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Document 32009R0472

    Regolamento (CE) n. 472/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

    GU L 144 del 9.6.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1307

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/472/oj

    9.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 144/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 472/2009 DEL CONSIGLIO

    del 25 maggio 2009

    recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

    visto l’atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone (1), ad esso allegato,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (2), contiene disposizioni relative ai programmi di ristrutturazione quadriennali che gli Stati membri adottano per finanziare, tra l’altro, misure specifiche a favore dell’industria della sgranatura.

    (2)

    In considerazione dei recenti sviluppi nella situazione economica del settore del cotone nella Comunità e della conseguente necessità di realizzare immediatamente sostanziali operazioni di ristrutturazione e di includere tutte le imprese di sgranatura interessate, si giustifica l’introduzione di un periodo di programmazione di ristrutturazione di otto anni. Nel caso in cui uno Stato membro introduca tale programma di ristrutturazione di otto anni, il trasferimento al massimale nazionale di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), dovrebbe avvenire immediatamente.

    (3)

    Secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008, i beneficiari dell’aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (4), nella campagna di commercializzazione 2005/2006 sono i beneficiari delle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (CE) n. 637/2008. Tuttavia, poiché alcuni stabilimenti di sgranatura non sono stati gestiti dai loro proprietari durante tale campagna di commercializzazione di riferimento e che detti proprietari non risultavano beneficiari ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001, tali stabilimenti di sgranatura non hanno potuto partecipare al processo di ristrutturazione. Ai fini dell’efficacia dei programmi nazionali di ristrutturazione, le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (CE) n. 637/2008 dovrebbero applicarsi a tutti gli stabilimenti di sgranatura in attività nella campagna di commercializzazione di riferimento 2005/2006 e aventi diritto all’aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001. È pertanto opportuno che, con riguardo a tale campagna di commercializzazione, il proprietario dello stabilimento sia considerato beneficiario agli effetti del programma di ristrutturazione interessato.

    (4)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 637/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 637/2008 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 4, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

    «In deroga al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni.»;

    2)

    all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia, se uno Stato membro decide di presentare un progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, il suo bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trasferito al relativo massimale nazionale, come specificato nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, nell’esercizio 2018 e si applica ai pagamenti diretti erogati nel corso dello stesso esercizio. Lo Stato membro in questione trasmette una comunicazione sull’attuazione del programma di ristrutturazione e sulla realizzazione dei suoi obiettivi prima del 1o gennaio 2018.»;

    3)

    all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

    «a)

    i proprietari degli impianti di sgranatura per i quali è stato concesso un aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (5) nella campagna di commercializzazione 2005/2006, per l’aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), del presente articolo;

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ŠEBESTA


    (1)  GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174.

    (2)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (4)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.

    (5)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3


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