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Document 52017AP0135

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))

GU C 298 del 23.8.2018, p. 323–342 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 298/323


P8_TA(2017)0135

Disallineamenti da ibridi con i paesi terzi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 298/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0687),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0464/2016),

visti i pareri motivati trasmessi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi e dal Parlamento svedese in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti gli altri contributi presentati dal Senato della Repubblica ceca, dal Bundesrat tedesco, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (1),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (2),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (3),

viste la decisione della Commissione, del 30 agosto 2016, sugli aiuti di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) concessi dall'Irlanda ad Apple, e le indagini in corso della Commissione sui presunti aiuti concessi dal Lussemburgo a McDonald's e Amazon,

visti i lavori in corso della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0134/2017),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La predetta direttiva istituisce un quadro di riferimento inteso ad affrontare le regolazioni ibride da disallineamento fiscale.

(4)

La predetta direttiva istituisce un primo quadro di riferimento inteso ad affrontare le regolazioni ibride da disallineamento fiscale che non elimina in modo totale e sistematico i disallineamenti da ibridi e il cui ambito di applicazione è limitato all'Unione .

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

L'iniziativa BEPS si basa altresì sulla dichiarazione adottata dai leader del G20 in occasione dell'incontro di San Pietroburgo del 5 e 6 settembre 2013 in cui hanno espresso la volontà di garantire che i profitti siano tassati nel luogo in cui si svolgono le attività economiche da cui derivano i profitti e in cui viene creato valore. Concretamente, ciò avrebbe reso necessaria l'introduzione di una tassazione unitaria con una formula di ripartizione delle entrate tributarie tra gli Stati. Tuttavia, tale obiettivo non è stato raggiunto.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

È necessario stabilire norme volte a neutralizzare con modalità onnicomprensive i disallineamenti da ibridi. Considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri, il 20 giugno 2016 il Consiglio ECOFIN ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiedeva alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi finalizzata all'adozione di norme che siano coerenti con e non meno efficaci delle norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla BEPS relativa all'azione 2, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016.

(5)

È molto importante stabilire norme volte a neutralizzare con modalità onnicomprensive i disallineamenti da ibridi e i disallineamenti da sede fissa di affari . Considerando che la direttiva (UE) 2016/1164 disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri, il 20 giugno 2016 il Consiglio ECOFIN ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiedeva alla Commissione di avanzare, entro ottobre 2016, una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi finalizzata all'adozione di norme che siano coerenti con e non meno efficaci delle norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla BEPS relativa all'azione 2, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Gli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale dovrebbero altresì essere esaminati dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo e l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero mirare a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'affrontare detti effetti.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Considerando che, fra l'altro, il considerando 13 della direttiva (UE) 2016/1164 stabilisce che è fondamentale proseguire i lavori sui disallineamenti da ibridi come quelli che coinvolgono stabili organizzazioni, è essenziale che i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride siano anch'essi disciplinati da tale direttiva.

(6)

Considerando che, fra l'altro, il considerando 13 della direttiva (UE) 2016/1164 stabilisce che è fondamentale proseguire i lavori sui disallineamenti da ibridi come quelli che coinvolgono stabili organizzazioni, ivi comprese le stabili organizzazioni disconosciute, è essenziale che i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride siano anch'essi disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/1164. Nell'affrontare tali disallineamenti, occorre prestare attenzione alle raccomandazioni contenute nel documento dell'OCSE del 22 agosto 2016 dal titolo «Public Discussion Draft on BEPS Action 2 — Branch Mismatch Structures» (Documento di discussione pubblica sull'Azione 2 della BEPS — Schemi di disallineamento impositivo connessi alla stabile organizzazione).

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Al fine di realizzare un quadro di riferimento comprensivo coerente con la relazione dell'OCSE sulla BEPS con riferimento alle regolazioni ibride da disallineamento fiscale, è essenziale che la direttiva (UE) 2016/1164 includa altresì norme sui trasferimenti ibridi, i disallineamenti importati e  i disallineamenti da doppia residenza , al fine di impedire ai contribuenti di sfruttare le lacune rimanenti.

