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Document 32006D0302

    2006/302/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2006 , concernente la non iscrizione del metabenztiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2006) 1653] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 112 del 26.4.2006, blz. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, blz. 637–639 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Juridische status van het document Van kracht

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/302/oj

    26.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 112/15


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 aprile 2006

    concernente la non iscrizione del metabenztiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

    [notificata con il numero C(2006) 1653]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/302/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/20/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (3) stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli delle sostanze attive per le quali un notificante non rispetta gli obblighi previsti da tali regolamenti non vengono controllati per verificarne la completezza, né valutati. Per quanto riguarda il metabenztiazuron non è stato presentato alcun fascicolo entro i tempi previsti. Di conseguenza, tale sostanza attiva non dovrebbe essere inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri dovrebbero ritirare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

    (3)

    Per quanto riguarda le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve tempo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, un periodo di moratoria non superiore ai 12 mesi al fine di consentire l'utilizzazione delle scorte al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Qualora il tempo di preavviso sia più lungo, il periodo di moratoria può essere abbreviato e concludersi alla fine della stagione di crescita.

    (4)

    Per il metabenztiazuron sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare ad utilizzare la sostanza in causa. In tali casi occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il metabenztiazuron non è iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri verificano quanto segue:

    a)

    le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metabenztiazuron siano ritirate entro il 25 ottobre 2006;

    b)

    a decorrere dal 26 aprile 2006 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metabenztiazuron.

    Articolo 3

    1.   In deroga all’articolo 2, uno Stato membro elencato nella colonna B dell'allegato può mantenere fino al 30 giugno 2009 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato, per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo.

    Lo Stato membro che si avvale della deroga di cui al primo comma garantisce il rispetto delle seguenti condizioni:

    a)

    l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

    b)

    l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano in commercio successivamente al 25 ottobre 2006 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;

    c)

    sono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

    d)

    vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

    2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

    Articolo 4

    Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE è quanto più breve possibile.

    Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell'articolo 2 entro il 25 ottobre 2006, tale periodo non è posteriore al 25 ottobre 2007.

    Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, entro il 30 giugno 2009, tale periodo non è posteriore al 31 dicembre 2009.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32.

    (3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1044/2003 della Commissione, del 18 giugno 2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).


    ALLEGATO

    Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1

    Colonna A

    Colonna B

    Colonna C

    Sostanza attiva

    Stato membro

    Uso

    Metabenztiazuron

    Belgio

    Porri, piselli

    Francia

    Piante di Allium

    Piante da foraggio

    Leguminose


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