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Document 32011D0369
2011/369/EU: Council Decision of 9 June 2011 amending the Schengen consultation network (technical specifications)
2011/369/UE: Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2011 , recante modifica della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)
2011/369/UE: Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2011 , recante modifica della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)
GU L 166 del 25.6.2011, pp. 22–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/22 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2011
recante modifica della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)
(2011/369/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
vista l'iniziativa del Regno del Belgio,
considerando quanto segue:
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(1) |
La rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è stata istituita al fine di permettere la consultazione tra autorità centrali degli Stati membri per quanto riguarda le domande di visto presentate da cittadini di taluni paesi terzi. |
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(2) |
È opportuno modificare i formati delle rubriche dei formulari trasmessi per consultazione tra Stati membri e, salvo talune eccezioni, l'elenco aggiornato dei codici a tre lettere dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) [«codice a tre lettere (ICAO)»] per Stati, entità, territori, nazionalità e organizzazioni dovrebbe essere utilizzato nel quadro di tale consultazione conformemente all'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (2). Salvo talune eccezioni, l'uso del codice a tre lettere (ICAO) lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento o non riconoscimento di Stati o di entità. I codici stabiliti per l'ex Repubblica yugoslava di Macedonia e il Kosovo (3) sono finalizzati esclusivamente alla consultazione VISION. |
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(3) |
È opportuno modificare di conseguenza le specifiche tecniche della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche). |
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(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
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(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno. |
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(7) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo (7). |
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(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE (9). |
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(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE (11). |
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(10) |
Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato o altrimenti connesso all’acquis di Schengen ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003. |
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(11) |
La presente decisione costituisce un atto basato o altrimenti connesso all’acquis di Schengen ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005. |
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(12) |
Conformemente all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (12), fino alla data di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (13), la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 789/2001 dovrebbe continuare ad applicarsi, se necessario, per le modifiche di talune parti della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti 1, 2 e 3 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) sono modificate come indicato negli allegati I, II e III.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2011.
Essa si applica a decorrere dal 10 luglio 2011.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(3) In virtù della risoluzione del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite 1244 (1999).
(4) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(5) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(9) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 3.
(11) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
Il punto 1.3 della parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è sostituito dal seguente:
«1.3 DEFINING MESSAGE CHARACTERISTICS
For every message to be sent via the network, the following structural characteristics should be met:
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The ‘From’ item of the message contains the senders applications address. For example: From: vision@vision-mailer.nl |
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The ‘To’ item of the message contains the recipients application address. For example: To: vision@vision-mailer.de Implementation tip: be aware that it is possible to make use of multiple recipients delimited by commas. But if the application does so, on received FORMs R it has to determine the FORM R sender, because it will receive references to identical message-identifiers (heading ‘000’). Sending separate messages to each partner State with different ‘000’ headings is less confusing. |
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The ‘Subject’ item of the message contains a ‘file number’ and a full stop (‘.’) followed by the form-type identifier (Letter: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ or ‘R’). For the respective forms, the ‘file number’ equals the content of its heading: ‘001’ in FORM ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ and the content of heading ‘048’ in a FORM E. For heading definitions see 2.1.2. Examples:
If a Member State receives a message with an incorrectly formulated subject, it has to discard that message without processing it. If the problem persists it has to be solved bilaterally by the technical staff. |
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The mail body has to be structured as follows:
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Hence in the ‘Header’ of every mail, the following line will appear: Content-Type: text/plain; charset = ISO-8859-15.». |
ALLEGATO II
Il punto 2.2.1. della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è sostituito dal seguente:
«2.2.1. Three-letter codes (ICAO)
Codes for States, entities, territories, nationalities and organisations as well as further designations for the VISION consultation procedure.
Three-letter codes, as set out in ICAO Document 9303 on Machine-Readable Travel Documents, shall be used except in the following cases:
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1. |
for the Former Yugoslav Republic of Macedonia, XXG shall be used; |
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2. |
for Kosovo (1), XXD shall be used; |
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3. |
for the Federal Republic of Germany, DEU shall be used. |
Two lists will be made available on CIRCA:
1. An ICAO-based code list (2) : the latest version of the ICAO-based codes with the three exceptions mentioned above to be used for VISION consultation. This list shall be used in line with the list established by Regulation (EC) No 539/2001.
2. A special VISION code list: the limited list of special VISION three-letter codes for specific cases.
Both lists will contain, next to the appropriate three-letter codes to be used for VISION consultation ‘valid from’ and ‘valid until’-values for these codes:
— Valid-Until: Date from which the code becomes obsolete for VISION consultation,
— Valid-From: Date from which the code becomes applicable to be used for VISION consultation.
If ICAO-updates are detected by a Member State or the Commission, it will immediately notify the General Secretariat of the Council. The ICAO-based code list will be updated by the Presidency as follows:
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new ICAO-codes shall be added with a ‘valid from’ date 30 days after publication of the updated list on CIRCA, |
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for removed ICAO-codes the ‘valid until’ date shall be set 30 days after publication of the updated list on CIRCA and shall be kept for archival purposes. |
If, for technical reasons (e.g. old passports that are still valid), an expired ICAO-code has to be used further in the VISION Consultation Network, or in general if, for technical reasons, a new three-letter code is deemed necessary, this code shall be added to the special VISION code list after agreement in the Visa/VISION Working Party.
The General Secretariat of the Council shall notify Member States every time an updated list has been published on CIRCA.
(1) Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999).
(2) A table containing the current ICAO-codes can be found at the ICAO web site.».
ALLEGATO III
L'ultimo capoverso del punto 3.2.5 della parte 3 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è soppresso.