(7)

Al fine di realizzare un quadro di riferimento coerente con la relazione dell'OCSE sulla BEPS con riferimento alle regolazioni ibride da disallineamento fiscale e non meno efficace di questa , è essenziale che la direttiva (UE) 2016/1164 includa altresì norme sui trasferimenti ibridi e i disallineamenti importati e  affronti l'intera gamma dei fenomeni di doppia deduzione , al fine di impedire ai contribuenti di sfruttare le lacune rimanenti. Tali norme dovrebbero essere armonizzate e coordinate quanto più possibile tra gli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero valutare la possibilità di irrogare sanzioni nei confronti dei contribuenti che sfruttano i disallineamenti da ibridi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

È necessario stabilire norme volte a porre fine, nelle singole giurisdizioni, al ricorso a diversi periodi per la dichiarazione d'imposta che danno luogo a disallineamenti nei risultati fiscali. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che i contribuenti abbiano comunicato i pagamenti in tutte le giurisdizioni coinvolte entro un periodo di tempo ragionevole. Le autorità nazionali dovrebbero inoltre esaminare tutte le ragioni che sono all'origine dei disallineamenti da ibridi colmando le eventuali lacune e impedendo la pianificazione fiscale aggressiva, anziché concentrarsi unicamente sul prelievo del gettito fiscale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Considerato che la direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri, è opportuno includere nella direttiva tali norme in relazione ai paesi terzi. Di conseguenza tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in paesi terzi. È necessario disciplinare tutte le regolazioni ibride da disallineamento fiscale in cui almeno una delle parti coinvolte sia una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società in uno Stato membro.

(8)

Considerato che la direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri, è opportuno includere nella direttiva tali norme in relazione ai paesi terzi. Di conseguenza tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in paesi terzi. È necessario disciplinare tutte le regolazioni ibride da disallineamenti fiscali o regolazioni correlate in cui almeno una delle parti coinvolte sia una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società in uno Stato membro.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Le norme sui disallineamenti da ibridi dovrebbero disciplinare le situazioni di disallineamento derivanti dal conflitto fra le norme in materia di imposizione di due (o più) giurisdizioni . Tali norme non dovrebbero tuttavia incidere sulle caratteristiche generali del regime di imposizione di una giurisdizione.

(9)

È essenziale che le norme sui disallineamenti da ibridi si applichino automaticamente ai pagamenti transfrontalieri dedotti al pagatore, senza dover dimostrare l'esistenza di un'elusione fiscale, e disciplinino le situazioni di disallineamento derivanti da doppia deduzione, conflitti nella caratterizzazione giuridica di strumenti finanziari, pagamenti ed entità o conflitti nell'allocazione dei pagamenti . Poiché i disallineamenti da ibridi potrebbero determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Un disallineamento da stabili organizzazioni si verifica quando differenze tra le norme della giurisdizione della stabile organizzazione e le norme della giurisdizione di residenza in materia di allocazione di redditi e spese tra parti diverse della stessa entità generano un disallineamento nei risultati fiscali, compresi i casi in cui un disallineamento si verifica a causa del fatto che una stabile organizzazione non è riconosciuta come tale in virtù dell'applicazione delle leggi della giurisdizione in cui si trova la sede fissa di affari. Tali disallineamenti potrebbero determinare una non tassazione senza inclusione, una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione e dovrebbero pertanto essere eliminati. In caso di stabile organizzazione disconosciuta, lo Stato membro nel quale risiede il contribuente dovrebbe obbligare il contribuente a includere nel suo reddito imponibile il reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Al fine di garantire la proporzionalità è necessario affrontare solo i casi in cui vi è un rischio sostanziale di elusione fiscale attraverso il ricorso a disallineamenti da ibridi. È pertanto appropriato le regolazioni ibride da disallineamento fiscale fra il contribuente e le sue imprese associate e i disallineamenti da ibridi derivati da una modalità strutturata che coinvolga il contribuente.

abrogato

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Per elaborare una definizione comune e sufficientemente esaustiva di «impresa associata» ai fini delle norme sui disallineamenti da ibridi, tale definizione deve comprendere anche un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, un'impresa nella quale il contribuente esercita un'influenza significativa a fini di contabilità finanziaria e, a contrario, un'impresa che esercita un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.

