EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52017AP0135
European Parliament legislative resolution of 27 April 2017 on the proposal for a Council directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))
GU C 298 del 23.8.2018, p. 323–342
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 298/323 |
P8_TA(2017)0135
Disallineamenti da ibridi con i paesi terzi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2018/C 298/47)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0687), |
— |
visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0464/2016), |
— |
visti i pareri motivati trasmessi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
— |
visti gli altri contributi presentati dal Senato della Repubblica ceca, dal Bundesrat tedesco, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo, |
— |
vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (1), |
— |
vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (2), |
— |
vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (3), |
— |
viste la decisione della Commissione, del 30 agosto 2016, sugli aiuti di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) concessi dall'Irlanda ad Apple, e le indagini in corso della Commissione sui presunti aiuti concessi dal Lussemburgo a McDonald's e Amazon, |
— |
visti i lavori in corso della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, |
— |
visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0134/2017), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
abrogato |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
abrogato |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
abrogato |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto - 1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1) all'articolo 1, è aggiunto il comma seguente: |
|
«L'articolo - 9 bis si applica anche a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.» |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera a
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 4 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
abrogato |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 4 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 9 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un disallineamento da ibridi si verifica solo se lo stesso pagamento dedotto , le spese sostenute o le perdite subite in due giurisdizioni superano l'importo del reddito incluso in entrambe le giurisdizioni e riconducibile alla stessa fonte . |
Un disallineamento da ibridi risultante dalle differenze nel riconoscimento dei pagamenti , delle spese o delle perdite sostenute da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione o risultante dalle differenze nel riconoscimento di un presunto pagamento fra due parti del medesimo contribuente si verifica solo se la deduzione risultante nella giurisdizione d'origine compensa una voce non inclusa in entrambe le giurisdizioni dove si è verificato il disallineamento . Tuttavia, nel caso in cui il pagamento che ha dato luogo al disallineamento da ibridi determini anche un disallineamento da ibridi riconducibile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un pagamento effettuato in base ad esso o sia il risultato di differenze nel riconoscimento dei pagamenti versati a un'entità ibrida o a una stabile organizzazione, il disallineamento da ibridi si verifica solo se il pagamento determina una deduzione senza inclusione. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 9 — comma 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un disallineamento da ibridi include anche il trasferimento di uno strumento finanziario nell'ambito di una modalità strutturata che coinvolga un contribuente nel caso in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità, che siano residenti, a fini fiscali, in giurisdizioni diverse, determinando uno dei seguenti esiti: |
Un disallineamento da ibridi include anche il trasferimento di uno strumento finanziario che coinvolga un contribuente nel caso in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità, che siano residenti, a fini fiscali, in giurisdizioni diverse, determinando uno dei seguenti esiti: |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b ter (nuova)
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera c
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
abrogato |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera c bis (nuova)
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 2 — punto 11 bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 9 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine, dette spese sono sostenute o dette perdite sono subite. |
1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore. |
Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge un paese terzo determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite , lo Stato membro interessato nega la deduzione di tale pagamento, spesa o perdita, salvo che il paese terzo vi abbia già provveduto . |
Se non è negata nella giurisdizione dell'investitore, la deduzione è negata nella giurisdizione del pagatore. Nella misura in cui è coinvolto un paese terzo , l'onere di dimostrare che una deduzione è stata negata da un paese terzo spetta al contribuente . |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del pagatore nega la deduzione di detto pagamento. |
2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del beneficiario di detto pagamento . Se la deduzione non è negata nella giurisdizione del pagatore, lo Stato membro interessato impone al contribuente di includere nel reddito, nella giurisdizione del beneficiario, l'importo del pagamento che altrimenti darebbe luogo a un disallineamento. |
||
Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge un paese terzo determini una deduzione senza inclusione: |
|
||
|
|
||
|
|
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 9 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri che coinvolge una stabile organizzazione determini una non tassazione senza inclusione, lo Stato membro, in cui il contribuente è residente a fini fiscali, esige che il contribuente includa tale elemento nella base impossibile attribuita alla stabile organizzazione. |
3. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolga un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta non assoggettato a imposta nello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali, tale Stato membro esige che il contribuente includa il reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione disconosciuta . |
Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge una stabile organizzazione situata in un paese terzo determini una non tassazione senza inclusione, lo Stato membro interessato esige che il contribuente includa nella base imponibile il reddito attribuito alla stabile organizzazione nel paese terzo. |
|
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Gli Stati membri negano la deduzione per qualsiasi pagamento effettuato da un contribuente se tale pagamento finanzia direttamente o indirettamente spese deducibili generando un disallineamento da ibridi attraverso una transazione o una serie di transazioni. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 9 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nella misura in cui il pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo sia compensato direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, siano deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione del pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo dalla base imponibile, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento, delle spese o perdite altrimenti deducibili in due giurisdizioni diverse. |
4. Nella misura in cui il pagamento effettuato da un contribuente a un'entità in un paese terzo sia compensato direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, siano deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione del pagamento effettuato da un contribuente in un paese terzo dalla base imponibile, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento, delle spese o perdite altrimenti deducibili in due giurisdizioni diverse. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 9 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo sia compensata direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, non sono inclusi dal beneficiario nella propria base imponibile, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione dalla base imponibile del pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento non incluso. |
5. Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile effettuato da un contribuente in un paese terzo sia compensata direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, non sono inclusi dal beneficiario nella propria base imponibile, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione dalla base imponibile del pagamento effettuato da un contribuente in un paese terzo, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento non incluso. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo - 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
«Articolo - 9 bis |
||
|
Disallineamenti da ibridi inversi |
||
|
Se una o più entità associate non residenti, che detengono una partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita in uno Stato membro, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida persona imponibile, l'entità ibrida è considerata residente di tale Stato membro e soggetta a imposizione sul suo reddito nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di tale Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione.» |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 4
Direttiva (UE) 2016/1164
Articolo 9 bis — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nella misura in cui pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro, sia in un paese terzo, a norma delle leggi vigenti in detto Stato membri e detto paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e che tali pagamenti, spese o perdite possano essere compensate nello Stato membro del contribuente rispetto al reddito imponibile non incluso nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di pagamenti, spese o perdite, salvo che il paese terzo abbia già provveduto. |
Nella misura in cui pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro, sia in un paese terzo, a norma delle leggi vigenti in detto Stato membri e detto paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e che tali pagamenti, spese o perdite possano essere compensate nello Stato membro del contribuente rispetto al reddito imponibile non incluso nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di pagamenti, spese o perdite, salvo che il paese terzo abbia già provveduto. In tal modo sono inclusi i casi in cui un contribuente risulta «apolide» ai fini fiscali. Tale rifiuto della deduzione si applica anche alle situazioni in cui un contribuente è «apolide» a fini fiscali. L'onere di dimostrare che il paese terzo ha negato la deduzione del pagamento, della spesa o perdita spetta al contribuente. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0408.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0457.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0310.