territorio dello Stato membro |
Costo supplementare (8) (livello massimo di compensazione) |
||
|
(a) |
(b) |
(c) = (b) – (a) |
|
Categoria 1-A: Costi di produzione dei prodotti della pesca |
||||
Carburante |
|
|
|
|
Lubrificante |
|
|
|
|
Parti soggette ad usura |
|
|
|
|
Manutenzione (compreso il carenaggio) |
|
|
|
|
Attrezzature di pesca, di navigazione e di sicurezza |
|
|
|
|
Esche |
|
|
|
|
Ghiaccio per le stive del pesce |
|
|
|
|
Diritti d'uso delle infrastrutture portuali |
|
|
|
|
Spese bancarie |
|
|
|
|
Assicurazioni |
|
|
|
|
Telecomunicazioni (internet, telefono, fax) |
|
|
|
|
Servizi di consulenza |
|
|
|
|
Costi connessi ad attività di commercializzazione di cui all'articolo 68 del FEAMP |
|
|
|
|
Vitto dell'equipaggio |
|
|
|
|
Spese di personale |
|
|
|
|
Altro |
|
|
|
|
Importo totale dei costi supplementari (8) per la categoria 1A |
|
|
|
|
Categoria 1-B: Costi di produzione dei prodotti dell'acquacoltura |
||||
Avannotti |
|
|
|
|
Mangimi (acquisto e conservazione) |
|
|
|
|
Energia e ossigeno |
|
|
|
|
Manutenzione (compresi trattamenti fitosanitari) |
|
|
|
|
Piccolo materiale e parti di ricambio |
|
|
|
|
Diritti d'uso delle infrastrutture portuali |
|
|
|
|
Spese bancarie |
|
|
|
|
Assicurazioni |
|
|
|
|
Telecomunicazioni (internet, telefono, fax) |
|
|
|
|
Servizi di consulenza |
|
|
|
|
Costi connessi ad attività di commercializzazione di cui all'articolo 68 del FEAMP |
|
|
|
|
Spese di personale |
|
|
|
|
Altro |
|
|
|
|
Importo totale (8) dei costi supplementari per la categoria 1B |
|
|
|
|
Categoria 2: Costi di trasformazione |
||||
Materia prima |
|
|
|
|
Trattamento dei rifiuti |
|
|
|
|
Cernita e neutralizzazione delle specie tossiche o velenose |
|
|
|
|
Energia |
|
|
|
|
Spese bancarie |
|
|
|
|
Assicurazioni |
|
|
|
|
Telecomunicazioni (internet, telefono, fax) |
|
|
|
|
Servizi di consulenza |
|
|
|
|
Costi connessi a investimenti di cui all'articolo 69 del FEAMP |
|
|
|
|
Spese di personale |
|
|
|
|
Confezionamento e imballaggio |
|
|
|
|
Refrigerazione e congelazione |
|
|
|
|
Costi connessi a misure pertinenti di cui all'articolo 69 del FEAMP |
|
|
|
|
Altro |
|
|
|
|
Importo totale dei costi supplementari (8) per la categoria 2 |
|
|
|
|
Categoria 3: Costi di commercializzazione |
||||
Imballaggio (compreso il ghiaccio per i prodotti freschi) |
|
|
|
|
Trasporto fisico (via terra, mare e aria), compresi eventuali costi di assicurazione e di sdoganamento |
|
|
|
|
Spese bancarie |
|
|
|
|
Assicurazioni |
|
|
|
|
Telecomunicazioni (internet, telefono, fax) |
|
|
|
|
Servizi di consulenza |
|
|
|
|
Costi finanziari connessi ai tempi di consegna |
|
|
|
|
Spese di personale |
|
|
|
|
Altro |
|
|
|
|
Importo totale dei costi supplementari (8) per la categoria 3 |
|
|
|
|
Importo totale dei costi supplementari (8) : somma dei costi supplementari della colonna (c) |
|
|
|
|
Importo totale di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari (9) |
|
|
|
|
Ammontare complessivo della compensazione (totale dei costi supplementari + totale dell'intervento pubblico) |
|
|
|
|
Informazioni supplementari Se l'ammontare della compensazione è inferiore ai costi supplementari occorre illustrare il ragionamento seguito per determinare il livello di compensazione |
|
4. Identificazione delle autorità competenti
|
Nome dell'istituzione |
Autorità di gestione |
Nome dell'istituzione di cui al punto 11.1 «Identificazione delle autorità e degli organismi intermedi» del programma operativo |
5. Finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione (aiuto di Stato)
Informazioni da comunicare per ogni regime/aiuto ad hoc di cui è prevista la concessione
Regione |
Denominazione della regione (NUTS (10)) |
… … … |
||||||||
Autorità che concede l'aiuto |
Nome |
… |
||||||||
Indirizzo postale Indirizzo internet |
… … |
|||||||||
Titolo della misura di aiuto |
… |
|||||||||
Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale) |
… … … |
|||||||||
Link al testo integrale della misura di aiuto |
… |
|||||||||
Tipo di misura |
|
|
||||||||
|
Denominazione del beneficiario e del gruppo (11) cui appartiene … … |
|||||||||
Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti |
|
Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione |
||||||||
|
… … |
|||||||||
|
… … |
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Durata (12) |
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dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa |
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Data di concessione (13) |
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gg/mm/aaaa |
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Settori economici interessati |
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… … … … |
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Tipo di beneficiario |
