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Document 32012R0840
Commission Implementing Regulation (EU) No 840/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for all avian species for fattening other than chickens for fattening, turkeys for fattening and ducks for fattening and all avian species for laying other than laying hens (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 252 del 19.9.2012, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019
19.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 840/2012 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2012
relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L’impiego dei preparati della 6-fitasi EC 3.1.3.26 è stato autorizzato per dieci anni per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti (svezzati), anatre da ingrasso, suini da ingrasso e scrofe dai regolamenti della Commissione (CE) n. 785/2007 (2) e (CE) n. 379/2009 (3). |
(5) |
Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso e a tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole. Nel suo parere del 7 marzo 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e che il suo impiego può migliorare l’utilizzo del fosforo in tutte le specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 175 del 5.7.2007, pag. 5.
(3) GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6.
(4) The EFSA Journal 2012; 10(3):2619.
ALLEGATO
Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a1640 |
Danisco Animal Nutrition [persona giuridica Danisco (UK) Limited] |
6-fitasi EC 3.1.3.26 |
|
Tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso e dalle anatre da ingrasso |
— |
250 FTU |
|
|
9 ottobre 2022 |
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Tutte le specie avicole ovaiole diverse dalle galline ovaiole |
150 FTU |
(1) 1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx