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Document 32004R1341

    Regolamento (CE) n. 1341/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

    GU L 249 del 23.7.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1341/oj

    23.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 22 luglio 2004

    recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In virtù dell'accordo sull'agricoltura (2) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3) ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.

    (3)

    Tenuto conto del ritmo attuale delle importazioni di granturco in Spagna in provenienza dai paesi terzi e dalle necessità attuali del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Spagna.

    2.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

    Articolo 2

    La gara è aperta fino al 9 settembre 2004. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

    Articolo 3

    I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

    (2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

    (3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


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