201805250041897432018/C 200/085252016CJC20020180611IT01ITINFO_JUDICIAL201804197822

Causa C-525/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portogallo) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE — Nozione di «svantaggio per la concorrenza» — Prezzi discriminatori sul mercato a valle — Società di gestione dei diritti connessi al diritto d’autore — Canone dovuto dai fornitori nazionali di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto)


C2002018IT720120180419IT00087282

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portogallo) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência

(Causa C-525/16) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE — Nozione di «svantaggio per la concorrenza» — Prezzi discriminatori sul mercato a valle — Società di gestione dei diritti connessi al diritto d’autore — Canone dovuto dai fornitori nazionali di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto)»

2018/C 200/08Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parti

Ricorrente: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Convenuta: Autoridade da Concorrência

con l’intervento di: GDA — Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Dispositivo

La nozione di «svantaggio per la concorrenza», ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda, nell’ipotesi in cui un’impresa dominante applica prezzi discriminatori a talune controparti commerciali sul mercato a valle, la situazione in cui detto comportamento può avere come effetto una distorsione della concorrenza tra dette controparti commerciali. L’accertamento di un siffatto «svantaggio per la concorrenza» non richiede la prova di un deterioramento effettivo e stimabile della posizione concorrenziale, ma deve basarsi su un’analisi del complesso delle circostanze rilevanti del caso di specie, la quale consenta di concludere che detto comportamento ha un’influenza sui costi, sugli utili o su un altro interesse rilevante di una o più di dette controparti, di modo che tale comportamento è in grado di incidere su detta posizione.


( 1 ) GU C 14 del 16.1.2017.