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Document 22012D0197

    Decisione del Comitato misto SEE n. 197/2012, del 26 ottobre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 21 del 24.1.2013, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/197/oj

    24.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 21/45


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 197/2012

    del 26 ottobre 2012

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/81/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/82/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/83/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all’aria (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/85/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/679/UE della Commissione, dell’8 novembre 2010, che modifica la decisione 95/467/CE recante applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/683/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che modifica la decisione 97/555/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/737/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol (7).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/738/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre (8).

    (9)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/14/UE della Commissione, del 13 gennaio 2011, che modifica la decisione 97/556/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l’isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) (9).

    (10)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/19/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali (10).

    (11)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/232/UE della Commissione, dell’11 aprile 2011, che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (11).

    (12)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/246/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 1999/93/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (12).

    (13)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/284/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (13).

    (14)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/201/UE della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica la decisione 98/213/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i kit di tramezzi interni (14).

    (15)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/202/UE della Commissione, del 29 marzo 2012, che modifica la decisione 1999/94/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (15).

    (16)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XXI dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1.

    Al 10o trattino (decisione 95/467/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

    «, modificata da:

    32010 D 0679: Decisione 2010/679/UE della Commissione, dell’8 novembre 2010 (GU L 292, del 10.11.2010, pag. 55).»

    2.

    Al 18o trattino (decisione 97/555/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

    «, modificata da:

    32010 D 0683: Decisione 2010/683/UE della Commissione, del 9 novembre 2010 (GU L 293, dell’11.11.2010, pag. 60).»

    3.

    Al 19o trattino (decisione 97/556/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

    «, modificata da:

    32011 D 0014: Decisione 2011/14/UE della Commissione, del 13 gennaio 2011 (GU L 10, del 14.1.2011, pag. 5).»

    4.

    Al 25o trattino (decisione 98/213/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

    «, modificata da:

    32012 D 0201: Decisione di esecuzione 2012/201/UE della Commissione, del 26 marzo 2012 (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 20).»

    5.

    Al 40o trattino (decisione 1999/93/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

    «, modificata da:

    32011 D 0246: Decisione 2011/246/UE della Commissione, del 18 aprile 2011 (GU L 103, del 19.4.2011, pag. 114).»

    6.

    Al 41o trattino (decisione 1999/94/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

    «, modificata da:

    32012 D 0202: Decisione di esecuzione 2012/202/UE della Commissione, del 29 marzo 2012 (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 22).»

    7.

    Al 49o trattino (decisione 2000/367/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) si aggiunge quanto segue:

    «, modificata da:

    32011 D 0232: Decisione 2011/232/UE della Commissione, dell’11 aprile 2011 (GU L 97, del 12.4.2011, pag. 49).»

    8.

    Dopo il punto 2g (decisione 2006/600/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:

    «2h.

    32010 D 0081: Decisione 2010/81/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 9).

    2i.

    32010 D 0082: Decisione 2010/82/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 11).

    2j.

    32010 D 0083: Decisione 2010/83/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillanti che essiccano all’aria (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 13).

    2k.

    32010 D 0085: Decisione 2010/85/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica (GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 17).

    2l.

    32010 D 0737: Decisione 2010/737/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 39).

    2m.

    32010 D 0738: Decisione 2010/738/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all’intonaco a base di gesso rinforzato con fibre (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 42).

    2n.

    32011 D 0019: Decisione 2011/19/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 49).

    2o.

    32011 D 0284: Decisione 2011/284/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (GU L 131 del 18.5.2011, pag. 22).»

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2010/81/UE, 2010/82/UE, 2010/83/UE, 2010/85/UE, 2010/679/UE, 2010/683/UE, 2010/737/UE, 2010/738/UE, 2011/14/UE, 2011/19/UE, 2011/232/UE, 2011/246/UE, 2011/284/UE, e le decisioni di esecuzione 2012/201/UE e 2012/202/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (16).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 9.

    (2)  GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 11.

    (3)  GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 13.

    (4)  GU L 38 dell’11.2.2010, pag. 17.

    (5)  GU L 292 del 10.11.2010, pag. 55.

    (6)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 60.

    (7)  GU L 317 del 3.12.2010, pag. 39.

    (8)  GU L 317 del 3.12.2010, pag. 42.

    (9)  GU L 10 del 14.1.2011, pag. 5.

    (10)  GU L 11 del 15.1.2011, pag. 49.

    (11)  GU L 97 del 12.4.2011, pag. 49.

    (12)  GU L 103 del 19.4.2011, pag. 114.

    (13)  GU L 131 del 18.5.2011, pag. 22.

    (14)  GU L 109 del 21.4.2012, pag. 20.

    (15)  GU L 109 del 21.4.2012, pag. 22.

    (16)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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