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Document 62016TA0190

Causa T-190/16: Sentenza del Tribunale 26 aprile 2018 — Azarov / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà dell’iniziativa economica — Errore manifesto di valutazione»)

GU C 200 del 11.6.2018, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250451897242018/C 200/381902016TC20020180611IT01ITINFO_JUDICIAL20180426313221

Causa T-190/16: Sentenza del Tribunale 26 aprile 2018 — Azarov / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà dell’iniziativa economica — Errore manifesto di valutazione»)

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C2002018IT3110120180426IT0038311322

Sentenza del Tribunale 26 aprile 2018 — Azarov / Consiglio

(Causa T-190/16) ( 1 )

«(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà dell’iniziativa economica — Errore manifesto di valutazione»)»

2018/C 200/38Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), in quanto il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mykola Yanovych Azarov è condannato alle spese.


( 1 ) GU C 222 del 20.6.2016.

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