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Document 62019CA0673

    Causa C-673/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T [Rinvio pregiudiziale – Asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 3, 4, 6 e 15 – Rifugiato il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare – Trattenimento ai fini del trasferimento verso un altro Stato membro – Status di rifugiato in quest’altro Stato membro – Principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Mancanza di una decisione di rimpatrio – Applicabilità della direttiva 2008/115]

    GU C 138 del 19.4.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 138/7


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

    (Causa C-673/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Asilo e immigrazione - Direttiva 2008/115/CE - Articoli 3, 4, 6 e 15 - Rifugiato il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare - Trattenimento ai fini del trasferimento verso un altro Stato membro - Status di rifugiato in quest’altro Stato membro - Principio di «non-refoulement» (non respingimento) - Mancanza di una decisione di rimpatrio - Applicabilità della direttiva 2008/115)

    (2021/C 138/08)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    Convenuti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

    Dispositivo

    Gli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, al fine di procedere al trasferimento forzato di tale cittadino verso un altro Stato membro nel quale il medesimo gode dello status di rifugiato, qualora questo stesso cittadino si sia rifiutato di ottemperare all’ordine impartitogli di recarsi in tale altro Stato membro e non sia possibile adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.


    (1)  GU C 423 del 16.12.2019.


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