abrogato

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

I disallineamenti particolarmente afferenti alla natura ibrida delle entità dovrebbero essere affrontati solo nel caso in cui una delle imprese associate abbia almeno il controllo effettivo sulle altre imprese associate. Di conseguenza, in questi casi si dovrebbe esigere che un'impresa associata sia detenuta o detenga l'impresa contribuente o un'altra impresa associata attraverso la partecipazione in termini di diritti di voto, proprietà del capitale o titolo a ricevere profitti pari almeno al 50 %.

abrogato

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Poiché i disallineamenti da entità ibrida che coinvolgono paesi terzi possono determinare una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile.

(15)

Poiché in molti casi i disallineamenti da entità ibrida che coinvolgono paesi terzi determinano una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione, è necessario stabilire regole secondo le quali lo Stato membro interessato neghi la deduzione di un pagamento, di spese o perdite oppure esiga che il contribuente includa il pagamento nel suo reddito imponibile.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

I trasferimenti ibridi possono generare una differenza di trattamento fiscale se, in conseguenza di un trasferimento di uno strumento finanziario nell'ambito di una modalità strutturata , il sottostante rendimento su tale strumento è trattato come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità. Il rendimento sottostante costituisce il reddito connesso derivato dallo strumento trasferito. Tale differenza di trattamento fiscale può determinare una deduzione senza inclusione o un credito d'imposta in due diverse giurisdizioni per la medesima imposta ritenuta alla fonte. Tali disallineamenti vanno pertanto eliminati. In caso di deduzione senza inclusione si dovrebbero applicare le stesse regole della neutralizzazione di uno strumento finanziario ibrido o di un disallineamento da entità ibrida che determini una deduzione senza inclusione. Nel caso di un doppio credito d'imposta, lo Stato membro interessato dovrebbe limitare il beneficio del credito d'imposta proporzionalmente al reddito netto imponibile rispetto al sottostante rendimento.

(17)

I trasferimenti ibridi possono generare una differenza di trattamento fiscale se, in conseguenza di un trasferimento di uno strumento finanziario, il sottostante rendimento su tale strumento è trattato come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità. Il rendimento sottostante costituisce il reddito connesso derivato dallo strumento trasferito. Tale differenza di trattamento fiscale può determinare una deduzione senza inclusione o un credito d'imposta in due diverse giurisdizioni per la medesima imposta ritenuta alla fonte. Tali disallineamenti vanno pertanto eliminati. In caso di deduzione senza inclusione si dovrebbero applicare le stesse regole della neutralizzazione di uno strumento finanziario ibrido o di un disallineamento da entità ibrida che determini una deduzione senza inclusione. Nel caso di un doppio credito d'imposta, lo Stato membro interessato dovrebbe limitare il beneficio del credito d'imposta proporzionalmente al reddito netto imponibile rispetto al sottostante rendimento.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

I disallineamenti importati spostano l'effetto di un disallineamenti da ibridi fra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro attraverso il ricorso a uno strumento non ibrido, compromettendo l'efficacia delle norme per neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Un pagamento deducibile in uno Stato membro può essere usato per finanziare spese connesse a una modalità strutturata che comporti un disallineamento da ibridi fra paesi terzi. Per contrastare tali disallineamenti importati si propone pertanto di includere norme che impediscano la deduzione di un pagamento se il reddito da questo derivato è compensato, direttamente o indirettamente, da una deduzione derivante da una regolazione ibrida da disallineamento fiscale che determini una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione fra paesi terzi.

(19)

I disallineamenti importati spostano l'effetto di un disallineamenti da ibridi fra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato membro attraverso il ricorso a uno strumento non ibrido, compromettendo l'efficacia delle norme per neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Un pagamento deducibile in uno Stato membro può essere usato per finanziare spese connesse a una modalità strutturata che comporti un disallineamento da ibridi fra paesi terzi. Per contrastare tali disallineamenti importati si propone pertanto di includere norme che impediscano la deduzione di un pagamento se il reddito da questo derivato è compensato, direttamente o indirettamente, da una deduzione derivante da una regolazione ibrida da disallineamento fiscale o da regolazione correlata che determini una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione fra paesi terzi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Obiettivo della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso a fronte di accordi di disallineamento da ibridi. Questo risultato non può essere realizzato in modo soddisfacente dagli Stati membri che agiscono individualmente, considerato che i regimi nazionali di imposta sulle società sono eterogenei e che l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. Ne deriverebbe quindi la persistenza di inefficienze e distorsioni nell'interazione di misure nazionali distinte. E, di conseguenza, una mancanza di coordinamento. Tale obiettivo può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione data la natura transfrontaliera delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale e l'esigenza di adottare soluzioni che siano funzionali per il mercato interno nel suo complesso. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all'interno dell'Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.