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Dotazione |
Importo totale annuo della dotazione prevista del regime (15) |
Valuta nazionale … (importo intero) … |
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Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (16) |
Valuta nazionale … (importo intero) … |
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Valuta nazionale … (importo intero) … |
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Strumento di aiuto |
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… |
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Motivazione |
Indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato o è stato concesso un aiuto ad hoc, piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEAMP):
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(1) Per categoria di prodotti si intende un gruppo di prodotti per i quali è possibile utilizzare un metodo comune per il calcolo dei costi supplementari
(2) Facoltativa se la compensazione è calcolata a livello di prodotti.
(3) Fresco, congelato, preparato, conservato.
(4) Espressa in tonnellate di peso vivo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(5) A norma dell'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 508/2014.
(6) La tabella va compilata per ogni prodotto o categoria di prodotti.
(7) Calcolo sulla base dei criteri definiti nel regolamento delegato (UE) n. …/2014 della Commissione.
(8) I costi supplementari devono essere espressi in EUR per tonnellata di peso vivo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(9) Conformemente all'articolo 71, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014.
(10) NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente la regione è specificata a livello 2. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(11) Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.
(12) Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto si può impegnare a concedere l'aiuto.
(13) Per «data di concessione dell'aiuto» si intende la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l'aiuto.
(14) NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente il settore è specificato a livello di gruppo.
(15) Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.
(16) Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/della riduzione del gettito fiscale.
(17) Per le garanzie indicare l'importo (massimo) del credito garantito.
(18) Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.
ALLEGATO III
Previsione dell'importo per il quale lo Stato membro prevede di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo
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Contributo dell'Unione (in EUR) |
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[esercizio finanziario in corso] |
[esercizio finanziario successivo] |
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gennaio — ottobre |
novembre — dicembre |
gennaio — dicembre |
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Programma operativo (CCI) |
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ALLEGATO IV
Elementi che devono figurare nella relazione di valutazione ex ante
Sezione I: Introduzione
1. |
Finalità e obiettivi della valutazione ex ante |
2. |
Descrizione delle fasi della valutazione ex ante |
3. |
Interazioni tra il valutatore ex ante, l'autorità di gestione e il valutatore VAS |
Sezione II: Relazione di valutazione ex ante
1. Analisi SWOT e valutazione dei bisogni
2. Strategia e struttura del programma operativo
2.1 |
Contributo alla strategia Europa 2020 |
2.2 |
Contributo all'attuazione della politica comune della pesca |
2.3 |
Coerenza con il quadro strategico comune (QSC), l'accordo di partenariato, le raccomandazioni specifiche per paese e altri strumenti pertinenti |
2.4 |
Logica di intervento del programma |
2.5 |
Forme di sostegno proposte |
2.6 |
Contributo previsto delle misure selezionate al conseguimento degli obiettivi |
2.7 |
Coerenza della dotazione di bilancio con gli obiettivi |
2.8 |
Disposizioni in materia di CLLD |
2.9 |
Utilizzo dell'assistenza tecnica |
2.10 |
Pertinenza e coerenza del programma |
3. Valutazione delle misure adottate per monitorare i progressi e i risultati del PO
3.1 |
Valori obiettivo quantificati per gli indicatori |
3.2 |
Idoneità degli obiettivi intermedi per il quadro di riferimento dei risultati |
3.3 |
Sistema proposto di monitoraggio e valutazione |
3.4 |
Piano di valutazione |
4. Valutazione delle previste modalità di attuazione del PO
4.1 |
Adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma |
4.2 |
Riduzione degli oneri amministrativi |
5. Valutazione dei temi orizzontali
5.1 |
Promozione delle pari opportunità e prevenzione della discriminazione |
5.2 |
Promozione dello sviluppo sostenibile |