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Document 62017CN0001
Case C-1/17: Request for a preliminary ruling from the Corte di Appello di Torino (Italy) lodged on 2 January 2017 — Petronas Lubricants Italy SpA v Mr Livio Guida
Causa C-1/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Torino (Italia) il 02 gennaio 2017 — Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida
Causa C-1/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Torino (Italia) il 02 gennaio 2017 — Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida
GU C 112 del 10.4.2017, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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10.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Torino (Italia) il 02 gennaio 2017 — Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida
(Causa C-1/17)
(2017/C 112/24)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte di Appello di Torino
Parti nella causa principale
Ricorrente: Petronas Lubricants Italy SpA
Convenuto: Livio Guida
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'art. 20.2 del Regolamento n. 44/2001 comporti la possibilità per un datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'UE, che sia stato chiamato in giudizio da un suo ex-dipendente davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato (ai sensi dell'art. 19 del Regolamento), di proporre una domanda riconvenzionale contro il lavoratore davanti allo stesso giudice investito della domanda principale. |
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2) |
Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta positiva, se l'art. 20.2 del Regolamento n. 44/2001 comporti la giurisdizione del giudice investito della domanda principale anche nel caso in cui la domanda riconvenzionale proposta dal datore di lavoro non abbia ad oggetto un credito originariamente proprio del datore di lavoro, ma un credito originariamente proprio di un soggetto diverso (che è, al contempo, datore di lavoro dello stesso lavoratore in forza di un parallelo contratto di lavoro), e la domanda riconvenzionale si fondi su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro ed il soggetto originariamente titolare del credito, in data successiva alla proposizione della domanda principale da parte del lavoratore. |