(21)

Obiettivo della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso a fronte di disallineamenti da ibridi. Questo risultato non può essere realizzato in modo soddisfacente dagli Stati membri che agiscono individualmente, considerato che i regimi nazionali di imposta sulle società sono eterogenei e che l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. Ne deriverebbe quindi la persistenza di inefficienze e distorsioni nell'interazione di misure nazionali distinte. E, di conseguenza, una mancanza di coordinamento. Tale obiettivo può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione data la natura transfrontaliera dei disallineamenti da ibridi e l'esigenza di adottare soluzioni che siano funzionali per il mercato interno nel suo complesso. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea , ad esempio passando da un approccio basato su entità distinte a un approccio unitario per quanto concerne l'imposizione delle imprese multinazionali . La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all'interno dell'Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

Per garantire un'attuazione chiara ed efficace, dovrebbe essere sottolineata la coerenza con le raccomandazioni figuranti nella pubblicazione dell'OCSE dal titolo «Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 — 2015 Final report» (Neutralizzare gli effetti degli accordi sui disallineamenti da ibridi, Azione 2 — 2015 Relazione definitiva).

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva quattro anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione,

(23)

La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva ogni tre anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a condividere tutte le informazioni riservate pertinenti e le migliori pratiche al fine di combattere il disallineamento fiscale e assicurare l'attuazione uniforme della direttiva (UE) 2016/1164.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto - 1 (nuovo)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)     all'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

«L'articolo - 9 bis si applica anche a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.»

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera a

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

a)

Al punto 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'articolo 9 un'impresa associata significa altresì un'entità che, a fini di contabilità finanziaria, faccia parte del medesimo gruppo consolidato del contribuente, un'impresa nella quale il contribuente eserciti un'influenza significativa a fini di contabilità finanziaria o un'impresa che eserciti un'influenza significativa sulla gestione del contribuente. Qualora il disallineamento coinvolga un'entità ibrida, la definizione di impresa associata è modificata nel senso che il requisito del 25 % è sostituito da un requisito del 50 %.»;

abrogato

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera a bis (nuova)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

al punto 4, il terzo comma è soppresso;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

"9)

«Disallineamento da ibridi», una situazione fra il contribuente e  un'impresa associata o una modalità strutturata fra le parti in diverse giurisdizioni fiscali in cui uno dei seguenti esiti sia riconducibile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità oppure al trattamento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione:

"9)

«Disallineamento da ibridi», una situazione fra il contribuente e  un'altra entità in cui uno dei seguenti esiti sia riconducibile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un pagamento effettuato in base ad esso o sia il risultato di differenze nel riconoscimento dei pagamenti versati a un'entità ibrida o a una stabile organizzazione oppure dei pagamenti, delle spese e delle perdite sostenuti da tali entità o organizzazioni o sia il risultato di differenze nel riconoscimento di un presunto pagamento effettuato tra due parti di uno stesso contribuente o nel riconoscimento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione:

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

una deduzione di un pagamento dalla base imponibile nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altra giurisdizione («deduzione senza inclusione»);

b)

una deduzione di un pagamento dalla base imponibile in qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento si considera eseguito («giurisdizione del pagatore») senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso in qualsiasi altra giurisdizione in cui si considera ricevuto ( «giurisdizione del beneficiario») («deduzione senza inclusione»);

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

in caso di differenze nel trattamento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione, la non tassazione del reddito avente origine in una giurisdizione senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso reddito nell'altra giurisdizione («non tassazione senza inclusione»).

