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Document 32012D0746

2012/746/UE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2012 , sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel maggio 2012 [notificata con il numero C(2012) 8687]

GU L 332 del 4.12.2012, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/746/oj

4.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2012

sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel maggio 2012

[notificata con il numero C(2012) 8687]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2012/746/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 76,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica italiana in data 12 settembre 2012 per l’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel maggio 2012,

considerando quanto segue:

(1)

I terremoti come quelli verificatisi in Italia nel maggio 2012 costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l’importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli 74-80 del suddetto regolamento (CE) n. 1186/2009.

(2)

È necessario che la Repubblica italiana informi la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale a beneficio delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel maggio 2012, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dall’aiuto ai terremotati.

(3)

È opportuno che la franchigia doganale sia accordata per le merci importate a decorrere dalla data della prima scossa di terremoto.

(4)

Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È ammessa l’importazione di merci in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)

le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:

i)

distribuzione gratuita alle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel maggio 2012 da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

ii)

messa a disposizione gratuita, a beneficio delle persone di cui sopra, delle merci in questione che rimangono di proprietà delle organizzazioni autorizzate;

b)

le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78 e 79 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

c)

le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità italiane.

2.   Sono ammesse in franchigia doganale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel maggio 2012.

Articolo 2

Entro e non oltre il 31 gennaio 2013 la Repubblica italiana comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

un elenco delle organizzazioni autorizzate di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

b)

informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia a norma dell’articolo 1;

c)

i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.


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