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Document 32003R1181

    Regolamento (CE) n. 1181/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine

    GU L 165 del 3.7.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1181/oj

    32003R1181

    Regolamento (CE) n. 1181/2003 della Commissione, del 2 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine

    Gazzetta ufficiale n. L 165 del 03/07/2003 pag. 0017 - 0018


    Regolamento (CE) n. 1181/2003 della Commissione

    del 2 luglio 2003

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di adottare norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di agevolare il commercio sulla base di una leale concorrenza. Tali norme possono riguardare, in particolare, l'etichettatura.

    (2) Il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio(2) stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine nella Comunità.

    (3) La crescente varietà sul mercato delle conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità rende necessario informare adeguatamente i consumatori sull'identità e le principali caratteristiche del prodotto. È pertanto necessario stabilire norme comuni in materia di denominazioni di vendita per le conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità.

    (4) A tale scopo occorre tener conto della norma STAN94 del Codex alimentarius nonché delle particolari condizioni prevalenti sul mercato comunitario.

    (5) Nell'interesse della trasparenza del mercato, della concorrenza leale e della varietà di scelta occorre specificare che le conserve di prodotti affini alle sardine dovrebbero essere preparate esclusivamente con pesci di specie chiaramente definite.

    (6) Si deve tener conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata relativi alle conserve di sardine.

    (7) Il termine "sardine" può figurare nella denominazione di vendita di prodotti affini alle sardine soltanto se reca un'adeguata qualifica. Denominazioni di vendita basate esclusivamente su nomi geografici non sono sufficientemente distintive. Per poter identificare correttamente ciascun prodotto affine alle sardine, evitando così confusione tra le diverse specie di pesci, il nome scientifico della specie dovrebbe essere utilizzato come termine qualificativo.

    (8) La combinazione del termine "sardine" con il nome comune di una specie di pesce affine alle sardine può solo creare confusione circa l'autentica natura del prodotto. D'altro lato, i nomi comuni nei quali non figura il termine "sardine" possono continuare ad essere utilizzati per la commercializzazione di prodotti affini alle sardine, nel rispetto della legislazione vigente nello Stato membro di commercializzazione e in modo da non indurre in errore i consumatori.

    (9) I requisiti fissati dal presente regolamento si dovrebbero applicare fatta salva la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(3).

    (10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2136/89.

    (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2136/89 è modificato come segue:

    1) nel titolo i termini "che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine" sono sostituiti dai seguenti: "che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini.";

    2) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 1

    Il presente regolamento definisce le norme che disciplinano la commercializzazione delle conserve di sardine e le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini commercializzate nella Comunità.";

    3) è inserito il seguente articolo 1 bis:

    "Articolo 1 bis

    Ai fini del presente regolamento:

    1) per 'conserve di sardine' si intendono i prodotti preparati con pesci della specie Sardina pilchardus;

    2) per 'conserve di prodotti affini alle sardine' si intendono i prodotti commercializzati e presentati nello stesso modo delle conserve di sardine e preparati con pesci delle specie sottoelencate:

    a) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

    b) Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

    c) Clupea harengus;

    d) Sprattus sprattus;

    e) Hyperlophus vittatus;

    f) Nematalosa vlaminghi;

    g) Etrumeus teres;

    h) Ethmidium maculatum;

    i) Engraulis anchoita, E. mordax, E. Ringens;

    j) Opisthonema oglinum.";

    4) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "- sono compresi nei codici NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50";

    5) è inserito il seguente articolo 7 bis:

    "Articolo 7 bis

    1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), le conserve di prodotti affini alle sardine possono essere commercializzate nella Comunità con una denominazione di vendita nella quale figuri il termine 'sardine' unito al nome scientifico della specie.

    2. Ogniqualvolta compaia sulla confezione di una conserva di prodotti affini alle sardine, la denominazione di vendita di cui al paragrafo 1 vi è riprodotta in modo chiaro e distinto.

    3. Il nome scientifico comprende in ogni caso il nome latino del genere e della specie.

    4. Ciascuna denominazione di vendita può riguardare una sola specie."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

    (3) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

    (4) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

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