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Document 62016CA0525
Case C-525/16: Judgment of the Court (Second Chamber) of 19 April 2018 (request for a preliminary ruling from the Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portugal) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA v Autoridade da Concorrência (Reference for a preliminary ruling — Competition — Abuse of dominant position — Article 102, second paragraph, point (c), TFEU — Concept of ‘competitive disadvantage’ — Discriminatory prices on a downstream market — Cooperative for the management of rights relating to copyright — Royalty payable by domestic entities which provide a paid television signal transmission service and television content)
Causa C-525/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portogallo) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE — Nozione di «svantaggio per la concorrenza» — Prezzi discriminatori sul mercato a valle — Società di gestione dei diritti connessi al diritto d’autore — Canone dovuto dai fornitori nazionali di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto)
Causa C-525/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portogallo) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE — Nozione di «svantaggio per la concorrenza» — Prezzi discriminatori sul mercato a valle — Società di gestione dei diritti connessi al diritto d’autore — Canone dovuto dai fornitori nazionali di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto)
GU C 200 del 11.6.2018, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa C-525/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portogallo) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE — Nozione di «svantaggio per la concorrenza» — Prezzi discriminatori sul mercato a valle — Società di gestione dei diritti connessi al diritto d’autore — Canone dovuto dai fornitori nazionali di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portogallo) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência
(Causa C-525/16) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE — Nozione di «svantaggio per la concorrenza» — Prezzi discriminatori sul mercato a valle — Società di gestione dei diritti connessi al diritto d’autore — Canone dovuto dai fornitori nazionali di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto)»
2018/C 200/08Lingua processuale: il portogheseGiudice del rinvio
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Parti
Ricorrente: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA
Convenuta: Autoridade da Concorrência
con l’intervento di: GDA — Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL
Dispositivo
La nozione di «svantaggio per la concorrenza», ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda, nell’ipotesi in cui un’impresa dominante applica prezzi discriminatori a talune controparti commerciali sul mercato a valle, la situazione in cui detto comportamento può avere come effetto una distorsione della concorrenza tra dette controparti commerciali. L’accertamento di un siffatto «svantaggio per la concorrenza» non richiede la prova di un deterioramento effettivo e stimabile della posizione concorrenziale, ma deve basarsi su un’analisi del complesso delle circostanze rilevanti del caso di specie, la quale consenta di concludere che detto comportamento ha un’influenza sui costi, sugli utili o su un altro interesse rilevante di una o più di dette controparti, di modo che tale comportamento è in grado di incidere su detta posizione.
( 1 ) GU C 14 del 16.1.2017.