c)

in caso di differenze nel riconoscimento di una presenza commerciale in quanto stabile organizzazione, la non tassazione del reddito avente origine in una giurisdizione senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso reddito nell'altra giurisdizione («non tassazione senza inclusione»);

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

un pagamento a un'entità ibrida o a una stabile organizzazione che determina una deduzione senza inclusione in cui il disallineamento è riconducibile alle differenze nel riconoscimento dei pagamenti versati alla stabile organizzazione o all'entità ibrida;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 1 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

un pagamento che determina una deduzione senza inclusione a seguito di un pagamento a una stabile organizzazione disconosciuta;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un disallineamento da ibridi si verifica solo se lo stesso pagamento dedotto , le spese sostenute o le perdite subite in due giurisdizioni superano l'importo del reddito incluso in entrambe le giurisdizioni e riconducibile alla stessa fonte .

Un disallineamento da ibridi risultante dalle differenze nel riconoscimento dei pagamenti , delle spese o delle perdite sostenute da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione o risultante dalle differenze nel riconoscimento di un presunto pagamento fra due parti del medesimo contribuente si verifica solo se la deduzione risultante nella giurisdizione d'origine compensa una voce non inclusa in entrambe le giurisdizioni dove si è verificato il disallineamento . Tuttavia, nel caso in cui il pagamento che ha dato luogo al disallineamento da ibridi determini anche un disallineamento da ibridi riconducibile a differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un pagamento effettuato in base ad esso o sia il risultato di differenze nel riconoscimento dei pagamenti versati a un'entità ibrida o a una stabile organizzazione, il disallineamento da ibridi si verifica solo se il pagamento determina una deduzione senza inclusione.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 — comma 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Un disallineamento da ibridi include anche il trasferimento di uno strumento finanziario nell'ambito di una modalità strutturata che coinvolga un contribuente nel caso in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità, che siano residenti, a fini fiscali, in giurisdizioni diverse, determinando uno dei seguenti esiti:

Un disallineamento da ibridi include anche il trasferimento di uno strumento finanziario che coinvolga un contribuente nel caso in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti della modalità, che siano residenti, a fini fiscali, in giurisdizioni diverse, determinando uno dei seguenti esiti:

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è inserito il punto seguente:

«9 bis)

“entità ibrida”, qualsiasi entità o accordo considerato, a norma delle leggi di una giurisdizione, una persona a fini fiscali e i cui redditi e spese sono considerati redditi o spese di un'altra o di varie altre persone a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;»

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera b ter (nuova)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

è inserito il punto seguente:

«9 ter)

“stabile organizzazione disconosciuta”, qualunque accordo che, a norma delle leggi della giurisdizione della sede centrale, si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione e che non si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione a norma delle leggi della giurisdizione in cui la stabile organizzazione è situata;»

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera c

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11)

«modalità strutturata», modalità che comporta un disallineamento da ibridi in cui il disallineamento è valutato ai termini della modalità o una modalità elaborata per produrre un esito da disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata non possa aver ragionevolmente aver avuto conoscenza di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi.”;

abrogato

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera c bis (nuova)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 2 — punto 11 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

è inserito il seguente punto:

«11 bis)

“giurisdizione del pagatore”, la giurisdizione in cui ha sede un'entità ibrida o una stabile organizzazione o in cui un pagamento è considerato effettuato.»

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine, dette spese sono sostenute o dette perdite sono subite.

1.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore.

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge un paese terzo determini una doppia deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o perdite , lo Stato membro interessato nega la deduzione di tale pagamento, spesa o perdita, salvo che il paese terzo vi abbia già provveduto .

Se non è negata nella giurisdizione dell'investitore, la deduzione è negata nella giurisdizione del pagatore. Nella misura in cui è coinvolto un paese terzo , l'onere di dimostrare che una deduzione è stata negata da un paese terzo spetta al contribuente .

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del pagatore nega la deduzione di detto pagamento.

2.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del beneficiario di detto pagamento . Se la deduzione non è negata nella giurisdizione del pagatore, lo Stato membro interessato impone al contribuente di includere nel reddito, nella giurisdizione del beneficiario, l'importo del pagamento che altrimenti darebbe luogo a un disallineamento.

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge un paese terzo determini una deduzione senza inclusione:

 

i)

se il pagamento ha origine in uno Stato membro, detto Stato membro nega la deduzione, o

 

ii)

se il pagamento ha origine in un paese terzo, lo Stato membro interessato esige dal contribuente l'inclusione di detto pagamento nella base imponibile, salvo che il paese terzo abbia già negato la deduzione o abbia richiesto l'inclusione del pagamento.

 

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi fra Stati membri che coinvolge una stabile organizzazione determini una non tassazione senza inclusione, lo Stato membro, in cui il contribuente è residente a fini fiscali, esige che il contribuente includa tale elemento nella base impossibile attribuita alla stabile organizzazione.

3.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolga un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta non assoggettato a imposta nello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali, tale Stato membro esige che il contribuente includa il reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione disconosciuta .

Nella misura in cui un disallineamento da ibridi che coinvolge una stabile organizzazione situata in un paese terzo determini una non tassazione senza inclusione, lo Stato membro interessato esige che il contribuente includa nella base imponibile il reddito attribuito alla stabile organizzazione nel paese terzo.

 

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri negano la deduzione per qualsiasi pagamento effettuato da un contribuente se tale pagamento finanzia direttamente o indirettamente spese deducibili generando un disallineamento da ibridi attraverso una transazione o una serie di transazioni.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Nella misura in cui il pagamento effettuato da un contribuente a  un'impresa associata in un paese terzo sia compensato direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, siano deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione del pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo dalla base imponibile, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento, delle spese o perdite altrimenti deducibili in due giurisdizioni diverse.

4.   Nella misura in cui il pagamento effettuato da un contribuente a  un'entità in un paese terzo sia compensato direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, siano deducibili in due diverse giurisdizioni al di fuori dell'Unione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione del pagamento effettuato da un contribuente in un paese terzo dalla base imponibile, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento, delle spese o perdite altrimenti deducibili in due giurisdizioni diverse.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo sia compensata direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, non sono inclusi dal beneficiario nella propria base imponibile, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione dalla base imponibile del pagamento effettuato da un contribuente a un'impresa associata in un paese terzo, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento non incluso.

5.   Nella misura in cui la corrispondente inclusione di un pagamento deducibile effettuato da un contribuente in un paese terzo sia compensata direttamente o indirettamente da pagamenti, spese o perdite che, in virtù di un disallineamento da ibridi, non sono inclusi dal beneficiario nella propria base imponibile, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione dalla base imponibile del pagamento effettuato da un contribuente in un paese terzo, salvo che uno dei paesi terzi coinvolti abbia già negato la deduzione del pagamento non incluso.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo - 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo - 9 bis

 

Disallineamenti da ibridi inversi

 

Se una o più entità associate non residenti, che detengono una partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita in uno Stato membro, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida persona imponibile, l'entità ibrida è considerata residente di tale Stato membro e soggetta a imposizione sul suo reddito nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di tale Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione.»

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 4

Direttiva (UE) 2016/1164

Articolo 9 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nella misura in cui pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro, sia in un paese terzo, a norma delle leggi vigenti in detto Stato membri e detto paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e che tali pagamenti, spese o perdite possano essere compensate nello Stato membro del contribuente rispetto al reddito imponibile non incluso nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di pagamenti, spese o perdite, salvo che il paese terzo abbia già provveduto.

Nella misura in cui pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali sia in uno Stato membro, sia in un paese terzo, a norma delle leggi vigenti in detto Stato membri e detto paese terzo, siano deducibili dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni e che tali pagamenti, spese o perdite possano essere compensate nello Stato membro del contribuente rispetto al reddito imponibile non incluso nel paese terzo, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di pagamenti, spese o perdite, salvo che il paese terzo abbia già provveduto. In tal modo sono inclusi i casi in cui un contribuente risulta «apolide» ai fini fiscali. Tale rifiuto della deduzione si applica anche alle situazioni in cui un contribuente è «apolide» a fini fiscali. L'onere di dimostrare che il paese terzo ha negato la deduzione del pagamento, della spesa o perdita spetta al contribuente.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0408.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0457.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0310.


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